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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33106/2022

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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) SIRIANNI Egidio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) PULLANO Salvatore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 10/06/2021 dalla Corte d'Appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Venezia ha parzialmente riformato (riducendo il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa dal Tribunale di Verona in data 16/02/2018, con la quale - per quanto qui rileva - SIRIANNI Egidio e PULLANO Salvatore erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al delitto di omessa dichiarazione ai fini IVA per l'anno di imposta 2010, loro ascritto in concorso (gli imputati erano stati invece assolti dal Tribunale, per insussistenza del fatto, da analoga imputazione riferita all'anno di imposta 2009).

2. Ricorre per cassazione il SIRIANNI, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancanza di autonoma valutazione, in sede penale, degli elementi emersi in sede di accertamento tributario e trasfusi nel processo verbale di constatazione.

Si censura la sentenza per aver recepito le indicazioni fornite in sede di verifica tributaria senza motivare in ordine al rilievo da attribuire al silenzio degli imputati, in assenza di ulteriori elementi di riscontro e potendo il versamento delle somme sul conto della ditta individuale del SIRIANNI "trovare altre giustificazioni (svolgimento di attività imprenditoriale in nero, svolgimento di attività illecite, ecc.)".

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, considerando che la ditta individuale era cessata il 31/12/2010.

Si pone in rilievo la mancanza di adeguati approfondimenti sul dolo, essendo il ricorrente stato imputato quale mero prestanome.

2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata verifica della presentazione della dichiarazione entro il termine concesso per il c.d. ravvedimento operoso.

Si lamenta l'assenza di uno specifico accertamento al riguardo, in quanto la prova della consumazione del reato spetta al Pubblico Ministero.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'individuazione del dies a quo, ai fini prescrizionali, alla data del 31/12/2011 anziché a quella, contenuta nell'imputazione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

3. Ricorre per cassazione il PULLANO, a mezzo dello stesso difensore del coimputato, svolgendo censure analoghe a quelle proposte dal SIRIANNI.

Inoltre, quanto alla propria specifica posizione, lamenta per un verso violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto della GDE.

Si rileva l'insufficienza della delega ad operare sul conto corrente, considerando il vincolo di parentela (essendo il PULLANO figlio della sorella del SIRIANNI) e il luogo di residenza di quest'ultimo (in Calabria, laddove la ditta individuale aveva sede legale ed operativa in Peschiera del Garda).

Per altro verso, il ricorrente censura il carattere apodittico della motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato, sia perché la ditta era cessata al 31/12/2010, sia perché il PULLANO era stato considerato l'amministratore sostanziale, e non formale, dell'impresa.4.

Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, osservando che il primo motivo non era stato dedotto in appello e che le altre questioni erano state correttamente valutate dalla Corte territoriale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto nell'interesse del SIRIANNI è inammissibile.

1.1. Per ciò che riguarda il primo motivo, va anzitutto condiviso il rilievo del Procuratore Generale in ordine alla sua originaria inammissibilità, dovendo trovare applicazione il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo» (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01).

Nella specie, dalla lettura della sentenza non emerge che in appello era stata dedotta la mancanza di autonoma valutazione delle risultanze del processo verbale di constatazione: né il ricorrente ha in alcun modo confutato tale ricostruzione.

Tale circostanza preclude, evidentemente, l'esame di una doglianza proposta per la prima volta in questa sede.

1.2. Considerazioni del tutto analoghe devono essere svolte in relazione al secondo motivo di ricorso, dal momento che, dalla sentenza impugnata (e a differenza di quanto si vedrà in ordine alla posizione del PULLANO), non emerge alcuna censura svolta nell'interesse del SIRIANNI con riferimento all'elemento soggettivo del reato di omessa dichiarazione.

1.3. Del tutto privi di consistenza appaiono poi i motivi imperniati sulla scadenza del termine ultimo per proporre la dichiarazione.

Non si intende, da un lato, la ragione per cui il ricorrente lamenti la mancata verifica dell'"eventuale mancato rispetto del termine tardivo per la presentazione della dichiarazione": essendo del tutto ovvio che, se quest'ultima fosse stata presentata dal SIRIANNI avvalendosi dell'ulteriore termine di novanta giorni di cui all'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, tale adempimento sarebbe stato immediatamente comunicato all'A.G. procedente, che ne avrebbe - altrettanto rapidamente - tratto le conclusioni liberatorie qui auspicate.

Non meno oscuro, d'altro lato, risulta l'interesse a censurare l'individuazione, da parte della Corte territoriale, della data del 31/12/2011 quale dies a quo ai fini del computo della prescrizione.

Si tratta invero di una individuazione del tutto condivisibile, tenuto conto dell'ulteriore termine cui si è poc'anzi accennato; d'altra parte, il rilievo difensivo appare tanto più irrilevante ove si consideri che la sentenza di secondo grado è stata emessa in data 10/06/2021, e dunque ben prima dello scadere del termine massimo decennale non solo se correttamente calcolato nei termini indicati dalla Corte d'Appello, ma anche qualora fosse stato preso in considerazione il dies a quo erroneamente individuato, nel capo di imputazione, alla data del 30/09/2011 (anche in tal caso, tra l'altro, sarebbe stato applicabile l'aumento di un terzo del termine prescrizionale introdotto dall'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74, essendo tale disposizione - contenuta nel d.l. 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla

I. 14/09/2011, n. 148 - entrata in vigore il 17/09/2011).

2. Anche il ricorso del PULLANO è inammissibile.

2.1. Per ciò che riguarda il primo ordine di doglianze, può farsi integrale rinvio a quanto osservato a proposito del corrispondente motivo di ricorso del SIRIANNI (cfr. supra, § 1.1).

2.2. Parimenti inammissibile, perché reiterativo e comunque volto a censurare una valutazione di merito espressa dalla Corte territoriale (in piena sintonia con il primo giudice), deve ritenersi il motivo con cui il PULLANO contesta l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto della ditta "GDE di [OSCURATO:PERSONA]".

La Corte d'Appello ha invero tutt'altro che illogicamente valorizzato quanto già emerso in primo grado in ordine: alla gestione da parte del PULLANO del conto corrente, sul quale erano transitati oltre quattro milioni di euro tra il febbraio 2009 e il luglio 2011; al prelievo immediato, da parte del ricorrente, dell'acconto del contratto 2009 (pari ad oltre 758.000 Euro) senza alcun chiarimento circa la destinazione di quel danaro; alla prosecuzione nelle operazioni sul conto anche nel corso del 2011, ovvero dopo la formale chiusura, nel 2010, della partita IVA.

In tale univoco contesto, le valutazioni della Corte d'Appello - che ha identificato il gestore dell'impresa nel soggetto che aveva il controllo dell'unico conto corrente, per un volume d'affari superiore al milione di euro (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata) - risultano totalmente immuni da censure qui deducibili.

2.3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alle censure concernenti l'elemento psicologico del reato di omessa dichiarazione.

Il ricorrente reitera doglianze già correttamente disattese dalla Corte territoriale, da un lato richiamando l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «del reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o IVA, l'amministratore di fatto risponde quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice» (così da ultimo Sez. 2, n. 8632 del 22/12/2020, dep. 2021, Puddu, Rv. 280723 - 01).

D'altro lato, la Corte d'Appello ha escluso che l'omessa dichiarazione potesse ascriversi ad una mera leggerezza, non solo perché trattavasi di impresa avente un giro di affari dell'ordine di milioni di euro, sia perché nessun consistente elemento, a sostegno di tale ipotesi, era stato concretamente dedotto dalla difesa.

Anche in questo caso, si è dinanzi ad un percorso argomentativo compiuto (specie ove si tenga conto della già ricordata prosecuzione delle operazioni sul conto corrente da parte del PULLANO, anche dopo la cessazione dell'impresa) e del tutto immune da profili di contraddittorietà o illogicità deducibili in questa sede.

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) SIRIANNI Egidio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) PULLANO Salvatore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 10/06/2021 dalla Corte d'Appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Venezia ha parzialmente riformato (riducendo il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa dal Tribunale di Verona in data 16/02/2018, con la quale - per quanto qui rileva - SIRIANNI Egidio e PULLANO Salvatore erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al delitto di omessa dichiarazione ai fini IVA per l'anno di imposta 2010, loro ascritto in concorso (gli imputati erano stati invece assolti dal Tribunale, per insussistenza del fatto, da analoga imputazione riferita all'anno di imposta 2009). 2. Ricorre per cassazione il SIRIANNI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancanza di autonoma valutazione, in sede penale, degli elementi emersi in sede di accertamento tributario e trasfusi nel processo verbale di constatazione. Si censura la sentenza per aver recepito le indicazioni fornite in sede di verifica tributaria senza motivare in ordine al rilievo da attribuire al silenzio degli imputati, in assenza di ulteriori elementi di riscontro e potendo il versamento delle somme sul conto della ditta individuale del SIRIANNI "trovare altre giustificazioni (svolgimento di attività imprenditoriale in nero, svolgimento di attività illecite, ecc.)". 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, considerando che la ditta individuale era cessata il 31/12/2010. Si pone in rilievo la mancanza di adeguati approfondimenti sul dolo, essendo il ricorrente stato imputato quale mero prestanome. 2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata verifica della presentazione della dichiarazione entro il termine concesso per il c.d. ravvedimento operoso. Si lamenta l'assenza di uno specifico accertamento al riguardo, in quanto la prova della consumazione del reato spetta al Pubblico Ministero. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'individuazione del dies a quo, ai fini prescrizionali, alla data del 31/12/2011 anziché a quella, contenuta nell'imputazione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3. Ricorre per cassazione il PULLANO, a mezzo dello stesso difensore del coimputato, svolgendo censure analoghe a quelle proposte dal SIRIANNI. Inoltre, quanto alla propria specifica posizione, lamenta per un verso violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto della GDE. Si rileva l'insufficienza della delega ad operare sul conto corrente, considerando il vincolo di parentela (essendo il PULLANO figlio della sorella del SIRIANNI) e il luogo di residenza di quest'ultimo (in Calabria, laddove la ditta individuale aveva sede legale ed operativa in Peschiera del Garda). Per altro verso, il ricorrente censura il carattere apodittico della motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato, sia perché la ditta era cessata al 31/12/2010, sia perché il PULLANO era stato considerato l'amministratore sostanziale, e non formale, dell'impresa.4. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, osservando che il primo motivo non era stato dedotto in appello e che le altre questioni erano state correttamente valutate dalla Corte territoriale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse del SIRIANNI è inammissibile. 1.1. Per ciò che riguarda il primo motivo, va anzitutto condiviso il rilievo del Procuratore Generale in ordine alla sua originaria inammissibilità, dovendo trovare applicazione il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo» (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01). Nella specie, dalla lettura della sentenza non emerge che in appello era stata dedotta la mancanza di autonoma valutazione delle risultanze del processo verbale di constatazione: né il ricorrente ha in alcun modo confutato tale ricostruzione. Tale circostanza preclude, evidentemente, l'esame di una doglianza proposta per la prima volta in questa sede. 1.2. Considerazioni del tutto analoghe devono essere svolte in relazione al secondo motivo di ricorso, dal momento che, dalla sentenza impugnata (e a differenza di quanto si vedrà in ordine alla posizione del PULLANO), non emerge alcuna censura svolta nell'interesse del SIRIANNI con riferimento all'elemento soggettivo del reato di omessa dichiarazione. 