CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08640/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1.[OSCURATO:PERSONA] n. a Messina [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA] n.a Messina il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3.[OSCURATO:PERSONA] n. a Messina il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina il 6/11/2020 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni, corredate da nota spese, dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per le costituite parti civili; lette le conclusioni scritte del difensore degli imputati, Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Messina, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale, dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione del delitto di truffa aggravata ascritto agli imputati e confermava le statuizioni civili rese dal primo giudice. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, i quali -con distinti atti- hanno dedotto: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 la violazione di legge in relazione al rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Messina a favore del Tribunale di Urbino. Secondo la difesa la Corte territoriale ha erroneamente confermato le determinazioni del primo giudice in punto di competenza territoriale sebbene, attesa la struttura del reato di truffa, il luogo di consumazione sia da individuare non in quello in cui l'assegno viene versato o negoziato ma in quello in cui si è verificata la diminuzione patrimoniale della p.o. ovvero dove ha sede la filiale della banca presso la quale è stato acceso il conto corrente dell'emittente il titolo, che nel caso di specie risulta essere la filiale di Cagli di [OSCURATO:PERSONA]; 2.2 la violazione di legge con riferimento al rigetto dell'eccezione di nullità del giudizio di primo grado per violazione dell'art. 495, comma 4, cod.proc.pen. e dell'art. 24 Cost. con riferimento all'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Tribunale ha revocato senza alcuna motivazione l'ordinanza ammissiva dei testi della difesa di cui alle liste ex art. 468 cod.proc.pen. Il difensore lamenta che la sentenza impugnata ha rigettato l'eccezione difensiva con motivazione incongrua e illogica, omettendo di rilevare che la valutazione di superfluità dei testi della difesa formulata dal Tribunale si fonda sull'incoerente affermazione che le circostanze sulle quali gli stessi erano stati addotti avevano già costituito oggetto delle deposizioni delle pp.cc. Nonostante la formale e tempestiva deduzione della violazione del diritto di difesa formalizzata dai difensori degli imputati, la Corte di merito ha convalidato la revoca disposta dal Tribunale sul presupposto che il processo fosse sufficientemente istruito sulla sola base delle prove dichiarative addotte dall'accusa in violazione del diritto della difesa di concorrere alla formazione della prova con mezzi autonomi e del principio della parità tra le parti del processo; 2.3 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riferimento alla conferma del giudizio di penale responsabilità del ricorrente per l'addebito ascritl:ogli, avendo la sentenza impugnata trascurato i rilievi difensivi in ordine al fatto che gli assegni intestati all'imputato risultano negoziati da soggetto non formalmente identificato al momento dell'incasso. Per altro verso la Corte di merito non ha dato adeguata e persuasiva risposta alle censure difensive con riguardo alla consapevolezza da parte del prevenuto dell'origine degli assegni consegnatigli dal padre, limitandosi in maniera apodittica a sostenere l'esistenza di un previo accordo tra [OSCURATO:PERSONA] e i figli in assenza di elementi probatori a sostegno di detta conclusione. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 3.La violazione degli artt. 190, 468, 495 cod.proc.pen. nonché dell'art. 6 CEDU e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla revoca dei testi indicati dalla difesa per asserita superfluità. La difesa censura il rigetto dell'eccezione difensiva in ordine alla revoca dei testi a discarico sostenendo che la Corte territoriale ha avallato una decisione che viola i precetti cristallizzati nell'art. 111 della [OSCURATO:PERSONA] in tema di contraddittorio e i principi reiteratamente affermati dalla CEDU in tema di parità delle armi. Aggiunge che la superfluità della prova è l'effetto di un giudizio comparativo che il giudice è ammesso ad esercitare solo in esito ad un'istruttoria che abbia assicurato a tutte le parti il diritto di concorrere alla formazione della prova anche con mezzi autonomi. E', pertanto, da ritenere illegittimo un giudizio di superfluità delle prove a discarico che si fondi esclusivamente sull'assunzione delle prove a carico, come nella specie accaduto, con tempestiva eccezione della nullità da parte dei difensori. Inoltre, il difensore contesta che il riferimento del primo giudice all'approssimarsi della scadenza dei termini di prescrizione possa in alcun modo giustificare la violazione del diritto alla prova dell'imputato, perpetuato dalla scelta della Corte d'Appello di non rinnovare l'istruttoria dibattimentale per assumere le prove revocate. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 4.La violazione degli artt. 190,468,495 cod.pen. nonché dell'art. 6, comma 3, della CEDU e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla revoca dei testi indicati nella lista della difesa per superfluità. Il motivo è testualmente riproduttivo del motivo sub 3 proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 la violazione dell'art. 495 cod.proc.pen. con riguardo alla mancata assunzione di una perizia grafica che attestasse la riconducibilità delle sottoscrizioni per girata apposte sugli assegni alla odierna imputata e, comunque, mancanza di motivazicne in relazione al rigetto del citato mezzo istruttorio. La difesa lamenta che la sentenza impugnata ha omesso di fornire risposta alle censure difensive concernenti il rigetto della richiesta formulata in primo grado di disporre perizia grafica al fine di accertare la veridicità delle firme di traenza apposte sui titoli apparentemente riconducibili all'imputata;4.2 il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Secondo il difensore la Corte di merito ha disatteso le censure difensive affermando l'esistenza di un previo accordo di [OSCURATO:PERSONA] con i figli, mai emerso in sede processuale e fondato sull'assertivo argomento che costoro non potevano non conoscere le finalità perseguite dal padre; 4.3 la violazione di legge con riguardo alla mancata declaratoria di prescrizione del reato nei confronti della ricorrente prima della sentenza del Tribunale di Messina con conseguente revoca delle statuizioni civili. La difesa lamenta che la Corte territoriale ha omesso di pronunziarsi sulle censure in tema di prescrizione, fondate sul rilievo che l'unica condotta ascrivibile alla ricorrente risale al 16 settembre 2010, data di incasso dell'ultimo assegno a lei rifen bile e di cessazione della condotta che si assume di rilievo concursuale, con conseguente decorso da detta data del termine di prescrizione, già spirato all'epoca di emissione della sentenza di primo grado [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in punto di competenza territoriale è manifestamente infondato. Per costante avviso della giurisprudenza di legittimità la truffa è reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento e nel luogo in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore fa seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo (Sez. 2, n. 17322 del 18/01/2019, Rv. 276420-01; n. 27833 del 07/05/2019, Rv. 276665-02) sicché, qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da titoli di credito, il momento della sua consumazione è quello dell'acquisizione da parte dell'autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, poiché solo per mezzo di queste si concreta il vantaggio patrimoniale dell'agente e nel contempo diviene definitiva la potenziale lesione del patrimonio della parte offesa (Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, [OSCURATO:PERSONA]. 216429 - 01), restando irrilevante ai fini del vantaggio patrimoniale dell'agente il momento della consegna dei titoli da parte del "deceptus", coincidendo il momento consumativo della truffa con la effettiva, concreta e definitiva lesione del bene tutelato. 2. Il comune motivo che deduce la nullità della sentenza di primo grado per effetto della disposta revoca dei testi a discarico è infondato. 2.1 Questa Corte ha in più occasioni statuito che la revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità produce una nullità di ordine generale a regime intermedio, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma 2, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti (Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020„ Rv. 279166-01; Sez. 6, n. 53823 del 5/10/2017, Rv. 271732-01; Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rv. 2153210- 01). Ha, altresì, chiarito che in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il sindacato del giudice di legittimità è pieno e senza limiti, pol:endo estendersi anche al fatto, del quale, esaminando direttamente gli atti processuali, può essere offerta una interpretazione diversa da quella del giudice di merito, prescindendo dalla motivazione adottata in proposito da quest'ultimo (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273525-01;Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013,Rv. 255304-01; Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01). 2.2 Nella specie l'assunto difensivo di una compressione dei diritti di difesa e, in particolare, del diritto al contraddittorio non può trovare concordi giacché dall'accesso agli atti consta che la richiesta di esame delle pp.00. era condivisa dalle parti ( lista Colosi 26/9/2017 e lista Petrucci 27/9/2017); che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] le difese consentivano all'acquisizione delle s.i.t. del teste a discarico [OSCURATO:PERSONA]; alla stessa udienza venivano sentiti i testi della difesa Alipio e Aluigi; il 26/6/2019 i difensori prestavano consenso all'acquisizione delle s.i.t. della teste [OSCURATO:PERSONA] e veniva sentita la teste Cannavò di [OSCURATO:PERSONA]; il 2/10 /2019, assenti i testi [OSCURATO:PERSONA] e Poggiaspalla mentre non risultava citata il teste Capri, il giudice disponeva la revoca dei predetti testi, ritenendo che il processo " appare sufficientemente istruito". Questa Corte ha chiarito che il giudice, ai sensi dell'art. 495, comma 4, cod. proc. pen., può revocare una prova testimoniale già ammessa non solo quando essa, rispetto al materiale probatorio già assunto nel contraddittorio tra le parti, non appaia più decisiva ma anche quando non sia più utile, perché incompatibile con il principio di ragionevole durata del processo (Sez. 5, n. 8422 del 14/01/2020, Rv. 278794 - 01). Nella specie, la decisione di primo grado è intervenuta ad oltre sette anni dalla consumazione del reato, nell'imminenza del decorso del termine ordinario di prescrizione ex artt. 157 e 161 cod.pen. e dopo tre udienze dedicate all'esame dei testi della difesa, dei quali tre assunti in contraddittorio, mentre in relazione ad altri due le parti convenivano l'acquisizione delle s.i.t. Pertanto, anche alla luce dell'assoluta genericità dell'articolazione delle circostanze nelle liste e della mancata rappresentazione al giudice in sede di revoca e nei successivi gravami della decisività delle testimonianze revocate, appare destituita di pregio la deduzione relativa alla violazione del contraddittorio poiché l'esercizio del diritto alla prova postula la rilevanza e pertinenza delle fonti testimoniali rispetto ai fatti di causa, da verificare alla stregua dell'articolazione delle circostanze sulle quali vengono addotte e fatto salvo il giudizio di superfluità sopravvenuta alla stregua della progressione processuale.Sebbene il riferimento del primo giudice nell'ordinanza di revoca all'esame delle parti civili possa risultare ambiguo e la Corte di merito non abbia fornito una persuasiva risposta al gravame difensivo, non Wfritdubbio dal tenore del provvedimento che il giudizio di superfluità discendeva da una valutazione di completezza del compendio probatorio acquisito sicché l'eccezione difensiva sul punto deve essere disattesa. 3.1 motivi proposti dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che censurano l'affermata responsabilità concursuale nel reato di truffa sono parimenti infondati. La sussistenza di profili di concorso rilevanti ex art. 110 cod.pen. è stata scrutinata in sede di merito e positivamente risolta alla stregua del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non era abilitato ad operare su conti o depositi propri sicché gli assegni portanti cospicui importi, asseritamente destinati all'investimento, venivano intestati e riscossi dai figli, odierni prevenuti. La p.o. [OSCURATO:PERSONA] ha in particolare riferito (sent. Trib. pag. 3) che il [OSCURATO:PERSONA] aveva personalmente provveduto in sua presenza alla compilazione ed intestazione dell'assegno di euro 7mila in data 12/4/2020 a nome della figlia, circostanza cui va riconosciuta attitudine probatoria circa il previo accordo rimarcato dai giudici d'appello e che conferma la superfluità della richiesta di rinnovazione istruttoria formulata dal difensore dell'imputata al fine di espletare perizia grafica sul titoli girati all'incasso dalla prevenuta. Il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] quale intestatari dei titoli già nella fase della ricezione degli stessi è logicamente coerente con la pianificazione delle modalità d'incasso e con la ritenuta condivisione da parte dei medesimi della condotta delittuosa del padre, cui hanno apportato un rilevante apporto causale consentendo l'incameramento dell'ingiusto profitto. 4. Quanto ai rilievi della difesa di [OSCURATO:PERSONA] circa la mancata identificazione di colui che riscosse i titoli al medesimo intestati, la difesa pretermettie ogni considerazione del fatto che gli assegni non risultano girati dal primo prenditore a terzi e che l'identificazione in sede di incasso può avvenire anche a mezzo di conoscenza personale, risultando invalsa la prassi richiamata in ricorso solo nell'ipotesi di utente non noto al personale dell'istituto presso cui avviene l'operazione. 5.Ad esiti reiettivi deve pervenirsi anche in relazione al quarto motivo proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] circa l'asserita maturazione dei termini di prescrizione in epoca anteriore alla pronunzia di primo grado, avuto riguardo all'ultimo condotta di incasso. Infatti, stante la struttura unitaria del reato concorsuale, allorché si realizza la combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa per cui, quando l'attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, l'evento verificatosi è da considerare come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato (Sez. 2, n. 51174 del 01/10/2019,Lucà, Rv. 278012-01; Sez. 1, n. 7442 del 08/05/1998, Negri e altro, Rv. 210806;Sez. 5, n. 40449 del 10/07/2009, Scognamiglio, Rv. 244916). In forza del richiamato principio non ha pregio l'assunto difensivo che fa leva su un frazionamento della condotta concursuale e sulla pretesa autonoma rilevanza della condotta materiale della ricorrente. 6. Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere rigettati con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute nel grado dalle parti civili costituite, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa soste