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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19607/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 28.10.2022 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Messina, adito in sede di riesame, ha confermato la massima misura inframuraria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato per la partecipazione, con il ruolo di pusher, ad un'associazione dedita al narcotraffico, capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di una pluralità di reati-fine, costituiti da cessioni di quantitativi di sostanza stupefacente.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando uri unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 74 secondo comma d.P.R. 309/1990 e al vizio motivazionale, il quadro di gravità indiziaria riferito alla sua partecipazione al sodalizio criminoso.

Nel rilevare come il presupposto fondamentale ai fini della configurabilità del reato è costituito dal contributo apportato dall'agente nella prospettiva del perseguimento dello scopo associativo, contesta che l'affectio societatis potesse essere ravvisata nel costante approvvigionamento di cocaina da parte del prevenuto durante l'arco temporale delle indagini dal gruppo, tale essendo l'unico elemento su cui si fonda la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla solidità del vincolo che lo avrebbe legato al dominus del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA], confondendosi il vincolo di appartenenza al gruppo da parte del [OSCURATO:PERSONA] con il ben diverso legame di natura esclusivamente personale intrattenuto con il Ragusa.

In tale equivoco interpretativo si inscrivono, secondo la difesa, gli stralci delle conversazioni captate riprodotti nel provvedimento impugnato, senza alcuna verifica degli altri elementi sintomatici del reato in contestazione, configurata secondo l'accreditata interpretazione giurisprudenziale dall'esistenza di un accordo Fra tre o più persone volto alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, del tutto ignorata dal ricorrente che aveva esclusivamente avuto rapporti con il Ragusa, di una struttura sia pur rudimentale comportante la predisposizione di uomini e di mezzi, unitamente ad una stabile organizzazione per il perseguimento del fine comune, e da un supporto stabile e duraturo da parte dell'agente, nell'adesione incondizionata al programma, alle singole deliberazioni criminose.

A tale carenza motivazionale si aggiunge, a detta del ricorrente, la manifesta illogicità del ragionamento seguito dal Tribunale del riesame che trascura la peculiarità degli approvvigionamenti che in quanto pagati immediatamente dall'indagato ed aventi peraltro ad oggetto quantitativi del tutto modesti, ne corroborano al contrario l'estraneità al gruppo evidenziando l'assenza di un rapporto fiduciario [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, sostanziandosi in censure che si appuntano sulla valutazione del quadro indiziario senza individuare illogicità argomentative, ma pretendendo di sostituire al metro del giudicante un diverso e più favorevole„ riguardato dall'ottica dell'indagato, canone di apprezzamento, non può ritenersi ammissibile.

Premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, occorre tener presente il particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi di cui deve essere valutata la sola gravità, a differenza di quanto accade nel giudizio di merito che postula ai fini del giudizio di colpevolezza anche la loro precisione e concordanza, e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza.

Pertanto, come già affermato da questa Corte„ allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000 - dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 - dep. 20/06/2013, Pnn in proc.

Tiana, Rv. 255460).

La spiegazione alternativa fornita dalla difesa al compendio intercettato, peraltro limitata soltanto ad alcuna delle conversazioni dettagliatamente esaminate dai giudici del riesame, non elide la valenza indiziaria in termini di gravità della ritenuta partecipazione dell'indagato al sodalizio criminoso.

Va infatti chiarito che l'indizio ha valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - del reato per il quale è stata disposta la misura caul:elare, onde in tanto può esserne neutralizzata la portata in quanto quello di segno contrario sia di natura tale da privare l'indizio accusatorio, con immediata evidenza, persino di tale portata possibilistica, così che si possa giungere alla conclusione che il provvedimento è stato adottato in assenza, appunto, di indizi integranti il fumus commissi delicti.

Non è perciò coerente con il tipo di giudizio tipico della fase cautelare reale opporre all'indizio accusatori() uno uguale e di segno contrario che comunque non priva il primo della sua astratta attitudine a ricondurre il fatto nell'ambito della fattispecie di reato ipotizzata.

In tale inammissibile traiettoria si colloca lo stralcio del dialogo di cui a pag. 128 dell'Informativa riportato dalla difesa nel quale il Ragusa e il Maccarone, ai vertici dell'associazione, commentano ridendo le richieste di droga del [OSCURATO:PERSONA].

Siffatta risultanza deve essere inserita anch'essa, come preliminarmente ben puntualizzano i giudici de libertate, all'interno delle plurime risultanze intercettative, da analizzarsi globalmente nel loro stesso sincretismo e non già parcellizzando singoli elementi, casualmente estratti dal più vasto compendio di cui fanno parte, sulla cui coerente disamina si fonda la qualificata probabilità di colpevolezza affermata dall'ordinanza impugnata in relazione al ruolo di pusher rivestito dall'indagato all'interno dell'associazione.

Del resto, il Tribunale del riesame risulta essersi fatto espressamente carico delle doglianze difensive escludendo, attraverso un percorso argomentativo improntato a rigorosa consequenzialità e strettamente aderente alla piattaforma indiziaria, la fondatezza della tesi che vorrebbe ricondurre la figura del prevenuto ad un mero consumatore di stupefacente sulla base del rapporto personale che lo legava al Ragusa.

