CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 14836/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Forlì del 21 luglio 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose e di resistenza a pubblico ufficiale e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia. In particolare, la Corte di appello ha ridotto la pena. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo lamentando la violazione dell'art. 624-bis cod. pen.. In particolare, il ricorrente, invocando la giurisprudenza di questa Corte di cassazione secondo la quale ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione è necessario che sussista un nesso finalistico - e non un mero collegamento occasionale - fra l'ingresso nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, (Sez. 4, n. 18792 del 28/03/2019, D'Ambrogio, Rv. 276087) sostiene che il fatto andrebbe qualificato come furto ex art. 624 cod. pen., in quanto egli si era introdotto nell'abitazione della persona offesa per finalità diverse da quella di impossessarsi dei suoi beni. 3. Il ricorso è inammissibile perché generico. La Corte di appello ha affermato che è dimostrato che l'Alessandrini ha forzato la porta dell'abitazione e di è introdotto al suo interno allo scopo di impossessarsi dei beni della persona offesa e che pertanto il rapporto tra ingresso nell'abitazione e sottrazione dei beni è di strumentalità e non di mera occasionalità. La censura formulata dal ricorrente poggia, quindi, su una ricostruzione del fatto diversa da quella operata dai giudici del merito ed avverso la quale il ricorrente non ha mosso alcuna censura ammissibile in questa sede. Laddove egli sostiene che la prova del diverso fine del suo ingresso nell'abitazione risulterebbe dalla circostanza che egli già da giorni aveva accesso all'abitazione della vittima e che egli intendeva solo discutere con questa, la sua censura attiene al merito ed è inammissibile in questa sede di legittimità. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] , DEPOSITATO