1.3. Del tutto privi di consistenza appaiono poi i motivi imperniati sulla scadenza del termine ultimo per proporre la dichiarazione. Non si intende, da un lato, la ragione per cui il ricorrente lamenti la mancata verifica dell'"eventuale mancato rispetto del termine tardivo per la presentazione della dichiarazione": essendo del tutto ovvio che, se quest'ultima fosse stata presentata dal SIRIANNI avvalendosi dell'ulteriore termine di novanta giorni di cui all'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, tale adempimento sarebbe stato immediatamente comunicato all'A.G. procedente, che ne avrebbe - altrettanto rapidamente - tratto le conclusioni liberatorie qui auspicate. Non meno oscuro, d'altro lato, risulta l'interesse a censurare l'individuazione, da parte della Corte territoriale, della data del 31/12/2011 quale dies a quo ai fini del computo della prescrizione. Si tratta invero di una individuazione del tutto condivisibile, tenuto conto dell'ulteriore termine cui si è poc'anzi accennato; d'altra parte, il rilievo difensivo appare tanto più irrilevante ove si consideri che la sentenza di secondo grado è stata emessa in data 10/06/2021, e dunque ben prima dello scadere del termine massimo decennale non solo se correttamente calcolato nei termini indicati dalla Corte d'Appello, ma anche qualora fosse stato preso in considerazione il dies a quo erroneamente individuato, nel capo di imputazione, alla data del 30/09/2011 (anche in tal caso, tra l'altro, sarebbe stato applicabile l'aumento di un terzo del termine prescrizionale introdotto dall'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74, essendo tale disposizione - contenuta nel d.l. 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla I. 14/09/2011, n. 148 - entrata in vigore il 17/09/2011). 2. Anche il ricorso del PULLANO è inammissibile. 2.1. Per ciò che riguarda il primo ordine di doglianze, può farsi integrale rinvio a quanto osservato a proposito del corrispondente motivo di ricorso del SIRIANNI (cfr. supra, § 1.1). 2.2. Parimenti inammissibile, perché reiterativo e comunque volto a censurare una valutazione di merito espressa dalla Corte territoriale (in piena sintonia con il primo giudice), deve ritenersi il motivo con cui il PULLANO contesta l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto della ditta "GDE di [OSCURATO:PERSONA]". La Corte d'Appello ha invero tutt'altro che illogicamente valorizzato quanto già emerso in primo grado in ordine: alla gestione da parte del PULLANO del conto corrente, sul quale erano transitati oltre quattro milioni di euro tra il febbraio 2009 e il luglio 2011; al prelievo immediato, da parte del ricorrente, dell'acconto del contratto 2009 (pari ad oltre 758.000 Euro) senza alcun chiarimento circa la destinazione di quel danaro; alla prosecuzione nelle operazioni sul conto anche nel corso del 2011, ovvero dopo la formale chiusura, nel 2010, della partita IVA. In tale univoco contesto, le valutazioni della Corte d'Appello - che ha identificato il gestore dell'impresa nel soggetto che aveva il controllo dell'unico conto corrente, per un volume d'affari superiore al milione di euro (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata) - risultano totalmente immuni da censure qui deducibili. 2.3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alle censure concernenti l'elemento psicologico del reato di omessa dichiarazione. Il ricorrente reitera doglianze già correttamente disattese dalla Corte territoriale, da un lato richiamando l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «del reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o IVA, l'amministratore di fatto risponde quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice» (così da ultimo Sez. 2, n. 8632 del 22/12/2020, dep. 2021, Puddu, Rv. 280723 - 01). D'altro lato, la Corte d'Appello ha escluso che l'omessa dichiarazione potesse ascriversi ad una mera leggerezza, non solo perché trattavasi di impresa avente un giro di affari dell'ordine di milioni di euro, sia perché nessun consistente elemento, a sostegno di tale ipotesi, era stato concretamente dedotto dalla difesa. Anche in questo caso, si è dinanzi ad un percorso argomentativo compiuto (specie ove si tenga conto della già ricordata prosecuzione delle operazioni sul conto corrente da parte del PULLANO, anche dopo la cessazione dell'impresa) e del tutto immune da profili di contraddittorietà o illogicità deducibili in questa sede. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della so
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