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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15562/2026

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cilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA];-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13360/2023 depositata il20/09/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dallaConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5155/2024Numero sezionale 4470/2025Numero di raccolta generale 15562/2026Data pubblicazione 21/05/20261.

Il signor [OSCURATO:PERSONA] conveniva avanti al Giudice di Pace diRoma la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., deducendo losmarrimento del proprio bagaglio registrato in occasione del volo Roma–Mosca–Shanghai del 4 agosto 2017 e chiedendo il ristoro dei danni,quantificati in € 200,00 per spese sostenute ed € 800,00 per dannomorale.Nella resistenza di quest’ultima, con sentenza n. 10875/2019 il Giudice diPace accoglieva la domanda, liquidando € 1.000,00 complessivi a titolo didanno patrimoniale e non patrimoniale.Il gravame interposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è statosuccessivamente rigettato dal Tribunale di Roma con sentenza n.13360/2023,3.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la societàAeroflot [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. propone ora ricorso per cassazione,affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.L’intimato non ha svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE4.

Va anzitutto esaminato, in quanto logicamente prioritario, il secondomotivo di ricorso, con il quale la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dellanormativa internazionale sul trasporto aereo, per avere il Tribunaleerroneamente applicato la Convenzione di Montreal del 1999, anziché laConvenzione di Varsavia del 1929, nel testo modificato dal Protocollodell’Aja del 1955, unica normativa vigente nei confronti della compagniaAeroflot all’epoca dei fatti.Lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva ancora ratificato laConvenzione di Montreal al momento della vicenda, pertanto nella specienon applicabile né ratione personae né ratione temporis, dovendo farsiviceversa applicazione della disciplina prevista dal sistema Varsavia–Aja,Numero registro generale 5155/2024Numero sezionale 4470/2025Numero di raccolta generale 15562/2026Data pubblicazione 21/05/2026regolante la responsabilità del vettore per la perdita, il danneggiamento oil ritardo dei bagagli (artt. 18 ss.), con previsione di limiti al risarcimento(art. 22), e rinvio alla legge nazionale del vettore per i criteri di relativaliquidazione.Si duole che il giudice dell’appello abbia violato la normativainternazionale applicabile, disattendendo il principio già affermato daquesta Corte, che – in fattispecie del tutto analoghe riguardanti Aeroflot –ha escluso l’applicabilità della Convenzione di Montreal e del Reg.

CE n.261/2004, ritenendo invece applicabile la sola Convenzione di Varsavia(Cass., Sez.

III, nn. 10178/2023 e 34776/2023).5.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di affermare,la legge applicabile -tanto ai fini della giurisdizione quanto ai fini delladisciplina di merito- deve essere individuata esclusivamente sulla basedella Convenzione internazionale vigente tra gli Stati interessati almomento della verificazione dell’evento dannoso (Cass., S.U., 14 giugno2006, n. 13689).Questa Corte ha al riguardo precisato che la Convenzione di Montreal del1999 non può trovare applicazione allorquando il vettore appartenga auno Stato che, al momento del fatto, non abbia ancora provveduto allarelativa ratifica (cfr. Cass., Sez.

III, ord. 12 dicembre 2023, n. 34776;Cass. n. 10178 del 17/04/2023).Il relativo accertamento, integrando presupposto imprescindibile perl’operatività del regime convenzionale, non può essere omesso nésurrogato da un criterio esclusivamente territoriale basato sulle solelocalità di partenza e di arrivo del volo, inidoneo, di per sé, a fondarel’applicazione della Convenzione (cfr. Cass., Sez.

III, ord. n. 34776/2023).Questa Corte ha al riguardo già avuto modo di porre in rilievo cheall’Aeroflot non è applicabile né la Convenzione di Montreal del 1999 -nonessendo la [OSCURATO:PERSONA] parte contraente della stessa- né ilNumero registro generale 5155/2024Numero sezionale 4470/2025Numero di raccolta generale 15562/2026Data pubblicazione 21/05/2026Regolamento (CE) n. 261/2004, non appartenendo detto Stato all’UnioneEuropea, dovendo trovare applicazione la Convenzione di Varsavia del1929.L’inapplicabilità della Convenzione di Montreal comporta, quale effettodiretto, la perdurante operatività del regime antecedente, ossia dellaConvenzione di Varsavia del 1929, come modificata dal Protocollo dell’Ajadel 1955 (cfr. Cass., Sez.

III, ord. 12 dicembre 2023, n. 34776; Cass.,Sez.

III, ord. 17 aprile 2023, n. 10178).Ha pertanto errato il giudice dell’appello nel fare nella specie applicazionedella Convenzione di Montreal, che all’art. 55 stabilisce espressamente cheessa sostituisce il sistema di Varsavia soltanto «per le Parti della presenteConvenzione che sono Parti di detti strumenti», ribadendo così lanecessità della duplice e concomitante adesione degli Stati coinvolti qualepresupposto indefettibile per l’operatività del nuovo regime convenzionale.In difetto di tale presupposto, il sistema di Varsavia rimane pienamentevigente e trova applicazione, in conformità al principio generale affermatodalle Sezioni Unite, secondo cui la disciplina applicabile è quella dellaconvenzione internazionale in vigore per gli Stati interessati al momentodel fatto (cfr. Cass., S.U., sent. 14 giugno 2006, n. 13689).Il sistema di Varsavia–Aja contempla una disciplina organica tanto dellaresponsabilità del vettore quanto dei limiti del risarcimento dovuto.

Inparticolare, l’art. 19 della Convenzione di Varsavia configura laresponsabilità del vettore per il danno conseguente al ritardo nel trasporto(cfr. Cass., Sez.

III, ord. 17 aprile 2023, n. 10178), mentre l’art. 22 dellamedesima Convenzione, nel testo risultante dal Protocollo dell’Aja del1955, stabilisce i massimali dell’indennizzo spettante al passeggero.Va, altresì, precisato che l’originaria unità di conto del franco oro Poincaréè stata sostituita — in forza dei Protocolli aggiuntivi di Montreal del 1975 edella successiva prassi internazionale — dai [OSCURATO:PERSONA] di Prelievo(DSP) del [OSCURATO:PERSONA], che costituiscono oggi ilNumero registro generale 5155/2024Numero sezionale 4470/2025Numero di raccolta generale 15562/2026Data pubblicazione 21/05/2026parametro unico per la determinazione dei massimali risarcitori (cfr. Cass.,Sez.

I, 15 novembre 1994, n. 9578).Un principio di rilievo, costantemente affermato dalla giurisprudenza diquesta Corte, è che il sistema di Varsavia, pur dettando la disciplina dellaresponsabilità del vettore e fissando i relativi limiti risarcitori, non regola icriteri di liquidazione né individua le singole voci di danno risarcibile,demandando tali profili alla legge nazionale del vettore o a quella delgiudice adito (cfr. Cass., Sez.

III, ord. 12 dicembre 2023, n. 34776).Ne deriva che la risarcibilità di specifiche categorie di pregiudizio –segnatamente del danno non patrimoniale – non è direttamente regolatadalla Convenzione, ma resta subordinata ai presupposti stabilitidall’ordinamento interno applicabile.

Il principio di separazione tra il limiterisarcitorio di fonte convenzionale e la qualificazione nazionale del dannorisulta, peraltro, così consolidato nella giurisprudenza di legittimità daessere stato ribadito anche con riguardo alla Convenzione di Montreal, laquale, pur riferendosi anche al danno non patrimoniale, non ne comportala risarcibilità automatica, che continua invece a dipendere dai requisitiposti dal diritto interno (cfr. Cass., Sez.

III, sent. 31 maggio 2024, n.15352).Sebbene la Convenzione di Montreal enunci finalità di “equo risarcimento”e di “giusto equilibrio degli interessi” (cfr.

CGUE, sez.

IV, 19 dicembre2019, C-532/18), tali principi non possono essere invocati per eliderel’operatività di una disposizione convenzionale cogente, quale quella cheimpone l’applicazione del sistema di Varsavia in difetto della ratifica dellasuccessiva Convenzione da parte dello Stato del vettore.In conclusione, la decisione del giudice di merito che ha applicato laConvenzione di Montreal del 1999 a un volo operato da un vettore russo,con riferimento a un fatto anteriore alla ratifica della Convenzione da partedella [OSCURATO:PERSONA], è viziata da violazione e falsa applicazione dellanormativa internazionale sul trasporto aereo.

In tali ipotesi, trovaNumero registro generale 5155/2024Numero sezionale 4470/2025Numero di raccolta generale 15562/2026Data pubblicazione 21/05/2026applicazione esclusiva la disciplina dettata dalla Convenzione di Varsaviadel 1929, come modificata dal Protocollo dell’Aja del 1955, la quale regolatanto il regime di responsabilità del vettore quanto i relativi limitirisarcitori — da calcolarsi in [OSCURATO:PERSONA] di Prelievo — rinviando, per ladeterminazione delle singole voci di danno risarcibile, alla legge nazionaleapplicabile.

Conseguentemente, l’onere della prova dei pregiudizi allegati,inclusi quelli di natura non patrimoniale, resta integralmente a carico delpasseggero che agisce in giudizio.6.

Alla fondatezza nei suindicati termini del 2° motivo, assorbito il 1° [conil quale la ricorrente denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art.111 Cost. per avere il Tribunale ritenuto sufficiente, ai fini dell’obbligomotivazionale, il mero rinvio alla “vicenda narrata dall’attore”], e il 3°motivo [con il quale la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226,2059 e 2697 c.c., in tema di onere della prova e di risarcimento del dannopatrimoniale e non patrimoniale], consegue l’accoglimento del ricorso e lacassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale diRoma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo delsuindicati disattesi principi applicazione.Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il 2° motivo nei termini di cui in motivazione; dichiaraassorbiti il 1° e il 3° motivo.

Cassa in relazione la sentenza impugnata erinvia, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale diRoma, in diversa composizione.Numero registro generale 5155/2024Numero sezionale 4470/2025Numero di raccolta generale 15562/2026Data pubblicazione 21/05/2026Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 20 novembre 2025.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA];-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13360/2023 depositata il20/09/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dallaConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5155/2024Numero sezionale 4470/2025Numero di raccolta generale 15562/2026Data pubblicazione 21/05/20261. Il signor [OSCURATO:PERSONA] conveniva avanti al Giudice di Pace diRoma la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., deducendo losmarrimento del proprio bagaglio registrato in occasione del volo Roma–Mosca–Shanghai del 4 agosto 2017 e chiedendo il ristoro dei danni,quantificati in € 200,00 per spese sostenute ed € 800,00 per dannomorale.Nella resistenza di quest’ultima, con sentenza n. 10875/2019 il Giudice diPace accoglieva la domanda, liquidando € 1.000,00 complessivi a titolo didanno patrimoniale e non patrimoniale.Il gravame interposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è statosuccessivamente rigettato dal Tribunale di Roma con sentenza n.13360/2023,3. Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la societàAeroflot [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. propone ora ricorso per cassazione,affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.L’intimato non ha svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE4. Va anzitutto esaminato, in quanto logicamente prioritario, il secondomotivo di ricorso, con il quale la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dellanormativa internazionale sul trasporto aereo, per avere il Tribunaleerroneamente applicato la Convenzione di Montreal del 1999, anziché laConvenzione di Varsavia del 1929, nel testo modificato dal Protocollodell’Aja del 1955, unica normativa vigente nei confronti della compagniaAeroflot all’epoca dei fatti.Lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva ancora ratificato laConvenzione di Montreal al momento della vicenda, pertanto nella specienon applicabile né ratione personae né ratione temporis, dovendo farsiviceversa applicazione della disciplina prevista dal sistema Varsavia–Aja,Numero registro generale 5155/2024Numero sezionale 4470/2025Numero di raccolta generale 15562/2026Data pubblicazione 21/05/2026regolante la responsabilità del vettore per la perdita, il danneggiamento oil ritardo dei bagagli (artt. 18 ss.), con previsione di limiti al risarcimento(art. 22), e rinvio alla legge nazionale del vettore per i criteri di relativaliquidazione.Si duole che il giudice dell’appello abbia violato la normativainternazionale applicabile, disattendendo il principio già affermato daquesta Corte, che – in fattispecie del tutto analoghe riguardanti Aeroflot –ha escluso l’applicabilità della Convenzione di Montreal e del Reg. CE n.261/2004, ritenendo invece applicabile la sola Convenzione di Varsavia(Cass., Sez. III, nn. 10178/2023 e 34776/2023).5. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di affermare,la legge applicabile -tanto ai fini della giurisdizione quanto ai fini delladisciplina di merito- deve essere individuata esclusivamente sulla basedella Convenzione internazionale vigente tra gli Stati interessati almomento della verificazione dell’evento dannoso (Cass., S.U., 14 giugno2006, n. 13689).Questa Corte ha al riguardo precisato che la Convenzione di Montreal del1999 non può trovare applicazione allorquando il vettore appartenga auno Stato che, al momento del fatto, non abbia ancora provveduto allarelativa ratifica (cfr. Cass., Sez. III, ord. 12 dicembre 2023, n. 34776;Cass. n. 10178 del 17/04/2023).Il relativo accertamento, integrando presupposto imprescindibile perl’operatività del regime convenzionale, non può essere omesso nésurrogato da un criterio esclusivamente territoriale basato sulle solelocalità di partenza e di arrivo del volo, inidoneo, di per sé, a fondarel’applicazione della Convenzione (cfr. Cass., Sez. III, ord. n. 34776/2023).Questa Corte ha al riguardo già avuto modo di porre in rilievo cheall’Aeroflot non è applicabile né la Convenzione di Montreal del 1999 -nonessendo la [OSCURATO:PERSONA] parte contraente della stessa- né ilNumero registro generale 5155/2024Numero sezionale 4470/2025Numero di raccolta generale 15562/2026Data pubblicazione 21/05/2026Regolamento (CE) n. 261/2004, non appartenendo detto Stato all’UnioneEuropea, dovendo trovare applicazione la Convenzione di Varsavia del1929.L’inapplicabilità della Convenzione di Montreal comporta, quale effettodiretto, la perdurante operatività del regime antecedente, ossia dellaConvenzione di Varsavia del 1929, come modificata dal Protocollo dell’Ajadel 1955 (cfr. Cass., Sez. III, ord. 12 dicembre 2023, n. 34776; Cass.,Sez. III, ord. 17 aprile 2023, n. 10178).Ha pertanto errato il giudice dell’appello nel fare nella specie applicazionedella Convenzione di Montreal, che all’art. 55 stabilisce espressamente cheessa sostituisce il sistema di Varsavia soltanto «per le Parti della presenteConvenzione che sono Parti di detti strumenti», ribadendo così lanecessità della duplice e concomitante adesione degli Stati coinvolti qualepresupposto indefettibile per l’operatività del nuovo regime convenzionale.In difetto di tale presupposto, il sistema di Varsavia rimane pienamentevigente e trova applicazione, in conformità al principio generale affermatodalle Sezioni Unite, secondo cui la disciplina applicabile è quella dellaconvenzione internazionale in vigore per gli Stati interessati al momentodel fatto (cfr. Cass., S.U., sent. 14 giugno 2006, n. 13689).Il sistema di Varsavia–Aja contempla una disciplina organica tanto dellaresponsabilità del vettore quanto dei limiti del risarcimento dovuto. Inparticolare, l’art. 19 della Convenzione di Varsavia configura laresponsabilità del vettore per il danno conseguente al ritardo nel trasporto(cfr. Cass., Sez. III, ord. 17 aprile 2023, n. 10178), mentre l’art. 22 dellamedesima Convenzione, nel testo risultante dal Protocollo dell’Aja del1955, stabilisce i massimali dell’indennizzo spettante al passeggero.Va, altresì, precisato che l’originaria unità di conto del franco oro Poincaréè stata sostituita — in forza dei Protocolli aggiuntivi di Montreal del 1975 edella successiva prassi internazionale — dai [OSCURATO:PERSONA] di Prelievo(DSP) del [OSCURATO:PERSONA], che costituiscono oggi ilNumero registro generale 5155/2024Numero sezionale 4470/2025Numero di raccolta generale 15562/2026Data pubblicazione 21/05/2026parametro unico per la determinazione dei massimali risarcitori (cfr. Cass.,Sez. I, 15 novembre 1994, n. 9578).Un principio di rilievo, costantemente affermato dalla giurisprudenza diquesta Corte, è che il sistema di Varsavia, pur dettando la disciplina dellaresponsabilità del vettore e fissando i relativi limiti risarcitori, non regola icriteri di liquidazione né individua le singole voci di danno risarcibile,demandando tali profili alla legge nazionale del vettore o a quella delgiudice adito (cfr. Cass., Sez. III, ord. 12 dicembre 2023, n. 34776).Ne deriva che la risarcibilità di specifiche categorie di pregiudizio –segnatamente del danno non patrimoniale – non è direttamente regolatadalla Convenzione, ma resta subordinata ai presupposti stabilitidall’ordinamento interno applicabile. Il principio di separazione tra il limiterisarcitorio di fonte convenzionale e la qualificazione nazionale del dannorisulta, peraltro, così consolidato nella giurisprudenza di legittimità daessere stato ribadito anche con riguardo alla Convenzione di Montreal, laquale, pur riferendosi anche al danno non patrimoniale, non ne comportala risarcibilità automatica, che continua invece a dipendere dai requisitiposti dal diritto interno (cfr. Cass., Sez. III, sent. 31 maggio 2024, n.15352).Sebbene la Convenzione di Montreal enunci finalità di “equo risarcimento”e di “giusto equilibrio degli interessi” (cfr. CGUE, sez. IV, 19 dicembre2019, C-532/18), tali principi non possono essere invocati per eliderel’operatività di una disposizione convenzionale cogente, quale quella cheimpone l’applicazione del sistema di Varsavia in difetto della ratifica dellasuccessiva Convenzione da parte dello Stato del vettore.In conclusione, la decisione del giudice di merito che ha applicato laConvenzione di Montreal del 1999 a un volo operato da un vettore russo,con riferimento a un fatto anteriore alla ratifica della Convenzione da partedella [OSCURATO:PERSONA], è viziata da violazione e falsa applicazione dellanormativa internazionale sul trasporto aereo. In tali ipotesi, trovaNumero registro generale 5155/2024Numero sezionale 4470/2025Numero di raccolta generale 15562/2026Data pubblicazione 21/05/2026applicazione esclusiva la disciplina dettata dalla Convenzione di Varsaviadel 1929, come modificata dal Protocollo dell’Aja del 1955, la quale regolatanto il regime di responsabilità del vettore quanto i relativi limitirisarcitori — da calcolarsi in [OSCURATO:PERSONA] di Prelievo — rinviando, per ladeterminazione delle singole voci di danno risarcibile, alla legge nazionaleapplicabile. Conseguentemente, l’onere della prova dei pregiudizi allegati,inclusi quelli di natura non patrimoniale, resta integralmente a carico delpasseggero che agisce in giudizio.6. Alla fondatezza nei suindicati termini del 2° motivo, assorbito il 1° [conil quale la ricorrente denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art.111 Cost. per avere il Tribunale ritenuto sufficiente, ai fini dell’obbligomotivazionale, il mero rinvio alla “vicenda narrata dall’attore”], e il 3°motivo [con il quale la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226,2059 e 2697 c.c., in tema di onere della prova e di risarcimento del dannopatrimoniale e non patrimoniale], consegue l’accoglimento del ricorso e lacassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale diRoma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo delsuindicati disattesi principi applicazione.Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il 2° motivo nei termini di cui in motivazione; dichiaraassorbiti il 1° e il 3° motivo. Cassa in relazione la sentenza impugnata erinvia, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale diRoma, in diversa composizione.Numero registro generale 5155/2024Numero sezionale 4470/2025Numero di raccolta generale 15562/2026Data pubblicazione 21/05/2026Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 20 novembre 2025.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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