CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022
Cassazione n. 49393/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 4 marzo 2022, con cui è stata confermata la decisione del G.U.P. del Tribunale di Napoli del 30 novembre 2017, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2, 6 mesi di reclusione e 458.934,00 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 291 bis del d.P.R. n. 43 del 1973 e 1- 6-70 del d.P.R. n. 633 del 1972, commessi in Portici il 12 luglio 2017. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta la conferma del giudizio di responsabilità penale dell'imputato in punto di qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato, richiamando la difesa un orientamento (cfr. Sez. 3, n. 19514 del 18/03/2004, Rv. 229056) ampiamente superato dalla successiva giurisprudenza di legittimità, di cui i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione, secondo cui il reato di evasione dell'Iva all'importazione, previsto dagli art. 67 e 70 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, è configurabile non soltanto a carico di chi ha importato la merce assoggettata al tributo, ma anche a carico di colui che, come il ricorrente, semplicemente la detiene dopo l'importazione a seguito della sua irregolare sottrazione al controllo (cfr. Sez. 3, n. 42161 del 07/10/2010, Rv. 248755). Considerato che il secondo motivo, con cui si censura la mancata assunzione di una prova decisiva (escussione di [OSCURATO:PERSONA]) ai fini dell'esclusione dell'aggravante ex art. 291 ter del d.P.R. n. 43 del 1973, non è ammissibile, perché generico, avendo la Corte di appello chiarito al riguardo, con motivazione non illogica, con cui il ricorrente non si confronta adeguatamente, che la sollecitazione difensiva riguardava una prova preesistente al giudizio di appello, rispetto alla quale non vi era alcuna necessità di approfondimento, stante la completezza del quadro probatorio, fermo restando che le dichiarazioni rese da Acampora al difensore erano inutilizzabili, poiché il dichiarante era stato sentito senza l'assistenza di un difensore e senza gli avvisi ex art. 64 cod. proc. pen., sebbene raggiunto dalle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA]. Rhevato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta il diniego delle attenuanti generiche e la mancata riduzione della pena, è parimenti manifestamente infondato, perché non adeguatamente specifico, a fronte delle pertinenti considerazioni esposte nella sentenza impugnata, che, in maniera non illogica, oltre a ridimensionare la confessione di [OSCURATO:PERSONA], in quanto laconica e resa al cospetto di un quadro probatorio schiacciante, ha valorizzato, in senso ostativo all'accoglimento delle sollecitazioni difensive, il consistente quantitativo di t.l.e. posseduto dall'imputato, il quale peraltro annovera precedenti penali per violazioni della disciplina sugli stupefacenti, furto e ricettazione, avendo inoltre egli beneficiato di istituti finalizzati al reinserimento sociale (come l'affidamento in prova ai servizi sociali), che però non solo valsi a indurlo a mutare stile di vita; tale apparato argomentativo appare immune da censure, dovendosi in tal senso ribadire che, come precisato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend