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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 ottobre 2022

Cassazione n. 30866/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32551/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Oggetto: Sanzioni amministrative R.G.N. 32551/2019 Ud. 06/10/2022CC R.G. 32551/2019 - Pagina nr. 2 di 9 avversola SENTENZA del TRIBUNALE PESCARA n. 472/2019 depositata il 21/03/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio delgiorno 6 ottobre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] propose, innanzi il Giudice di pace di Pescara, opposizione avverso una serie di verbali di contestazione elevati dalla [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Pescara, con i quali veniva contestata la violazione dell’art. 23, commi 4 e 11, D. Lgs. 285/1992.

2. A seguito del rigetto dell’opposizione, la [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi il Tribunale di Pescara che, con sentenza 472/2019 depositata in data 21 marzo 2019, respinse il gravame.

Il Tribunale, in particolare, disattese le deduzioni dell’appellante circa la sussistenza di una concessione di occupazione di suolo pubblico ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Pescara, osservando, in primo luogo, che la stessa non era stata fatta oggetto di tempestiva richiesta di rinnovo da parte dell’appellante, e, in secondo luogo, che a venire in rilievo era la violazione dell’art. 23 D. Lgs. 285/1992- profi lo da ritenersi distinto dall’occupazione di suolo pubblico- in ordine alla quale l’appellante non aveva svolto argomentazioni.

3. La [OSCURATO:PERSONA] ha quindi presentato ricorso per la cassazione della decisione del tribunale pescarese.

Resiste con controricorso il Comune di Pescara.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.

Il [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.

R.G. 32551/2019 - Pagina nr. 3 di 9 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presenta una serie di doglianze solo parzialmente oggetto di distinta individuazione e che vengono perciò riprodotte nel tenore pressoché letterale delle intitolazioni dei paragrafi: − “ VIOLAZIONE e [OSCURATO:PERSONA] de ll’ art. 23 D. Lgs. 285/92; dell’art. 51, 53, 54 D.P.R. 495/92; dell’art. 63 D. Lgs. 46/97; del REGOLAMENTO C.O.S.A.P., DELIBERA di C.C. n. 172/1998 e segg.mm. ed ii (C.C. 56/1999 e 210/2001); del PIANO GENERALE degli [OSCURATO:PERSONA] del Comune di PESCARA”; − “ omesso esame di fatti decisivi per il giudizio” ; − “ VIOLAZIONE e falsa applicazione della legge 689/81 e dell’art. 198 cds in ordine ai criteri di determinazione della sanzione”; − “[OSCURATO:PERSONA] di un [OSCURATO:PERSONA] del GIUDIZIO, CARENZA di MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE e [OSCURATO:PERSONA] degli artt. 383 e 385 del D.P.R. N. 495/92”; − “[OSCURATO:PERSONA] di un [OSCURATO:PERSONA] del GIUDIZIO (carenza di motivazione indeterminatezza della contestazione, carenza dei requisiti essenziali dei verbali: [OSCURATO:PERSONA] delle SANZIONI, ECCESSO di POTERE per sviamento”.

La ricorrente, nello specifico, deduce che: - erronea sarebbe la valutazione del giudice di merito in ordine al mancato regolare rinnovo della concessione di occupazione, avendo la ricorrente attivato tempestivamente il procedimento di rinnovo; - gravata da travisamento dei fatti sarebbe la valutazione operata dal Tribunale pescarese in ordine all’autonomia tra R.G. 32551/2019 - Pagina nr. 4 di 9 concessione di occupazione e ottemperanza al rispetto delle previsioni di cui all’art. 23 C.d.S., in quanto l’esistenza dell’autorizzazione prevista da tale ultima norma non sarebbe stata mai contestata, dovendosi ritenere la medesima contenuta nei provvedimenti di concessionedi occupazione di suolo pubblico; - la decisione del Tribunale sarebbe viziata da omessa pronuncia, non essendo state valutate le deduzioni circa: a) l’applicabilità degli artt. 8, L. 689/1981 e 198 D. Lgs. 285/92; b) la indeterminatezza della contestazione delle violazioni amministrative e la conseguente carenza dei requisiti di cui agli artt. 383 e 385 D.P.R. 495/1992; c) la illegittima duplicazione della sanzione, per avere i verbalizzanti ritenuto sussistente una distinta violazione per ciascuna delle facciate dei cartelli.

2. Il ricorso -nei profili che risultano estrapolabili da una struttura comunque carente nella specifica e separata individuazione dei singoli motivi di ricorso-non è meritevole di accoglimento.

2.1. Preliminarmente, invero, debbono essere rilevati molteplici profili di parziale inammissibilità del ricorso.

Ci si riferisce, in particolare: - alle doglianze che sono fondate non su deduzioni svolte in sede di gravame innanzi al Tribunale, ma su deduzioni che sarebbero state svoltenel giudizio di primo grado innanzi al Giudice di Pace (cfr. ad esempio, pag. 16), e risu ltano prive di specificheindicazioni in ordine alla loro reiterazione, come motivi di gravame, ai contenut i nel l’atto di appello da cui è scaturita la decisione qui impugnata; R.G. 32551/2019 - Pagina nr. 5 di 9 - a lla deduzione di questioni giuridiche implicanti un accertamento di fatto(ad esempio l’elevazione di sanzione in relazione ad entrambe le facciate di un cartellone, nonché i profili di indeterminatezza delle singole contestazioni delle violazioni amministrative) non trattate in alcun modo nella sentenza impugnata, senza che il ricorrente abbia adeguatamente assolto l’onere sia di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, sia - per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione- di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019 - Rv. 656036 – 01; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 2038 del 24/01/2019- Rv. 652251 – 02; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 20694 del 09/08/2018 -Rv. 650009 - 01) , dovendosi ancora una volta rilevare che numerosi richiami operati dal ricorrente (cfr. ad esempio pagg. 14 e 16) riguardano palesemente il giudizio di primo grado, e non il giudizio da cui è scaturita la decisione qui in esame; - al richiamo a fonti subprimarie non adeguatamente riprodotte, in contrasto con l’orientamento di questa Corte per cui per le norme giuridiche di rango secondario non opera il principio iura novit curia(Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 19360 del 20/07/2018 - Rv. 650046 - 01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1391 del 23/01/2014 -Rv. 629725 - 01; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 1893 del27/01/2009 - Rv. 606875 - 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18661 del 29/08/2006 - Rv. 592048 -01); R.G. 32551/2019 - Pagina nr. 6 di 9 - alle doglianze concernenti l’omesso esame di fatti decisivi, valendoi principi fissati da Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 (Rv. 629831 -01), e quindi la necessità che l’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c., venga specificamente riferita ad un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), con la conseguenza che - nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), c.p.c.- il ricorrente deve indicare: 1) il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso; 2) il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente; 3) il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti; 4) la sua "decisività";fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018 -Rv. 651028 - 01) ; - alle censure in cui viene dedotto un “eccesso di potere per sviamento”,palesemente e radicalmente estranee all’ambito dei motivi di ricorso come delineati dall’art. 360 c.p.c. 2.1.Esaminando il merito delle censure che possono ritenersi non viziate da inammissibili tà - doglianze il cui ambito risulta ridotto al profilo dell’esistenza della concessione di occupazione di suolo pubblico e del rapporto tra la medesima e l’ autorizzazione ex art. 23 , D. Lgs.

R.G. 32551/2019 - Pagina nr. 7 di 9 285/1992- occorre rilevare che i l provvedimento del Tribunale di Pescara, nel pervenire alle conclusioni in questa sede contestate, si è basato su una duplice ratio.

Da un lato, infatti, il Tribunale ha ritenuto che la presenza dei cartelli pubblicitari presentasse carattere abusivo, non essendo stata tempestivamente presentata la richiesta di rinnovo della concessione di suolo pubblico.

Dall’altro lato, il Tribunale ha evidenziato che la contestazione di illecito amministrativo concerneva la violazione dell’art. 23 del Codice della Strada, sottolineando la diversità di tale fattispecie rispetto all’abusiva occupazione di suolo pubblico e stigmatizzando l’assenza di argomentazioni dell’odierna ricorrente in ordine a tale profilo.

2.2. Appare , allora, opportuno prendere le mosse dal l’esame di quest’ultima ratio, per affermare l’infondatezza del le deduzioni che mirano a sostenere l’assenza in capo alla ricorrente dell’obbligo di munirsi dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 23 Codice della Strada, argomentando che quest’ultima era implicitamente compresa nell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico.

Ferma l’assenza di elementi che consentano di affermare che il profilo in esame sia stato fatto oggetto di autonomo e specifico motivo di gravame in appello- ed anzi indiretta conferma in senso contrario sembra potersi trarre dalla sintesi dei motivi di appello offerta dalla stessa ricorrente a pag. 5 del ricorso, non rinvenendosi in tale sintesi alcuna deduzione circa tale profilo-è sufficiente richiamare sul punto il principio enunciato da questa Corte per cui fin anche l a collocazione di un cartello pubblicitario su suolo privato (ulteriore aspetto , quest’ultimo, che è oggetto di ulteriori doglianze dell’odierna ricorrente), ove avvenuta in prossimità di svincolo autostradale , è soggetta, ex art. 23, quarto comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, R.G. 32551/2019 - Pagina nr. 8 di 9 a specifica autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada, finalizzata a verificare che i mezzi pubblicitari non costituiscano un pericolo per la circolazione in relazione alla distrazione che possono determinare negli utenti della strada, insufficiente rivelandosi, pertanto, la sola concessione edilizia, rilasciata dal comune, la quale hala diversa finalità di accertamento della compatibilità con le norme urbanistiche dell'intervento edilizio per la suddetta collocazione(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24130 del 28/12/2012 -Rv. 624629 – 01 , nonché Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17625 del 10/08/2007 -Rv. 600176 - 01) .

L’autorizzazione ai sensi dell’art. 23, D. Lgs. 285/1992 , infatti, risponde a valutazioni specifiche distinte dal mero profilo dell’occupazione di suolo pubblico, in quanto connesse alla necessità di garantire la sicurezza della circolazione veicolare e l’incolumità di persone e cose, con la conseguenza -già evidenziata da questa Corte- dell’inapplicabilità, a detta autorizzazione dell’istituto del silenzio - assenso, essendo necessario che l’ente proprietario della strada, in sede di rinnovo,proceda ad una nuova valutazione delle citate esigenze di sicurezza ed incolumità con riferimento alla situazione esistente al momento del rinnovomedesimo (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 18565 del 26/07/2017 - Rv. 644987 – 01 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4869 del 01/03/2007 -Rv. 595082 - 01) .

Correttamente, quindi, il giudice di merito ha affermato l’autonomia dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 23 C.d.S.rispetto alla concessione di suolo pubblico, coerentemente concludendo nel senso della fondatezza della pretesa sanzionatoria del Comune odierno controricorrente.

2.3. Constatatala fondatezza di una delle rationes decidendi poste alla base della sentenza del Tribunale di Pescara, risulta evidentemente assorbito il profilo delle censure mosse all’altra ratio, relativa al R.G. 32551/2019 - Pagina nr. 9 di 9 carattere abusivo dei cartelloni, essendo il profilo sinora esaminato autonomamente idoneo a sorreggere la decisione.

3. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna dellaricorrente alla rifusione in favore d el controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.

4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05).

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere a l controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 3.200,00, di cui € 200,00per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32551/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Oggetto: Sanzioni amministrative R.G.N. 32551/2019 Ud. 06/10/2022CC R.G. 32551/2019 - Pagina nr. 2 di 9 avversola SENTENZA del TRIBUNALE PESCARA n. 472/2019 depositata il 21/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio delgiorno 6 ottobre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] propose, innanzi il Giudice di pace di Pescara, opposizione avverso una serie di verbali di contestazione elevati dalla [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Pescara, con i quali veniva contestata la violazione dell’art. 23, commi 4 e 11, D. Lgs. 285/1992. 2. A seguito del rigetto dell’opposizione, la [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi il Tribunale di Pescara che, con sentenza 472/2019 depositata in data 21 marzo 2019, respinse il gravame. Il Tribunale, in particolare, disattese le deduzioni dell’appellante circa la sussistenza di una concessione di occupazione di suolo pubblico ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Pescara, osservando, in primo luogo, che la stessa non era stata fatta oggetto di tempestiva richiesta di rinnovo da parte dell’appellante, e, in secondo luogo, che a venire in rilievo era la violazione dell’art. 23 D. Lgs. 285/1992- profi lo da ritenersi distinto dall’occupazione di suolo pubblico- in ordine alla quale l’appellante non aveva svolto argomentazioni. 3. La [OSCURATO:PERSONA] ha quindi presentato ricorso per la cassazione della decisione del tribunale pescarese. Resiste con controricorso il Comune di Pescara. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. Il [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. R.G. 32551/2019 - Pagina nr. 3 di 9 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presenta una serie di doglianze solo parzialmente oggetto di distinta individuazione e che vengono perciò riprodotte nel tenore pressoché letterale delle intitolazioni dei paragrafi: − “ VIOLAZIONE e [OSCURATO:PERSONA] de ll’ art. 23 D. Lgs. 285/92; dell’art. 51, 53, 54 D.P.R. 495/92; dell’art. 63 D. Lgs. 46/97; del REGOLAMENTO C.O.S.A.P., DELIBERA di C.C. n. 172/1998 e segg.mm. ed ii (C.C. 56/1999 e 210/2001); del PIANO GENERALE degli [OSCURATO:PERSONA] del Comune di PESCARA”; − “ omesso esame di fatti decisivi per il giudizio” ; − “ VIOLAZIONE e falsa applicazione della legge 689/81 e dell’art. 198 cds in ordine ai criteri di determinazione della sanzione”; − “[OSCURATO:PERSONA] di un [OSCURATO:PERSONA] del GIUDIZIO, CARENZA di MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE e [OSCURATO:PERSONA] degli artt. 383 e 385 del D.P.R. N. 495/92”; − “[OSCURATO:PERSONA] di un [OSCURATO:PERSONA] del GIUDIZIO (carenza di motivazione indeterminatezza della contestazione, carenza dei requisiti essenziali dei verbali: [OSCURATO:PERSONA] delle SANZIONI, ECCESSO di POTERE per sviamento”. La ricorrente, nello specifico, deduce che: - erronea sarebbe la valutazione del giudice di merito in ordine al mancato regolare rinnovo della concessione di occupazione, avendo la ricorrente attivato tempestivamente il procedimento di rinnovo; - gravata da travisamento dei fatti sarebbe la valutazione operata dal Tribunale pescarese in ordine all’autonomia tra R.G. 32551/2019 - Pagina nr. 4 di 9 concessione di occupazione e ottemperanza al rispetto delle previsioni di cui all’art. 23 C.d.S., in quanto l’esistenza dell’autorizzazione prevista da tale ultima norma non sarebbe stata mai contestata, dovendosi ritenere la medesima contenuta nei provvedimenti di concessionedi occupazione di suolo pubblico; - la decisione del Tribunale sarebbe viziata da omessa pronuncia, non essendo state valutate le deduzioni circa: a) l’applicabilità degli artt. 8, L. 689/1981 e 198 D. Lgs. 285/92; b) la indeterminatezza della contestazione delle violazioni amministrative e la conseguente carenza dei requisiti di cui agli artt. 383 e 385 D.P.R. 495/1992; c) la illegittima duplicazione della sanzione, per avere i verbalizzanti ritenuto sussistente una distinta violazione per ciascuna delle facciate dei cartelli. 2. Il ricorso -nei profili che risultano estrapolabili da una struttura comunque carente nella specifica e separata individuazione dei singoli motivi di ricorso-non è meritevole di accoglimento. 2.1. Preliminarmente, invero, debbono essere rilevati molteplici profili di parziale inammissibilità del ricorso. Ci si riferisce, in particolare: - alle doglianze che sono fondate non su deduzioni svolte in sede di gravame innanzi al Tribunale, ma su deduzioni che sarebbero state svoltenel giudizio di primo grado innanzi al Giudice di Pace (cfr. ad esempio, pag. 16), e risu ltano prive di specificheindicazioni in ordine alla loro reiterazione, come motivi di gravame, ai contenut i nel l’atto di appello da cui è scaturita la decisione qui impugnata; R.G. 32551/2019 - Pagina nr. 5 di 9 - a lla deduzione di questioni giuridiche implicanti un accertamento di fatto(ad esempio l’elevazione di sanzione in relazione ad entrambe le facciate di un cartellone, nonché i profili di indeterminatezza delle singole contestazioni delle violazioni amministrative) non trattate in alcun modo nella sentenza impugnata, senza che il ricorrente abbia adeguatamente assolto l’onere sia di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, sia - per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione- di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019 - Rv. 656036 – 01; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 2038 del 24/01/2019- Rv. 652251 – 02; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 20694 del 09/08/2018 -Rv. 650009 - 01) , dovendosi ancora una volta rilevare che numerosi richiami operati dal ricorrente (cfr. ad esempio pagg. 14 e 16) riguardano palesemente il giudizio di primo grado, e non il giudizio da cui è scaturita la decisione qui in esame; - al richiamo a fonti subprimarie non adeguatamente riprodotte, in contrasto con l’orientamento di questa Corte per cui per le norme giuridiche di rango secondario non opera il principio iura novit curia(Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 19360 del 20/07/2018 - Rv. 650046 - 01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1391 del 23/01/2014 -Rv. 629725 - 01; Cass. Sez. L, Sentenza n. 1893 del27/01/2009 - Rv. 606875 - 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18661 del 29/08/2006 - Rv. 592048 -01); R.G. 32551/2019 - Pagina nr. 6 di 9 - alle doglianze concernenti l’omesso esame di fatti decisivi, valendoi principi fissati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 (Rv. 629831 -01), e quindi la necessità che l’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c., venga specificamente riferita ad un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), con la conseguenza che - nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), c.p.c.- il ricorrente deve indicare: 1) il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso; 2) il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente; 3) il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti; 4) la sua "decisività";fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018 -Rv. 651028 - 01) ; - alle censure in cui viene dedotto un “eccesso di potere per sviamento”,palesemente e radicalmente estranee all’ambito dei motivi di ricorso come delineati dall’art. 360 c.p.c. 2.1.Esaminando il merito delle censure che possono ritenersi non viziate da inammissibili tà - doglianze il cui ambito risulta ridotto al profilo dell’esistenza della concessione di occupazione di suolo pubblico e del rapporto tra la medesima e l’ autorizzazione ex art. 23 , D. Lgs. R.G. 32551/2019 - Pagina nr. 7 di 9 285/1992- occorre rilevare che i l provvedimento del Tribunale di Pescara, nel pervenire alle conclusioni in questa sede contestate, si è basato su una duplice ratio. Da un lato, infatti, il Tribunale ha ritenuto che la presenza dei cartelli pubblicitari presentasse carattere abusivo, non essendo stata tempestivamente presentata la richiesta di rinnovo della concessione di suolo pubblico. Dall’altro lato, il Tribunale ha evidenziato che la contestazione di illecito amministrativo concerneva la violazione dell’art. 23 del Codice della Strada, sottolineando la diversità di tale fattispecie rispetto all’abusiva occupazione di suolo pubblico e stigmatizzando l’assenza di argomentazioni dell’odierna ricorrente in ordine a tale profilo. 2.2. Appare , allora, opportuno prendere le mosse dal l’esame di quest’ultima ratio, per affermare l’infondatezza del le deduzioni che mirano a sostenere l’assenza in capo alla ricorrente dell’obbligo di munirsi dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 23 Codice della Strada, argomentando che quest’ultima era implicitamente compresa nell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico. Ferma l’assenza di elementi che consentano di affermare che il profilo in esame sia stato fatto oggetto di autonomo e specifico motivo di gravame in appello- ed anzi indiretta conferma in senso contrario sembra potersi trarre dalla sintesi dei motivi di appello offerta dalla stessa ricorrente a pag. 5 del ricorso, non rinvenendosi in tale sintesi alcuna deduzione circa tale profilo-è sufficiente richiamare sul punto il principio enunciato da questa Corte per cui fin anche l a collocazione di un cartello pubblicitario su suolo privato (ulteriore aspetto , quest’ultimo, che è oggetto di ulteriori doglianze dell’odierna ricorrente), ove avvenuta in prossimità di svincolo autostradale , è soggetta, ex art. 23, quarto comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, R.G. 32551/2019 - Pagina nr. 8 di 9 a specifica autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada, finalizzata a verificare che i mezzi pubblicitari non costituiscano un pericolo per la circolazione in relazione alla distrazione che possono determinare negli utenti della strada, insufficiente rivelandosi, pertanto, la sola concessione edilizia, rilasciata dal comune, la quale hala diversa finalità di accertamento della compatibilità con le norme urbanistiche dell'intervento edilizio per la suddetta collocazione(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24130 del 28/12/2012 -Rv. 624629 – 01 , nonché Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17625 del 10/08/2007 -Rv. 600176 - 01) . L’autorizzazione ai sensi dell’art. 23, D. Lgs. 285/1992 , infatti, risponde a valutazioni specifiche distinte dal mero profilo dell’occupazione di suolo pubblico, in quanto connesse alla necessità di garantire la sicurezza della circolazione veicolare e l’incolumità di persone e cose, con la conseguenza -già evidenziata da questa Corte- dell’inapplicabilità, a detta autorizzazione dell’istituto del silenzio - assenso, essendo necessario che l’ente proprietario della strada, in sede di rinnovo,proceda ad una nuova valutazione delle citate esigenze di sicurezza ed incolumità con riferimento alla situazione esistente al momento del rinnovomedesimo (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 18565 del 26/07/2017 - Rv. 644987 – 01 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4869 del 01/03/2007 -Rv. 595082 - 01) . Correttamente, quindi, il giudice di merito ha affermato l’autonomia dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 23 C.d.S.rispetto alla concessione di suolo pubblico, coerentemente concludendo nel senso della fondatezza della pretesa sanzionatoria del Comune odierno controricorrente. 2.3. Constatatala fondatezza di una delle rationes decidendi poste alla base della sentenza del Tribunale di Pescara, risulta evidentemente assorbito il profilo delle censure mosse all’altra ratio, relativa al R.G. 32551/2019 - Pagina nr. 9 di 9 carattere abusivo dei cartelloni, essendo il profilo sinora esaminato autonomamente idoneo a sorreggere la decisione. 3. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna dellaricorrente alla rifusione in favore d el controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere a l controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 3.200,00, di cui € 200,00per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da par
Sentenza Cassazione n. 30866/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris