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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 luglio 2026

Cassazione n. 23271/2026

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lità dimandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata inROMA, [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 90C25 D969U) che la rappresenta e difendeunitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 75D14 D969M)-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, Viale Tagliamento14, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamenteall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])- controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in persona del legalerappresentante pro tempore-intimata-avverso la SENTENZA n. 134/2025 emessa dalla CORTE D’APPELLO DIGENOVA il 01/02/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 17396/2025Numero sezionale 492/2026Numero di raccolta generale 23271/2026Data pubblicazione 15/07/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 10/07/2026Il Consigliere delegatoMassimo Falabella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lità dimandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata inROMA, [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 90C25 D969U) che la rappresenta e difendeunitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 75D14 D969M)-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, Viale Tagliamento14, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamenteall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])- controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in persona del legalerappresentante pro tempore-intimata-avverso la SENTENZA n. 134/2025 emessa dalla CORTE D’APPELLO DIGENOVA il 01/02/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 17396/2025Numero sezionale 492/2026Numero di raccolta generale 23271/2026Data pubblicazione 15/07/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 10/07/2026Il Consigliere delegatoMassimo Falabella
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