CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 23416/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8335/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] E. MOROSINI, 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ed AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende; -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO -intimata- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA].DIST. SALERNO n. 6797/2021 depositata i l 23/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno (hinc: CTR), con sentenza n. 6797, depositata il 23/09/2021, ha rigettato l’appello proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 2222/4/2019, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dal contribuente in opposizione agli estratti di ruolo inerenti ai tributi erariali e camerali relativamente agli anni dal 2001 al 2014. 2. La CTR ha preliminarmente precisato che il contribuente ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata respinta l’eccezione di prescrizione per le cartelle n. 1, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, con la conseguenza che, in mancanza di appello incidentale, le cartelle n. 2, 3, 4, 6, 8, 15, 19 erano da ritenere, ormai, definitivamente annullate, mentre le altre non menzionate erano da ritenere definitivamente valide. Infine, è stata rilevata l’inammissibilità dell’appello in relazione alla cartella n. 8, per carenza di interesse, dal momento che tale cartella era già stata annullata in primo grado. 2.1. Con riferimento all’eccezione di prescrizione per il periodo successivo alla notificazione della cartella la CTR ha affermato che: «non essendo stato formulato motivo di gravame sulla ritenuta regolare notifica della cartella in sé bensì sulla valenza interruttiva dell’atto di intimazione di pagamento ad essa susseguente, va osservato in primo luogo che la doglianza è inammissibile in quanto la conseguita prova affermativa della notifica delle cartelle presupposto, accertata in primo grado e non più contestata in appello, rende la circostanza definitiva, coperta da giudicato; e ad ogni modo l’accertata notifica della cartella di pagamento non consente l’ammissibilità della impugnativa dell’estratto di ruolo che, in sé, non reca alcuna proposizione esecutiva a pregiudizio del contribuente, in linea con il consolidato indirizzo giurisprudenziale di cui alle [alla] pronuncia Cass., SS.UU. del 19704 del 2/10/2015.» 2.2. In merito alla discussa possibilità di eccepire, in sede di opposizione all’estratto di ruolo, la prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento ha richiamato Cass., 07/03/2019, n. 6723. 2.3. Con riferimento alla legittimazione passiva la CTR ha ritenuto corretta la proposizione dell’appello nei confronti dell’ente impositore, non vertendosi di questione in materia di riscossione. 2.4. Infine, in merito alla notificazione degli atti con efficacia interruttiva ha rilevato che in caso di notifica di un atto esattoriale diretto a mezzo posta non si applica l’art. 7 legge 08/11/1982, n. 890. 2.5. La CTR ha, quindi, concluso evidenziando che: «in presenza di regolari notifiche delle cartelle, l’opposizione ad estratto di ruolo sarebbe stata anche inammissibile, in presenza di esaustive modalità di notifica delle intimazioni di pagamento le intimazioni di pagamento costituiscono validi atti interruttivi, e la prescrizione successiva alla notifica delle cartelle non sarebbe comunque eccepibile in assenza di atti esecutivi.» 3. Contro la sentenza della CTR il sig. Catena ha proposto ricorso in cassazione con due motivi. 4. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione hanno resistito con controricorso, mentre la CCIAA è rimasta intimata. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha contestato la «violazione di legge per omessa, insufficiente, contraddittoria o perplessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 58 del D.lgs. n. 546/1992.» 1.1. Il ricorrente rileva che la sentenza, secondo quanto previsto al n. 2 dell’art. 36 d.lgs. 31/12/1992, n. 546 deve indicare i fatti storici e giuridici che assumono rilevanza ai fini della decisione, così come al n. 4 è richiesta l’indicazione delle ragioni alla base dell’accoglimento o rigetto della domanda. Identica previsione è contenuta nell’art. 118 d. att. c.p.c. 1.2. Nel caso di specie la CTR ha ritenuto che la parte appellante non avesse contestato –nel giudizio di secondo grado - la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento, sottese agli estratti di ruolo impugnati. Tuttavia, con il terzo motivo d’appello era stata eccepita l’operatività della prescrizione per omessa notifica degli atti presupposti, cioèle cartelle di pagamento. La parte ricorrente rileva, inoltre, che l’estratto di ruolo è impugnabile per far valere l’intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamento anche se ritualmente notificate, essendo compito del giudice di merito verificare se dopo la notifica della cartella di pagamento sia nuovamente decorso il termine di prescrizione. 2. Con il secondo motivodi ricorso viene contestata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2719 e 2697 cod. civ., nonché art. 60, b-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 2.1. La parte ricorrente contesta la motivazione del giudice d’appello per aver ritenuto valida la notifica degli atti interruttivi, assumendo che non è prevista alcuna raccomandata informativa in caso di notifica a mezzo posta eseguita a mani di un soggetto diverso dal destinatario. Tuttavia, per poter considerare valida l’attività notificatoria sarebbe stato necessario il deposito della cd. raccomandata informativa. 2.2. Il ricorrente rileva che: «la norma in commento dispone: “la notificazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita” in virtù dell’art. 137 c.p.c. e seguenti, tuttavia “con le seguenti modifiche”, ossia la lettera b-bis) stabilisce che “se il consegnatario non è il destinatario dell’atto [ … ] il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata.» 2.3. Evidenzia, quindi, che la raccomandata cd. informativa costituisce un adempimento essenziale del procedimento di notificazione e rileva che l’art. 60 cit. trovi applicazione non solo per le notifiche degli avvisi di accertamento, ma anche per le cartelle esattive. Difatti, l’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 prevede, all’ultimo comma, che «per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 60.». Ad avviso del ricorrente, pertanto, anche in caso di notifica delle cartelle di pagamento è necessario l’invio e la ricezione della cd. lettera informativa in caso di consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, indipendentemente dalla qualifica del consegnatario. 3. Le controricorrenti hanno evidenziato, in via preliminare, di aver proceduto – ai sensi dell’art. 4 d.l. 23/10/2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, entrato in vigore il 24/10/2018 – ad apposito provvedimento di discarico amministrativo in merito alle imposte relative alla cartella n. 10020070006458280 (per il ruolo n. 2007/000010 e il ruolo n. 2006/300281). 3.1. Sempre, in via preliminare, è stata eccepita l’inammissibilità dei motivi di ricorso, sia per la violazione del principio di autosufficienza (non essendo menzionati o richiamati i passaggi di atti e documenti di causa che non sono neppure indicati analiticamente), sia per la loro sostanziale sussumibilità all’interno del motivo di ricorso sub art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non proponibile nel caso di specie, in ragione di quanto previsto nell’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ. Non ricorrono, inoltre, i casi eccezionali cui fanno riferimento le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8053 del 2014. 3.2. In ogni caso, le controricorrenti evidenziano chele cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate al contribuente, come da documentazione prodotta agli atti, con la conseguenza che non è ammissibile l’impugnativa dell’estratto di ruolo. L’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 elenca, infatti, tra gli atti impugnabili il ruolo e la cartella di pagamento, mentre l’art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 dispone che la notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo. Di conseguenza, il ruolo è atto che deve essere impugnato e la sua notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento. Diversamente, nessuna disposizione di legge vigenteprevede l’impugnabilità dell’estratto di ruolo.Si tratta, infatti, di un atto interno dell’amministrazione - e in particolare di un documento che costituisce un elaborato informatico formato dall’esattore –che può essere impugnato solamente insieme all’atto impositivo notificato di regola con la cartella nella quale viene trasfuso il ruolo. L’estratto di ruolo può essere impugnato solo nelle ipotesi in cui – per espressa previsione normativa –incida direttamente sul rapporto tributario individuale, ovvero quando sia notificato al contribuente da solo, in luogo della cartella di pagamento, assumendo, in tal modo, la natura di un atto impositivo autonomamente impugnabile. 3.3. La controricorrente richiama, poi, la recente introduzione del comma 4-bisnell’art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973 ad opera del d.l. n. 146 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 21/12/2021, n. 215, da cui risulta confermato che l’estratto di ruolo non è impugnabile e che il ricorso avverso il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata può essere proposto solo in tassative ipotesi non ricorrenti nel caso in esame. 3.4. Rileva che il richiamo all’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 contenuto nell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1972 riguarda solo ciò che non è espressamente disciplinato in quest’ultima norma, dove è, tuttavia, prevista la notificazione della cartella di pagamento mediante consegna a mani di persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio a all’azienda, prevedendo che non è richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario. In ogni caso i principi di cui all’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 sono validi solo in caso di notifica da parte del messo comunale o del messo speciale del fisco, perché in caso di notifica a mezzo posta valgono i differenti dettami di cui agli artt. 137 ss.cod. proc. civ. 3.5. Evidenzia, poi, come la CTR abbia correttamente evidenziato che il gravame non investiva, in realtà, la pronuncia della Commissione provinciale, laddove affermava che le cartelle esattoriali erano state ritualmente notificate. 3.6. Le controricorrenti richiamano anche l’orientamento giurisprudenziale che ritiene inammissibile l’impugnazione diretta del ruolo da parte del debitore, che richieda , in tal modo, un accertamento negativo del credito. 4. In via preliminare occorre evidenziare come il presente giudizio riguardi le cartelle n. 1, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17(indicate a pag. 2-4 del ricorsoe nella seconda e terza pagina del controricorso, ovvero, le seguenti cartelle: n. 1, IVA anno 2001, n. 10020050033802140 n. 7, diritto annuale camera di commercio anno 2012, n.n. 9, diritto annuale camera di commercio anno 2009/2010, n. 10020120043499380000; n. 12, IVA, anno 2007, n. 10020110015331018000 n. 13, n. IVA anno 2006, n. 10020100034906727000 n. 14, IRAP e IRPEF anno 2005, n. 10020080056903786000 n. 16, IRAP e IRPEF anno 2002 n. 10020060037163564000 n. 17, IRAP anno 2003, n. 1002007000645828000) dal momento che non risulta oggetto di espresso ricorso incidentale l’affermazione della sentenza resa dalla CTR, secondo la quale: «in mancanza di appello incidentale sulle cartelle annullate n. 2, 3, 4, 6, 8, 15, 19, queste ultime sono considerate definitivamente annullate, mentre le altre non menzionate, n. 5, 10, 11, si intendono definitivamente valide, mentre per la cartella n. 8 l’appello è inammissibile per carenza di interesse essendo stata la predetta cartella già annullata in primo grado.» La statuizione di annullamento sulle cartelle n. 2, 3, 4, 6, 8, 15, 19 risulta, quindi, coperta da giudicato. Nella sesta pagina del controricorso si legge, inoltre, che, a seguito dell’entrata in vigore, in data 24/10/2018, dell’art. 4, comma 1, d.l. 23/10/2018, n. 119 convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2018, n. 136, le imposte indicate nella cartella n. 10020070006458280 (per il ruolo n. 2007/00010 e il ruolo n. 2006/300381) –corrispondente a quella indicata come n. 18 a pag. 4 del ricorso in cassazione – sono state oggetto di apposito provvedimento di discarico. 4.1. Di conseguenza, i motivi di ricorso e le eccezioni e controdeduzioni della parte controricorrente riguardano, in via esclusiva, le cartellen. 1, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17. 5. Entro tali limiti occorre rilevare, in via preliminare, la carenza di interesse agire del contribuente, alla luce di quanto previsto dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29/09/1973, n. 602 (introdotto dall’art. 3-bis, comma 1, d.l. 21/10/2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2021, n. 215). Tale norma stabilisce che: «L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 58 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.» 5.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto applicabile la norma appena richiamata anche ai processi pendenti, evidenziando che: «In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.» (Cass., Sez. U., 06/09/2022, n. 26283). 5.2.Le Sezioni Unite di questa Corte – sulla scorta dell’intervento della Corte costituzionale (n. 190 del 2023) –hanno, poi, precisato che: «In tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità dellacartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore.» (Cass., Sez. U, 07/05/2024, n. 12459). 5.3.Occorre infine evidenziare che, secondo quanto precisato da questa Corte: «la carenza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce requisito per la trattazione nel merito della domanda (cfr. Cass. Sez. 3 29-9-2016 n. 19268 Rv. 642113-01, per tutte), per cui l’impugnazione sulle questioni decise esplicitamente preclude la formazione del giudicato implicito sulla questione non esaminata relativa all’esistenza del requisito per l’esame nel merito della domanda.» (Cass.26/10/2023, n. 29729). 6. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ex art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ. e l’originario ricorso del contribuente dichiarato inammissibile in relazione alle cartelle elencate al precedente par. 4. 7. La circostanza che la pronuncia delle Sezioni unite (Cass., Sez. U., 06/09/2022, n. 26283) è intervenuta nel corso del giudizio di legittimità costituisce valido motivo di compensazione delle spese