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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2016/2020

ECLI:EU:T:2020:487
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018TJ0307_INF

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 ottobre 2020 – [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] / Commissione (Causa T‑307/18) «Dumping – Importazione di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Cina – Istituzione di un dazio antidumping definitivo – Diritti della difesa – Calcolo del margine di dumping – Paese analogo – Pregiudizio – Nesso causale»

1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritti della difesa – Obbligo di informazione gravante sulle istituzioni – Portata – Comunicazione alle imprese dell’informazione finale – Presentazione dei fatti e delle considerazioni essenziali che giustificano l’adozione delle misure definitive – Possibilità per le imprese interessate di far valere utilmente il loro punto di vista (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 19 e 20) (v. punti 80-86, 110, 116, 124)

2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritti della difesa – Obbligo di informazione gravante sulle istituzioni – Portata – Mancanza di informazioni particolari – Obbligo delle parti interessate di formulare una domanda precisa al riguardo nel corso del procedimento di indagine (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 20) (v. punto 130)

3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Importazioni da paesi non retti da un’economia di mercato – Riferimento al prezzo di un paese terzo ad economia di mercato – Obbligo della Commissione di procedere ad una visita di verifica nel paese terzo – Limiti – Indagini nel paese terzo soggette all’accordo delle imprese interessate (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 16, §§ 1 e 2) (v. punti 133-135)

4. Accordi internazionali – Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio – GATT del 1994 – Impossibilità di invocare gli accordi dell’OMC per contestare la legittimità di un atto dell’Unione – Eccezioni – Atto dell’Unione finalizzato ad assicurarne l’esecuzione o che vi fa esplicito e preciso riferimento – Insussistenza [Protocollo di adesione della Cina all’OMC, sezione 15; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 7, e art. 22, lett. a)] (v. punti 156-161)

5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Importazioni da paesi non retti da un’economia di mercato – Riferimento al prezzo di un paese terzo ad economia di mercato – Scelta di un paese analogo – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Portata [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 7, lett. a)] (v. punti 163-178)

6. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 10) (v. punti 188-211)

7. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Obbligo di prendere in considerazione l’insieme delle transazioni all’esportazione del prodotto considerato – Assenza di prezzi comparabili con riferimento a determinati tipi del prodotto considerato – Adeguamenti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, §§ 10 e 11) (v. punti 225-229, 258)

8. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Adeguamenti – Differenze nelle caratteristiche fisiche dei prodotti – Potere discrezionale delle istituzioni – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, §§ 10 e 11) (v. punti 246-252)

9. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame di misure in previsione della loro scadenza – Mantenimento in vigore di una misura antidumping – Presupposti – Persistenza o reiterazione del dumping (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 11, §§ da 1 a 3) (v. punti 262-269) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2018/330 della Commissione, del 5 marzo 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU 2018, L 63, pag. 15 ), nella parte in cui riguarda la ricorrente.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].

Ltd è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0307_INF Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 ottobre 2020 – [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] / Commissione (Causa T‑307/18) «Dumping – Importazione di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Cina – Istituzione di un dazio antidumping definitivo – Diritti della difesa – Calcolo del margine di dumping – Paese analogo – Pregiudizio – Nesso causale» 1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritti della difesa – Obbligo di informazione gravante sulle istituzioni – Portata – Comunicazione alle imprese dell’informazione finale – Presentazione dei fatti e delle considerazioni essenziali che giustificano l’adozione delle misure definitive – Possibilità per le imprese interessate di far valere utilmente il loro punto di vista (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 19 e 20) (v. punti 80-86, 110, 116, 124) 2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritti della difesa – Obbligo di informazione gravante sulle istituzioni – Portata – Mancanza di informazioni particolari – Obbligo delle parti interessate di formulare una domanda precisa al riguardo nel corso del procedimento di indagine (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 20) (v. punto 130) 3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Importazioni da paesi non retti da un’economia di mercato – Riferimento al prezzo di un paese terzo ad economia di mercato – Obbligo della Commissione di procedere ad una visita di verifica nel paese terzo – Limiti – Indagini nel paese terzo soggette all’accordo delle imprese interessate (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 16, §§ 1 e 2) (v. punti 133-135) 4. Accordi internazionali – Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio – GATT del 1994 – Impossibilità di invocare gli accordi dell’OMC per contestare la legittimità di un atto dell’Unione – Eccezioni – Atto dell’Unione finalizzato ad assicurarne l’esecuzione o che vi fa esplicito e preciso riferimento – Insussistenza [Protocollo di adesione della Cina all’OMC, sezione 15; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 7, e art. 22, lett. a)] (v. punti 156-161) 5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Importazioni da paesi non retti da un’economia di mercato – Riferimento al prezzo di un paese terzo ad economia di mercato – Scelta di un paese analogo – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Portata [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 7, lett. a)] (v. punti 163-178) 6. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 10) (v. punti 188-211) 7. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Obbligo di prendere in considerazione l’insieme delle transazioni all’esportazione del prodotto considerato – Assenza di prezzi comparabili con riferimento a determinati tipi del prodotto considerato – Adeguamenti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, §§ 10 e 11) (v. punti 225-229, 258) 8. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Adeguamenti – Differenze nelle caratteristiche fisiche dei prodotti – Potere discrezionale delle istituzioni – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, §§ 10 e 11) (v. punti 246-252) 9. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame di misure in previsione della loro scadenza – Mantenimento in vigore di una misura antidumping – Presupposti – Persistenza o reiterazione del dumping (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 11, §§ da 1 a 3) (v. punti 262-269) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2018/330 della Commissione, del 5 marzo 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU 2018, L 63, pag. 15 ), nella parte in cui riguarda la ricorrente. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Ltd è condannata alle spese.