A fondamento della ricostruzione accusatoria sono stati evidenziati una pluralità di elementi, quali gli acquisti continuativi di droga dal Ragusa nel corso non solo delle indagini, ma risalenti a data certamente antecedente, secondo la logica interpretazione della conversazione del 26.2.2020 prospettata dai giudici della cautela, la sollecitazione da parte del prevenuto agli approvvigionamenti nell'obiettivo di sodisfare le pressanti richieste della clientela, le interlocuzioni convenzionali con l'utilizzo di frasi in codice per evitare di destare sospetti nelle forze dell'ordine, i suggerimenti dati dal dominus all'indagato per distribuire, in presenza di scarsi quantitativi, lo stupefacente in suo possesso aumentandone il profitto, gli accordi raggiunti sulle tempistiche delle consegne con l'emblematico utilizzo da parte del Ragusa, con riferimento alle iniziative che personalmente avrebbe dovuto assumere, dei verbi al plurale, l'interessamento da parte di quest'ultimo ai debiti non riscossi dal pusher e alle modalità con cui questi conduceva l'attività di spaccio.

Rispetto a tale composita cornice indiziaria, sintomatica dell'affectio societatis, è stato con altrettanta coerenza escluso che potessero scalfire la posizione di intermediario nella distribuzione sul mercato della cocaina fornitagli dal sodalizio di cui l'indagato era parte tanto i modesti quantitativi delle forniture ricevute, quanto la circostanza che le pagasse ogni volta, elementi la cui spiegazione era da ricercarsi nel peculiare momento storico caratterizzato da restrizioni nella circolazione della merce causate dal regime pandemico in corso.

