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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2020

ECLI:EU:T:2020:464
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0087_INF

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 5 ottobre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Eurojust (Causa T‑87/19) «Funzione pubblica – Agenti temporanei – Sospensione dell’avanzamento di scatto per un periodo di sei mesi – Annullamento della riclassificazione nel grado superiore – Capacità di lavorare in una terza lingua – Indagine amministrativa – Dovere di lealtà – Imparzialità – Diritti della difesa – Parità delle armi – Obbligo di motivazione – Articoli 11 e 12 dello Statuto»

1. Procedimento giurisdizionale – Pubblicità delle decisioni – Contenzioso in materia di funzione pubblica – [OSCURATO:PERSONA] di una parte di omettere i nominativi dei terzi e i loro titoli e funzioni – Obbligo del giudice di garantire il giusto equilibrio tra la pubblicità delle decisioni e il diritto alla protezione dei dati personali – Omissione dei titoli e delle funzioni che può nuocere all’accesso e alla comprensione delle sentenze – Rigetto (Art. 16 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; Statuto della Corte di giustizia, art. 37) (v. punti 49, 50)

2. Funzionari – Regime disciplinare – Indagine preliminare all’avvio del procedimento disciplinare – Obblighi degli inquirenti – Requisiti d’indipendenza e d’imparzialità – Portata (v. punti 64, 66, 67)

3. Funzionari – Regime disciplinare – Indagine preliminare all’avvio del procedimento disciplinare – Potere discrezionale dell’amministrazione – Limiti – Audizione dei testimoni su richiesta del funzionario interessato – Obbligo dell’interessato di presentare elementi a sostegno della propria domanda – Portata (Statuto dei funzionari, allegato IX) (v. punti 78, 79, 81, 82, 84-86)

4. Funzionari – Regime disciplinare – Procedura – Rispetto dei diritti della difesa – Obbligo di trasmettere all’interessato i verbali dell’audizione dei testimoni – Violazione – Annullamento della decisione disciplinare – Presupposti [Carta dei diritti fondamentali, art. 41, § 2, lett. a); Statuto dei funzionari, allegato IX, artt. 17 e 18] (v. punti 96-100, 103)

5. Funzionari – Agenti dell’Europol – Assunzione – Obbligo di dimostrare la capacità di lavorare in una seconda e in una terza lingua – Portata [Decisione del Consiglio 2002/187/JAI, art. 30, § 1; Regime applicabile agli altri agenti, art. 12, § 2, lett. e)] (v. punti 113, 114, 116)

6. Funzionari – Agenti temporanei – Diritti ed obblighi – Dovere di lealtà – Nozione – Portata – Accertamento di un inadempimento – Necessità di un comportamento intenzionale (Statuto dei funzionari, artt. 11 e 12) (v. punto 149)

7. Funzionari – Regime disciplinare – Sanzione – Circostanze aggravanti – Appartenenza dell’interessato al personale direttivo (Statuto dei funzionari, allegato IX) (v. punto 161)

8. Ricorsi dei funzionari – Competenza estesa al merito – Conclusioni dirette a ottenere il rimborso degli importi versati alla controparte – Ricevibilità (Statuto dei funzionari, art. 91, § 1) (v. punto 175) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, in sostanza, in primo luogo all’annullamento delle decisioni del 4 maggio 2018 con cui Eurojust ha sospeso l’avanzamento di scatto del ricorrente per un periodo di sei mesi, ha ritenuto che il francese costituisse la sua terza lingua, ha annullato la sua riclassificazione dal grado AD 9 al grado AD 10 avvenuta nel 2012 e ha proceduto al recupero delle somme percepite a partire da tale anno a titolo di tale riclassificazione, in secondo luogo, a che sia dichiarato che il francese deve essere considerato la seconda lingua del ricorrente e il neerlandese la sua terza, in terzo luogo, a che sia dichiarato illegittimo il recupero delle somme percepite dal ricorrente a seguito della sua riclassificazione in grado e a che gli importi recuperati da Eurojust gli vengano restituiti e, in quarto luogo, a che sia dichiarato che Eurojust deve porre di nuovo il ricorrente nella situazione giuridica in cui si trovava precedentemente.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a sostenere, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0087_INF Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 5 ottobre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Eurojust (Causa T‑87/19) «Funzione pubblica – Agenti temporanei – Sospensione dell’avanzamento di scatto per un periodo di sei mesi – Annullamento della riclassificazione nel grado superiore – Capacità di lavorare in una terza lingua – Indagine amministrativa – Dovere di lealtà – Imparzialità – Diritti della difesa – Parità delle armi – Obbligo di motivazione – Articoli 11 e 12 dello Statuto» 1. Procedimento giurisdizionale – Pubblicità delle decisioni – Contenzioso in materia di funzione pubblica – [OSCURATO:PERSONA] di una parte di omettere i nominativi dei terzi e i loro titoli e funzioni – Obbligo del giudice di garantire il giusto equilibrio tra la pubblicità delle decisioni e il diritto alla protezione dei dati personali – Omissione dei titoli e delle funzioni che può nuocere all’accesso e alla comprensione delle sentenze – Rigetto (Art. 16 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; Statuto della Corte di giustizia, art. 37) (v. punti 49, 50) 2. Funzionari – Regime disciplinare – Indagine preliminare all’avvio del procedimento disciplinare – Obblighi degli inquirenti – Requisiti d’indipendenza e d’imparzialità – Portata (v. punti 64, 66, 67) 3. Funzionari – Regime disciplinare – Indagine preliminare all’avvio del procedimento disciplinare – Potere discrezionale dell’amministrazione – Limiti – Audizione dei testimoni su richiesta del funzionario interessato – Obbligo dell’interessato di presentare elementi a sostegno della propria domanda – Portata (Statuto dei funzionari, allegato IX) (v. punti 78, 79, 81, 82, 84-86) 4. Funzionari – Regime disciplinare – Procedura – Rispetto dei diritti della difesa – Obbligo di trasmettere all’interessato i verbali dell’audizione dei testimoni – Violazione – Annullamento della decisione disciplinare – Presupposti [Carta dei diritti fondamentali, art. 41, § 2, lett. a); Statuto dei funzionari, allegato IX, artt. 17 e 18] (v. punti 96-100, 103) 5. Funzionari – Agenti dell’Europol – Assunzione – Obbligo di dimostrare la capacità di lavorare in una seconda e in una terza lingua – Portata [Decisione del Consiglio 2002/187/JAI, art. 30, § 1; Regime applicabile agli altri agenti, art. 12, § 2, lett. e)] (v. punti 113, 114, 116) 6. Funzionari – Agenti temporanei – Diritti ed obblighi – Dovere di lealtà – Nozione – Portata – Accertamento di un inadempimento – Necessità di un comportamento intenzionale (Statuto dei funzionari, artt. 11 e 12) (v. punto 149) 7. Funzionari – Regime disciplinare – Sanzione – Circostanze aggravanti – Appartenenza dell’interessato al personale direttivo (Statuto dei funzionari, allegato IX) (v. punto 161) 8. Ricorsi dei funzionari – Competenza estesa al merito – Conclusioni dirette a ottenere il rimborso degli importi versati alla controparte – Ricevibilità (Statuto dei funzionari, art. 91, § 1) (v. punto 175) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, in sostanza, in primo luogo all’annullamento delle decisioni del 4 maggio 2018 con cui Eurojust ha sospeso l’avanzamento di scatto del ricorrente per un periodo di sei mesi, ha ritenuto che il francese costituisse la sua terza lingua, ha annullato la sua riclassificazione dal grado AD 9 al grado AD 10 avvenuta nel 2012 e ha proceduto al recupero delle somme percepite a partire da tale anno a titolo di tale riclassificazione, in secondo luogo, a che sia dichiarato che il francese deve essere considerato la seconda lingua del ricorrente e il neerlandese la sua terza, in terzo luogo, a che sia dichiarato illegittimo il recupero delle somme percepite dal ricorrente a seguito della sua riclassificazione in grado e a che gli importi recuperati da Eurojust gli vengano restituiti e, in quarto luogo, a che sia dichiarato che Eurojust deve porre di nuovo il ricorrente nella situazione giuridica in cui si trovava precedentemente. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a sostenere, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust).
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