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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2026

Cassazione n. 09464/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 9464/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 11/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3572/2026* * CC 03/03/2026* * * 36146/2025* * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nata a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d appello di Catanzarodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorso presentato nell interesse di * ** i motivi nuovi depositati il 16 febbraio 2026considerato che i primi due stringatissimi motivi di ricorso non sono formulati in terminiconsentiti dalla legge in questa sede in quanto solo formalmente volti a contestare – inun ottica prettamente di merito – presunti difetti della motivazione senza specificare lapropria effettiva portata censoria con particolare riguardo alla insussistenza dell alibi congruamente chiarita dalla sentenza impugnata pp. 5 6ritenuto che il terzo motivo di ricorso con cui si contesta violazione di legge in ordineall omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondatoin quanto i giudici di appello ponendo a base del diniego la gravità del fatto e i numerosiprecedenti penali a carico dell imputata hanno congruamente assolto all onereargomentativo sul punto considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui nonè necessario che il giudice di merito nel motivare il diniego della concessione dellededotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenutidecisivi o comunque rilevanti rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione cfr. * 3 n. 2233 del 17/06/2021 dep. 2022 * * 282693 01 * 3 n. 34947 del03/11/2020 S. * 280444 01 * 6 n. 57565 del 15/11/2018 * * 27478301 * 5 n. 43952 del 13/04/2017 * * 271269 01 * 2 n. 3896 del20/01/2016 De * * 265826 01rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della * delle ammendeche l inammissibilità del ricorso travolge ai sensi dell art. 585 comma 4 cod. proc.pen. i motivi aggiunti peraltro le nuove doglianze risulterebbero anch esse non consentitedal momento che presuppongono una rilettura della piattaforma investigativa impossibile nelgiudizio di legittimitàCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 9464/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 11/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3572/2026* * CC 03/03/2026* * * 36146/2025* * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nata a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d appello di Catanzarodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorso presentato nell interesse di * ** i motivi nuovi depositati il 16 febbraio 2026considerato che i primi due stringatissimi motivi di ricorso non sono formulati in terminiconsentiti dalla legge in questa sede in quanto solo formalmente volti a contestare – inun ottica prettamente di merito – presunti difetti della motivazione senza specificare lapropria effettiva portata censoria con particolare riguardo alla insussistenza dell alibi congruamente chiarita dalla sentenza impugnata pp. 5 6ritenuto che il terzo motivo di ricorso con cui si contesta violazione di legge in ordineall omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondatoin quanto i giudici di appello ponendo a base del diniego la gravità del fatto e i numerosiprecedenti penali a carico dell imputata hanno congruamente assolto all onereargomentativo sul punto considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui nonè necessario che il giudice di merito nel motivare il diniego della concessione dellededotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenutidecisivi o comunque rilevanti rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione cfr. * 3 n. 2233 del 17/06/2021 dep. 2022 * * 282693 01 * 3 n. 34947 del03/11/2020 S. * 280444 01 * 6 n. 57565 del 15/11/2018 * * 27478301 * 5 n. 43952 del 13/04/2017 * * 271269 01 * 2 n. 3896 del20/01/2016 De * * 265826 01rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della * delle ammendeche l inammissibilità del ricorso travolge ai sensi dell art. 585 comma 4 cod. proc.pen. i motivi aggiunti peraltro le nuove doglianze risulterebbero anch esse non consentitedal momento che presuppongono una rilettura della piattaforma investigativa impossibile nelgiudizio di legittimità *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 03/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 03/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9464/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 11/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3572/2026* * CC 03/03/2026* * * 36146/2025* * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nata a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d appello di Catanzarodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorso presentato nell interesse di * ** i motivi nuovi depositati il 16 febbraio 2026considerato che i primi due stringatissimi motivi di ricorso non sono formulati in terminiconsentiti dalla legge in questa sede in quanto solo formalmente volti a contestare – inun ottica prettamente di merito – presunti difetti della motivazione senza specificare lapropria effettiva portata censoria con particolare riguardo alla insussistenza dell alibi congruamente chiarita dalla sentenza impugnata pp. 5 6ritenuto che il terzo motivo di ricorso con cui si contesta violazione di legge in ordineall omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondatoin quanto i giudici di appello ponendo a base del diniego la gravità del fatto e i numerosiprecedenti penali a carico dell imputata hanno congruamente assolto all onereargomentativo sul punto considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui nonè necessario che il giudice di merito nel motivare il diniego della concessione dellededotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenutidecisivi o comunque rilevanti rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione cfr. * 3 n. 2233 del 17/06/2021 dep. 2022 * * 282693 01 * 3 n. 34947 del03/11/2020 S. * 280444 01 * 6 n. 57565 del 15/11/2018 * * 27478301 * 5 n. 43952 del 13/04/2017 * * 271269 01 * 2 n. 3896 del20/01/2016 De * * 265826 01rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della * delle ammendeche l inammissibilità del ricorso travolge ai sensi dell art. 585 comma 4 cod. proc.pen. i motivi aggiunti peraltro le nuove doglianze risulterebbero anch esse non consentitedal momento che presuppongono una rilettura della piattaforma investigativa impossibile nelgiudizio di legittimitàCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9464/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 11/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3572/2026* * CC 03/03/2026* * * 36146/2025* * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nata a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d appello di Catanzarodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorso presentato nell interesse di * ** i motivi nuovi depositati il 16 febbraio 2026considerato che i primi due stringatissimi motivi di ricorso non sono formulati in terminiconsentiti dalla legge in questa sede in quanto solo formalmente volti a contestare – inun ottica prettamente di merito – presunti difetti della motivazione senza specificare lapropria effettiva portata censoria con particolare riguardo alla insussistenza dell alibi congruamente chiarita dalla sentenza impugnata pp. 5 6ritenuto che il terzo motivo di ricorso con cui si contesta violazione di legge in ordineall omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondatoin quanto i giudici di appello ponendo a base del diniego la gravità del fatto e i numerosiprecedenti penali a carico dell imputata hanno congruamente assolto all onereargomentativo sul punto considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui nonè necessario che il giudice di merito nel motivare il diniego della concessione dellededotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenutidecisivi o comunque rilevanti rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione cfr. * 3 n. 2233 del 17/06/2021 dep. 2022 * * 282693 01 * 3 n. 34947 del03/11/2020 S. * 280444 01 * 6 n. 57565 del 15/11/2018 * * 27478301 * 5 n. 43952 del 13/04/2017 * * 271269 01 * 2 n. 3896 del20/01/2016 De * * 265826 01rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della * delle ammendeche l inammissibilità del ricorso travolge ai sensi dell art. 585 comma 4 cod. proc.pen. i motivi aggiunti peraltro le nuove doglianze risulterebbero anch esse non consentitedal momento che presuppongono una rilettura della piattaforma investigativa impossibile nelgiudizio di legittimità *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 03/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 03/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
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