Risponde del resto ad un principio più volte affermato da questa Corte che, ai fini della sussistenza della partecipazione dell'acquirente all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la diversità di scopo personale non è di ostacolo alla realizzazione del fine comune, che è quello di sviluppare il commercio degli stupefacenti per conseguire sempre maggiori profitti, allorquando colui che colui che opera come acquirente sia stabilmente disponibile a ricevere le sostanze, assumendo, così, una funzione continuativa, che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale realizzando attraverso la propria adesione ad un progetto indeterminato nel tempo e nel quantitativo la partecipazione al progetto associativo (Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014 - dep. 21/07/2014, Cera, Rv. 261747; Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018 - dep. 14/11/2018, Bevilacqua, Rv. 275719) Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 13 giugno 2000 n.186, per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente liquidata come da dispositivo P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Canc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 28.10.2022 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Messina, adito in sede di riesame, ha confermato la massima misura inframuraria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato per la partecipazione, con il ruolo di pusher, ad un'associazione dedita al narcotraffico, capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di una pluralità di reati-fine, costituiti da cessioni di quantitativi di sostanza stupefacente. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando uri unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 74 secondo comma d.P.R. 309/1990 e al vizio motivazionale, il quadro di gravità indiziaria riferito alla sua partecipazione al sodalizio criminoso. Nel rilevare come il presupposto fondamentale ai fini della configurabilità del reato è costituito dal contributo apportato dall'agente nella prospettiva del perseguimento dello scopo associativo, contesta che l'affectio societatis potesse essere ravvisata nel costante approvvigionamento di cocaina da parte del prevenuto durante l'arco temporale delle indagini dal gruppo, tale essendo l'unico elemento su cui si fonda la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla solidità del vincolo che lo avrebbe legato al dominus del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA], confondendosi il vincolo di appartenenza al gruppo da parte del [OSCURATO:PERSONA] con il ben diverso legame di natura esclusivamente personale intrattenuto con il Ragusa. In tale equivoco interpretativo si inscrivono, secondo la difesa, gli stralci delle conversazioni captate riprodotti nel provvedimento impugnato, senza alcuna verifica degli altri elementi sintomatici del reato in contestazione, configurata secondo l'accreditata interpretazione giurisprudenziale dall'esistenza di un accordo Fra tre o più persone volto alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, del tutto ignorata dal ricorrente che aveva esclusivamente avuto rapporti con il Ragusa, di una struttura sia pur rudimentale comportante la predisposizione di uomini e di mezzi, unitamente ad una stabile organizzazione per il perseguimento del fine comune, e da un supporto stabile e duraturo da parte dell'agente, nell'adesione incondizionata al programma, alle singole deliberazioni criminose. A tale carenza motivazionale si aggiunge, a detta del ricorrente, la manifesta illogicità del ragionamento seguito dal Tribunale del riesame che trascura la peculiarità degli approvvigionamenti che in quanto pagati immediatamente dall'indagato ed aventi peraltro ad oggetto quantitativi del tutto modesti, ne corroborano al contrario l'estraneità al gruppo evidenziando l'assenza di un rapporto fiduciario [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, sostanziandosi in censure che si appuntano sulla valutazione del quadro indiziario senza individuare illogicità argomentative, ma pretendendo di sostituire al metro del giudicante un diverso e più favorevole„ riguardato dall'ottica dell'indagato, canone di apprezzamento, non può ritenersi ammissibile. Premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, occorre tener presente il particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi di cui deve essere valutata la sola gravità, a differenza di quanto accade nel giudizio di merito che postula ai fini del giudizio di colpevolezza anche la loro precisione e concordanza, e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. Pertanto, come già affermato da questa Corte„ allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 - dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 - dep. 20/06/2013, Pnn in proc. Tiana, Rv. 255460). La spiegazione alternativa fornita dalla difesa al compendio intercettato, peraltro limitata soltanto ad alcuna delle conversazioni dettagliatamente esaminate dai giudici del riesame, non elide la valenza indiziaria in termini di gravità della ritenuta partecipazione dell'indagato al sodalizio criminoso. Va infatti chiarito che l'indizio ha valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - del reato per il quale è stata disposta la misura caul:elare, onde in tanto può esserne neutralizzata la portata in quanto quello di segno contrario sia di natura tale da privare l'indizio accusatorio, con immediata evidenza, persino di tale portata possibilistica, così che si possa giungere alla conclusione che il provvedimento è stato adottato in assenza, appunto, di indizi integranti il fumus commissi delicti. Non è perciò coerente con il tipo di giudizio tipico della fase cautelare reale opporre all'indizio accusatori() uno uguale e di segno contrario che comunque non priva il primo della sua astratta attitudine a ricondurre il fatto nell'ambito della fattispecie di reato ipotizzata. In tale inammissibile traiettoria si colloca lo stralcio del dialogo di cui a pag. 128 dell'Informativa riportato dalla difesa nel quale il Ragusa e il Maccarone, ai vertici dell'associazione, commentano ridendo le richieste di droga del [OSCURATO:PERSONA]. Siffatta risultanza deve essere inserita anch'essa, come preliminarmente ben puntualizzano i giudici de libertate, all'interno delle plurime risultanze intercettative, da analizzarsi globalmente nel loro stesso sincretismo e non già parcellizzando singoli elementi, casualmente estratti dal più vasto compendio di cui fanno parte, sulla cui coerente disamina si fonda la qualificata probabilità di colpevolezza affermata dall'ordinanza impugnata in relazione al ruolo di pusher rivestito dall'indagato all'interno dell'associazione. Del resto, il Tribunale del riesame risulta essersi fatto espressamente carico delle doglianze difensive escludendo, attraverso un percorso argomentativo improntato a rigorosa consequenzialità e strettamente aderente alla piattaforma indiziaria, la fondatezza della tesi che vorrebbe ricondurre la figura del prevenuto ad un mero consumatore di stupefacente sulla base del rapporto personale che lo legava al Ragusa. A fondamento della ricostruzione accusatoria sono stati evidenziati una pluralità di elementi, quali gli acquisti continuativi di droga dal Ragusa nel corso non solo delle indagini, ma risalenti a data certamente antecedente, secondo la logica interpretazione della conversazione del 26.2.2020 prospettata dai giudici della cautela, la sollecitazione da parte del prevenuto agli approvvigionamenti nell'obiettivo di sodisfare le pressanti richieste della clientela, le interlocuzioni convenzionali con l'utilizzo di frasi in codice per evitare di destare sospetti nelle forze dell'ordine, i suggerimenti dati dal dominus all'indagato per distribuire, in presenza di scarsi quantitativi, lo stupefacente in suo possesso aumentandone il profitto, gli accordi raggiunti sulle tempistiche delle consegne con l'emblematico utilizzo da parte del Ragusa, con riferimento alle iniziative che personalmente avrebbe dovuto assumere, dei verbi al plurale, l'interessamento da parte di quest'ultimo ai debiti non riscossi dal pusher e alle modalità con cui questi conduceva l'attività di spaccio. Rispetto a tale composita cornice indiziaria, sintomatica dell'affectio societatis, è stato con altrettanta coerenza escluso che potessero scalfire la posizione di intermediario nella distribuzione sul mercato della cocaina fornitagli dal sodalizio di cui l'indagato era parte tanto i modesti quantitativi delle forniture ricevute, quanto la circostanza che le pagasse ogni volta, elementi la cui spiegazione era da ricercarsi nel peculiare momento storico caratterizzato da restrizioni nella circolazione della merce causate dal regime pandemico in corso. Risponde del resto ad un principio più volte affermato da questa Corte che, ai fini della sussistenza della partecipazione dell'acquirente all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la diversità di scopo personale non è di ostacolo alla realizzazione del fine comune, che è quello di sviluppare il commercio degli stupefacenti per conseguire sempre maggiori profitti, allorquando colui che colui che opera come acquirente sia stabilmente disponibile a ricevere le sostanze, assumendo, così, una funzione continuativa, che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale realizzando attraverso la propria adesione ad un progetto indeterminato nel tempo e nel quantitativo la partecipazione al progetto associativo (Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014 - dep. 21/07/2014, Cera, Rv. 261747; Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018 - dep. 14/11/2018, Bevilacqua, Rv. 275719) Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 13 giugno 2000 n.186, per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente liquidata come da dispositivo P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Canc
Sentenza Cassazione n. 19607/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris