CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2025
Cassazione n. 28410/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che lamenta il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché deduce censure di fatto, che, lungi dall'evidenziare profili di illogicità della motivazione, si limitano ad attaccare la valutazione delle prove operata in sede di merito, ciò che esula dal perimetro segnato dall'art. 606 cod. proc. pen., avendo la Corte di merito - con un apparato argomentativo immune da profili di illogicità manifesta, e quindi non censurabile in questa sede di legittimità - ribadito la qualifica di amministratore di fatto dell'imputato, il quale - sulla scorta degli elementi di prova puntualmente indicati a p. 3 della sentenza impugnata - era colui che svolgeva concretamente l'attività di impresa, stipulando i contratti di appalto, curando la gestione dei lavoratori e occupandosi degli aspetti finanziari della società; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.