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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 26801/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per ilreato di cui all’art. 648 cod. pen. e quanto all’applicazione della recidiva, non èformulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, oltre chemanifestamente infondato, risulta anche riproduttivo di profili di censura giàdedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, cosicché glistessi devono ritenersi privi di effettiva specificità e meramente apparenti,omettendo un effettivo confronto con la complessità delle argomentazioni poste abase della decisione impugnata (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01);che, infatti, a fronte della corretta e logica motivazione con cui,contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, in termini alquanto generici, si ècongruamente risposto alle doglianze prospettate con l’atto di appello, deverilevarsi come i giudici di appello abbiano compiutamente indicato le ragioni difatto e di diritto per cui, conformemente ai principi affermati da questa Corte, daun lato, deve ritenersi pienamente integrato il reato di ricettazione, anche dalpunto di vista della consapevolezza della provenienza illecita della res (si vedanole pagg. 3 e 4 dell’impugnata sentenza) e, dall’altro, deve confermarsi lasussistenza dei presupposti applicativi della recidiva reiterata (si veda pag. 5dell’impugnata sentenza, ove si è sottolineato come il rapporto esistente tra ilfatto per cui si procede e i precedenti specifici a carico dell’imputato siaindicativo di una notevole, perdurante, progressiva ed accresciuta capacità adelinquere);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per ilreato di cui all’art. 648 cod. pen. e quanto all’applicazione della recidiva, non èformulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, oltre chemanifestamente infondato, risulta anche riproduttivo di profili di censura giàdedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, cosicché glistessi devono ritenersi privi di effettiva specificità e meramente apparenti,omettendo un effettivo confronto con la complessità delle argomentazioni poste abase della decisione impugnata (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01);che, infatti, a fronte della corretta e logica motivazione con cui,contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, in termini alquanto generici, si ècongruamente risposto alle doglianze prospettate con l’atto di appello, deverilevarsi come i giudici di appello abbiano compiutamente indicato le ragioni difatto e di diritto per cui, conformemente ai principi affermati da questa Corte, daun lato, deve ritenersi pienamente integrato il reato di ricettazione, anche dalpunto di vista della consapevolezza della provenienza illecita della res (si vedanole pagg. 3 e 4 dell’impugnata sentenza) e, dall’altro, deve confermarsi lasussistenza dei presupposti applicativi della recidiva reiterata (si veda pag. 5dell’impugnata sentenza, ove si è sottolineato come il rapporto esistente tra ilfatto per cui si procede e i precedenti specifici a carico dell’imputato siaindicativo di una notevole, perdurante, progressiva ed accresciuta capacità adelinquere);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]