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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10647/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza per i delitti di truffa e ricettazione poiché non vi è prova della consapevolezza da parte dell'imputato della provenienza delittuosa dell'assegno e non vi è l'artifizio necessario per integrare la truffa, è generico poichè non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di appello a pag. 2, dove si evidenzia che l'imputato a pagamento della merce ricevuta ha consegnato, dopo averlo sottoscritto, un assegno provento di furto, sicchè non poteva ignorare di non essere il titolare del conto su cui era spiccato, e che non ha ritenuto di fornire un'alternativa ricostruzione della vicenda; che la seconda articolata censura relativa al trattamento sanzionatorio , alla riconosciuta recidiva e al diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante speciale del fatto di particolare tenuità in relazione alla ricettazione è in parte reiterativa dei motivi di appello che sono stati respinti con argomentazioni congrue e corrette in punto di diritto e in parte manifestamente infondata poiché la recidiva non è stata applicata e conseguentemente non è stata oggetto dei motivi di appello; che la terza censura relativa al diniego dell'art.131 bis cod.pen. è manifestamente infondata poiché la Corte ha correttamente valorizzato l'entità non esigua del danno cagionato e la gravità della condotta che ha dato luogo alla commissione di due reati ; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 18 f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza per i delitti di truffa e ricettazione poiché non vi è prova della consapevolezza da parte dell'imputato della provenienza delittuosa dell'assegno e non vi è l'artifizio necessario per integrare la truffa, è generico poichè non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di appello a pag. 2, dove si evidenzia che l'imputato a pagamento della merce ricevuta ha consegnato, dopo averlo sottoscritto, un assegno provento di furto, sicchè non poteva ignorare di non essere il titolare del conto su cui era spiccato, e che non ha ritenuto di fornire un'alternativa ricostruzione della vicenda; che la seconda articolata censura relativa al trattamento sanzionatorio , alla riconosciuta recidiva e al diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante speciale del fatto di particolare tenuità in relazione alla ricettazione è in parte reiterativa dei motivi di appello che sono stati respinti con argomentazioni congrue e corrette in punto di diritto e in parte manifestamente infondata poiché la recidiva non è stata applicata e conseguentemente non è stata oggetto dei motivi di appello; che la terza censura relativa al diniego dell'art.131 bis cod.pen. è manifestamente infondata poiché la Corte ha correttamente valorizzato l'entità non esigua del danno cagionato e la gravità della condotta che ha dato luogo alla commissione di due reati ; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 f
Sentenza Cassazione n. 10647/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris