CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 09185/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10148/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata per il suo studio in Firenze, [OSCURATO:PERSONA] n. 20; CL vx U(3 0n1 0-CoAzy_ (3-k CavnCe ntc=te,? k <-JviTe eL C>2 3.2 Contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona del .legOe rappresentante ciD te A c pro tempore, rappresentata e difé-à?dall'Avv. bianKica Baldacci ed - elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza dell'Emporio n. 16/a; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2146/30/15 della Commissione tributaria Regionale della Toscana, depositata il 10/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella adunanza pubblica del 2/2/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; Ritenuto in fatto 1. Con ricorso in riassunzione, a seguito della sentenza di questa Corte n. 3763 depositata il 9.3.2012, la RICCOPLAST s.r.1, chiedeva l'annullamento degli atti di accertamento della tariffa di igiene ambientale (TIA) emessi, per il periodo 2001-2004, dalla [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale società incaricata del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani per conto del Comune di Capannori. 2. Con sentenza n. 2146/30/15 del 10.12.2015 la Commissione tributaria regionale della Toscana (CTR) rigettava il ricorso della contribuente e confermava la sentenza dei giudici di primo grado che avevano dichiarato inammissibile il ricorso originario in quanto proposto oltre il termine di 60 giorni previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992 e, in particolare, dopo la scadenza dei suindicati 60 giorni e degli ulteriori 90 giorni previsti per la definizione del procedimento di adesione. 3. Avverso tale sentenza la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 4. La [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso. 5. In prossimità dell'udienza la [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] S.p.a accettava la rinuncia al ricorso della ricorrente. Considerato che 1. Deve rilevarsi che parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in quanto «nelle more del giudizio le parti hanno deciso di conciliare la lite pendente». L'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di accettazione della rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. Consegue da ciò che sussistono i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del giudizio.‘5. Ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c., nulla va disposto in ordine alle spese. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Ccdi deciso in Roma il 2 febbraio 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. i L T:3o jy) Il Presidente womenico DEPOSIT