CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 gennaio 2023
Cassazione n. 08478/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 3617/2023 proposto dal Comune di Cerignola, domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso il decreto nr.rep. 6/2023 depositato in data 19/1/2023 dal Tribunale di Foggia; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Comune di Cerignola chiese l’ammissione al passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, società in house del Comune di Cerignola interamente partecipata dall’Ente e affidataria, sino al 31.12.2009, dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, del credito di € 1.060.313,26, per sorte capitale, oltre interessi, in via principale e in virtù dell’avvenuta surroga, ex art. 1203, 3° comma, nei diritti degli ex lavoratori dell’[OSCURATO:SOCIETA]., con collocazione privilegiata ex art. 2751 bis sub 1) c.c. ovvero, in subordine, in via chirografaria, in virtù del diritto di regresso in ogni caso vantato dal Comune verso [OSCURATO:SOCIETA]. 2 Il credito discendeva dalla corresponsione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], ritenutasi a tanto dovuta dall’art. 29, 2° comma, del d.lgs. 276/2003, del TFR in favore degli ex dipendenti [OSCURATO:SOCIETA]. 3 Il G.D, aderendo alle conclusioni del curatore, escluse il credito; sull’opposizione del Comune, il Tribunale di Foggia ha rigettato il ricorso; i giudici pugliesi, dopo aver ritenuto che il Comune di Cerignola, provvedendo al pagamento di emolumenti spettanti ai dipendenti della fallita, non abbia pagato un debito proprio bensì un debito della società partecipata (in quanto soggetto giuridico distinto dall’Ente, non essendoci identità o comunanza di patrimonio), hanno osservato: i) che non era invocabile la responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, del d.lgs. 276/2003, stante l’inapplicabilità alle pubbliche amministrazioni della normativa in questione; ii) che non ricorrevano neppure i presupposti per l’operatività della surrogazione di cui all’art. 1203 c.c. conseguente alla solidarietà tra appaltatore e committente di cui all’art. 1676 c.c., non avendo il Comune mai dedotto, né dimostrato la sussistenza di un proprio debito nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (ed anzi, risultando agli atti che il Comune si sia opposto ad una richiesta avanzata a suo carico dal [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in un successivo giudizio di accertamento di un credito per € 1.400.000,00, sostenendo di non avere alcun debito verso detta società a titolo di corrispettivo dell’appalto svolto). 2 Il Comune di Cerignola ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi; il Fallimentoha svolto difese con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c. in relazione all’art. 360, c.1 n. 4 c.p.c.; per avere il Tribunale di Foggia del tutto omesso ogni valutazione, in ordine al motivo di ricorso (analiticamente analizzato dalla pag.11 alla pag. 14) attinente la sussumibilità della fattispecie de qua in una ipotesi di accordo di natura espromissiva, così nulla statuendo in ordine alla domanda promossa in via subordinata dal Comune di Cerignola per l’ammissione del credito maturato in chirografo al passivo del fallimento n. 94/2017. 2 Il motivo è fondato. 2.1 Va ribadito l'insegnamento secondo cui «L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, dello stesso codice, che consente alla parte di chiedere - e al giudice di legittimità di effettuare - l'esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell'atto di appello (Cass. n. 22759 del 27/10/2014, Cass. n. 6835 del 16/3/2017). Ne consegue che l'omessa pronuncia determina nullità della sentenza» (cfr. Cass.10036/2018 e 27354/2019). 2.1 In ossequio al principio di autosufficienza, il Comune ricorrente ha riportato i seguenti passaggi dell’opposizione funzionali alla censura di omessa pronuncia «È quindi chiaro che a qualsiasi indirizzo giurisprudenziale [OSCURATO:PERSONA].mo tribunale ritenga di aderire in ordine alla natura dell’espromissione, che sia promessa unilaterale, contratto con obbligazione a carico del proponente o semplice contratto, in ogni caso nel caso di cui ci si occupa si possono ritenere sussistenti i presupposti per l’inquadramento della fattispecie nell’alveo delle previsioni di cui all’art 1272 c.c.” e nelle conclusioni “ Voglia l’adito Tribunale …accertata la sussistenza dell’obbligo espromissivo assunto e stante il diritto di regresso conseguentemente maturato, ammettere il Comune di Cerignola in chirografo al passivo del fallimento n. 94/2017 Reg. Fall. a carico di [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, con sede in Cerignola alla Piazza della Repubblica n. 2, per le causali in premessa per il detto complessivo credito di € 1.060.313,26, per sorta capitale oltre interessi legali dal 23.09.2011 fino alla data di liquidazione delle attività mobiliari ovvero, in subordine, fino alla scadenza del termine di cui all’art 54 ult. comma L.F. e, dunque, fino alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche se parzialmente, da quantificarsi in sede di liquidazione». 2.2 A fronte di tala domanda, dalla lettura della sentenza, tanto nella parte in fatto, quanto in quella in diritto, non si rinviene alcuna statuizione corrispondente, neanche in forma implicita. 3 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art.1203 c.c. in relazione all’art. 360, c.1, n. 3 c.p.c. perché il Tribunale ha ritenuto insussistente l’ipotesi di surrogazione legale, operando una restrittiva lettura dell’istituto e dei suoi confini applicativi, in contrasto con consolidati principi giurisprudenziali di questa Corte. 3.1 Il motivo è inammissibile. 3.2 Dalla stessa giurisprudenza citata nel ricorso emerge che condizione necessaria e sufficiente per l'accesso alla surrogazione legale ex art. 1203 1° comma n. 3 c.c. è la sussistenza di un rapporto giuridico tra solvens e debitore, preesistente al pagamento che attribuisca al primo una ragione di rivalsa verso il secondo. 3.3 Per poter invocare il diritto di subentro nella posizione del creditore non è sufficiente il mero pagamento ma è necessari a la sussistenza di un interesse autonomo e giuridicamente qualificato all’estinzione di un debito non proprio. 3.4 Sulla base di tale principio, il Tribunale ha escluso la surrogazione legale ex art. 1203 1° comma nr. 3 c.c. per l’insussistenza di ragioni di solidarietà correlate alla normativa di cui all’art. 29, comma 2, del d.lgs. 276/2003 ed ha, altresì, ritenuto non operativo alcun obbligo di pagamento del Comune collegato alla disciplina del rapporto tra appaltante e committente di cui all’art.1676 c.c., utilizzabile in via residuale quale strumento di tutela speciale in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni o dei contributi dovuti al personale utilizzato nei contratti di appalto pubblico. 4 Il terzo motivo oppone l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art.360, c.1, n.5 c.p.c., costituito dagli elementi portati all’attenzione del Collegio giudicante, e debitamente provati, atti a dimostrare la sussistenza di un interesse all’adempimento dell’obbligo del terzo in capo Comune di Cerignola, quali: il preesistente rapporto tra Comune di Cerignola e il debitore [OSCURATO:SOCIETA]., quale soggetto affidatario del servizio di smaltimento rifiuti; la responsabilità solidale imposta dall’art.29 del d.lgs. 276/2003 e ritenuta dall’orientamento giurisprudenziale allora prevalente operante anche nei confronti della Pubblica amministrazione e in materia di appalti pubblici; gli obblighi di controllo e vigilanza gravanti sul Comune nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., quale società in house e società ad esclusiva partecipazione pubblica, con unico socio il Comune di Cerignola. 4.1 Il motivo è inammissibile in quanto, contrariamente a quanto asserito da controparte, il Tribunale di Foggia ha puntualmente esaminato tutti gli elementi esposti nel motivo, disattendendo con proprio apprezzamento qui insindacabile le censure dell’opponente. 5 In definitiva, accolto il primo motivo, il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, che statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibili il secondo e il terzo motivo, cassa l’impugnato decreto, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa al Tribunale di Foggia, in diversa com