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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023

Cassazione n. 48945/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati, riqualificati, di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato.

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado e la Corte di appello hanno infatti motivatamente applicato la contestata recidiva, tenuto conto sia della pluralità dei precedenti specifici e reiterati ( art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/90) sia della reiterazione nel tempo delle condotte di spaccio, che confermano la spiccata capacità a delinquere e la sua propensione per la commissione di reati della stessa specie attinenti allo spaccio di stupefacenti e che sono espressione di quell'aggravio di pericolosità previsto dall'applicazione dell'art. 99 cod. pen. (p.2).

Tali argomentazioni, congrue ed immuni da vizi logici evidenti, sfuggono al sindacato della cassazione.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati, riqualificati, di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado e la Corte di appello hanno infatti motivatamente applicato la contestata recidiva, tenuto conto sia della pluralità dei precedenti specifici e reiterati ( art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/90) sia della reiterazione nel tempo delle condotte di spaccio, che confermano la spiccata capacità a delinquere e la sua propensione per la commissione di reati della stessa specie attinenti allo spaccio di stupefacenti e che sono espressione di quell'aggravio di pericolosità previsto dall'applicazione dell'art. 99 cod. pen. (p.2). Tali argomentazioni, congrue ed immuni da vizi logici evidenti, sfuggono al sindacato della cassazione. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 48945/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris