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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28123/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale la ricorrente è stata ritenuta penalmente responsabile del reato di cui all'art. 624 e 625, comma primo, nn. 4 e 6, cod. pen.; - Letta la memoria depositata nell'interesse dell'imputato; - [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in merito all'inammissibilità dei motivi articolati nell'atto d'appello, è manifestamente infondato in ragione della genericità dei detti motivi che non hanno chiarito le ragioni concrete poste a sostegno di un proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. ovvero di una riduzione della pena irrogata; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale la ricorrente è stata ritenuta penalmente responsabile del reato di cui all'art. 624 e 625, comma primo, nn. 4 e 6, cod. pen.; - Letta la memoria depositata nell'interesse dell'imputato; - [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in merito all'inammissibilità dei motivi articolati nell'atto d'appello, è manifestamente infondato in ragione della genericità dei detti motivi che non hanno chiarito le ragioni concrete poste a sostegno di un proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. ovvero di una riduzione della pena irrogata; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 28123/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris