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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 16864/2026

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fanelli, giustaprocura speciale in atti-controricorrente -avverso la sentenza n. 308/24/2018 della Commissione tributariaregionale della Puglia, sez. di Lecce, depositata in data 29.1.2018,notificata in data 13.2.2018;udita la relazione svolta all’adunanza camerale dell’8.4.2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI;1.

La C.T.P. di Lecce rigettava il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’atto di recupero n.

TVMCR0500108, relativoall’anno di imposta 2012, mediante il quale veniva recuperato ilcredito indebitamente utilizzato a titolo di incrementodell’occupazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n.Numero registro generale 12115/2018Numero sezionale 2928/2026Numero di raccolta generale 16864/2026Data pubblicazione 29/05/2026241/1997, non spettante, in quanto la società non aveva presentato,avendo iniziato l’attività nell’anno 2011, la prescritta istanza diriteneva che la società si era limitata ad opporre di aver utilizzato uncodice errato, in quanto non ancora disponibile, ma che in realtàl’agevolazione era quella prevista dal d.l. n. 70/2011, senza tuttaviadimostrare l’esistenza dei presupposti per usufruire della predettaagevolazione.2.

La C.T.R. della Puglia accoglieva il gravame della società, ritenendoche, trattandosi di società di nuova costituzione, l’instaurazione deirapporti di lavoro documentati dall’appellante, peraltro noncontestata, andava qualificata “nuova assunzione”.

L’aver utilizzato uncodice errato per il fatto che non era ancora stato predisposto ilnuovo codice da parte dell’Agenzia delle Entrate non aveva alcunarilevanza, alla luce del principio di leale collaborazione tracontribuente e Fisco.3.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad ununico motivo.4.

La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso.5.

Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza cameraledell’8.4.2026.6.

In data 2.4.2026 la controricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo ed unico motivo– rubricato «violazione e/o falsaapplicazione dell’art 2 del decreto legge n. 70/2011, nonché dell’art.5 del decreto attuativo del Ministro dell’Economia e delle Finanze, inrelazione all’art. 360 primo comma, n. 3 c.p.c.», l’Agenzia delleEntrate censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che lasocietà avesse fornito prova delle nuove assunzioni a tempoNumero registro generale 12115/2018Numero sezionale 2928/2026Numero di raccolta generale 16864/2026Data pubblicazione 29/05/2026indeterminato con la prescritta comunicazione obbligatoria UnificatoLavoro, dimostrando pertanto di aver diritto all’agevolazione.

Cosìmotivando, sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 2 del D.L. 70 del2011 e del regolamento di attuazione emesso dal M.E.F., chestabilivano quali ulteriori condizioni necessarie la presentazione diun’istanza (alla Regione Puglia) e l’utile inserimento delle graduatorieregionali.2.

Preliminarmente, deve darsi atto che in data 2.4.2026, la societàcontroricorrente ha depositato memoria con la quale ha formulatoistanza di cessazione della materia del contendere, avendo aderito indata 29 maggio 2019 alla definizione agevolata delle liti pendenti, exart. 6 del d.l. 119/2018.3.

Dalla documentazione allegata alla memoria risulta che l’istanza èrelativa all’atto di recupero oggetto del presente giudizio, ma non èstata depositata la quietanza di versamento della prima rata (nè diquelle successive), sicchè non vi è prova del perfezionamento dellaprocedura, che richiede la tempestiva presentazione dell’istanza(requisito sussistente) ed il versamento dell’unica rata o della primarata, in caso di pagamento rateale (requisito insussistente).

Infatti,l’art. 6, comma 6, del d.l. 119/2018, stabilisce che “La definizione siperfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 econ il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo odella prima rata entro il 31 maggio 2019”.4.

Deve pertanto procedersi all’esame del merito del ricorso.4.1.

Infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso percassazione sollevata dalla parte controricorrente per asseritaviolazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente e dell’art. 3 dellalegge n. 241/1990, per la semplice ragione che la sentenza è un attogiurisdizionale e le regole che prescrivono i requisiti di ammissibilitàdel ricorso sono contenute nel codice di procedura civile.

Né appareNumero registro generale 12115/2018Numero sezionale 2928/2026Numero di raccolta generale 16864/2026Data pubblicazione 29/05/2026impropria la qualificazione del motivo ai sensi del n. 3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c..4.2.

La doglianza appare nel merito fondata.4.3.

L’art. 2 del D.L. n. 70/2011, convertito n legge n. 106/2011, cosìdispone:

1. In funzione e nella prospettiva di una sistematicadefinizione a livello europeo della fiscalità di vantaggio per le regionidel Mezzogiorno, fiscalità che deve essere relativa a lavoro, ricerca eimprese, coerentemente con la decisione assunta nel "[OSCURATO:PERSONA]" del 24-25 marzo 2011 dove si prevedono strumenti specifici aifini della promozione della produttività nelle regioni in ritardo disviluppo, viene, per cominciare, introdotto un credito d'imposta perogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato.L'assunzione deve essere operata nei dodici mesi successivi alla datadi entrata in vigore del presente decreto.

In attesa di una estensionecoerente con il citato "[OSCURATO:PERSONA] plus", il funzionamento del credito diimposta si basa sui requisiti oggi previsti dalla [OSCURATO:PERSONA] specificati nei successivi commi. 2.

Nel rispetto delle disposizioni dicui al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con ilmercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE,ai sensi dell'articolo 40 del predetto Regolamento, ai datori di lavoroche, nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore delpresente decreto, aumentano il numero di lavoratori dipendenti atempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla CommissioneEuropea "svantaggiati" ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 delpredetto Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo,Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) èconcesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'impostanella misura del 50% dei costi salariali di cui al numero 15 del citatoarticolo 2 sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione.

QuandoNumero registro generale 12115/2018Numero sezionale 2928/2026Numero di raccolta generale 16864/2026Data pubblicazione 29/05/2026l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempoindeterminato riguardi lavoratori definiti dalla Commissione Europea"molto svantaggiati" ai sensi del numero 19 dell'articolo 2 delpredetto Regolamento, il credito d'imposta è concesso nella misuradel 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successiviall'assunzione.Ai sensi dei commi 18 e 19, articolo 2 del richiamato Regolamento,per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiegoregolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di undiploma di scuola media superiore o professionale, ovvero cheabbiano superato i 50 anni di età, ovvero che vivano soli con una opiù persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori conelevato tasso di disparità uomo-donna - ivi definito - ovvero membridi una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite; perlavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoroda almeno 24 mesi.

3. Il credito di imposta è calcolato sulla basedella differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempoindeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori concontratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodicimesi precedenti all'arco temporale di cui al comma 1.

Per leassunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, ilcredito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestaterispetto a quelle del contratto nazionale.4.

L'incremento della base occupazionale va considerato al netto dellediminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegateai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche perinterposta persona, allo stesso soggetto.

5. Per i soggetti cheassumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mesesuccessivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, ognilavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisceNumero registro generale 12115/2018Numero sezionale 2928/2026Numero di raccolta generale 16864/2026Data pubblicazione 29/05/2026incremento della base occupazionale.

I lavoratori assunti concontratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella baseoccupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto aquelle del contratto nazionale.4.4.

Il successivo comma 8 della medesima disposizione prevede che“ Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economiae delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politichesociali, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesioneterritoriale e con il Ministro della gioventù, previa intesa con laConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome, e tenendo conto dei notevoli ritardi maturati, inassoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione,nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali comunitari, sonostabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni dicui al comma 1 nonché le disposizioni di attuazione dei commiprecedenti anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni checonsentono l'utilizzo dei suddetti fondi strutturali comunitari per ilcofinanziamento del presente credito d'imposta.”4.5.

Il Decreto interministeriale di attuazione, emanato in data24.5.2012, all’art. 5, rubricato “Modalità di fruizione del creditod'imposta” stabilisce che: “1.

Per fruire del credito d'imposta, isoggetti interessati inoltrano apposita istanza alle Regioni, indicateall'art. 1, secondo le modalita', i criteri e i termini di cui al comma 2.2.

Ciascuna Regione adotta, nel rispetto delle proprie procedure,entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, ilpertinente provvedimento con cui stabilisce le modalità e le procedureper la concessione del credito d'imposta nel rispetto dei seguenticriteri:a) la Regione fissa un primo termine per la presentazione delleistanze relative alle assunzioni effettuate fino alla data diNumero registro generale 12115/2018Numero sezionale 2928/2026Numero di raccolta generale 16864/2026Data pubblicazione 29/05/2026pubblicazione del presente decreto da esaminare ai fini dellaformazione della graduatoria in base al criterio di cui alla lettera e);b) l'istanza e' presentata alla Regione nel cui territorio e' svoltal'attività' per la quale si e' verificato l'incremento occupazionale;c) l'istanza elenca i dati richiesti dalle disposizioni del presentedecreto nonchè' gli altri elementi utili alla formazione dellagraduatoria di cui alla lettera e);d) la Regione esamina le istanze in modo da verificare, sulla base deidati in esse indicati, l'ammissibilità' in ordine al rispetto dei requisitiprevisti dalla norma;e) entro trenta giorni dal termine di cui alla lettera a), la Regioneformula la graduatoria definita sulla base del criterio cronologico daindividuarsi in ordine alla presentazione delle istanze e comunical'accoglimento dell'istanza nei limiti dello stanziamento dei fondidisponibili ai soggetti beneficiari.3.

Con lo stesso provvedimento di cui al comma 2, ciascuna Regioneindividua le ulteriori modalità' da attivare per la ripartizione dellerisorse residue, previa fissazione di nuovi termini per la presentazionedelle istanze, nel rispetto dei criteri indicati alle lettere da b) a e) delmedesimo comma 2, tenendo conto della durata complessiva delperiodo oggetto di agevolazione di cui al comma 2 dell'art. 2 deldecreto-legge 13 maggio 2011, n. 70.4.

La comunicazione dell'accoglimento dell'istanza costituiscepresupposto per fruire del credito d'imposta secondo le modalità e itermini stabiliti dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate di cuial comma 8-bis dell'art. 2 del decreto-legge n. 70 del 2011.5.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazioneai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, apartire dalla data di comunicazione dell'accoglimento dell'istanza dicui al comma 4 ed entro due anni dalla data di assunzione ed èNumero registro generale 12115/2018Numero sezionale 2928/2026Numero di raccolta generale 16864/2026Data pubblicazione 29/05/2026indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'impostanel corso del quale e' concesso.6.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, ai finidelle imposte sui redditi, ne' del valore della produzione, ai finidell'imposta regionale delle attivita' produttive, e non rileva ai fini delrapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917.”4.6. [OSCURATO:PERSONA] ha emesso apposito Avviso pubblico n. 1/2012“Credito d’Imposta per l’occupazione dei Lavoratori svantaggiati nelleregioni del Mezzogiorno”, pubblicato sul [OSCURATO:PERSONA] dellaregione.5.

La C.T.R., senza esaminare il contenuto delle norme pertinenti (art.2 del d.l. 70/2011 e decreto interministeriale del 24.5.2012), si èlimitata a verificare il requisito dell’incremento occupazionale,dimenticando che, in tema di agevolazioni tributarie è onere di chiinvoca l’agevolazione dimostrare la sussistenza di tutti i requisitiprevisti dalla norma che concede l’agevolazione stessa (Cass. Sez. 6– 5, Ordinanza n. 23228 del 04/10/2017; Sez. 5, Sentenza n. 21406del 30/11/2012, Rv. 624363 – 01, Cass. n. 33558/2023).7.

In particolare, il giudice del rinvio dovrà verificare la sussistenza ditutti i presupposti per usufruire dell’agevolazione ed in particolare sela società abbia documentato di aver presentato apposita istanza aseguito dell’avviso pubblico n. 1/2012 pubblicato sul BollettinoUfficiale della Regione Puglia e di essere stata ammessa ad usufruiredell’agevolazione.8.

In accoglimento del ricorso, la sentenza va pertanto cassata conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia,sez. distaccata di Lecce, in diversa composizione, per un nuovo eNumero registro generale 12115/2018Numero sezionale 2928/2026Numero di raccolta generale 16864/2026Data pubblicazione 29/05/2026motivato esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sez.distaccata di Lecce, in diversa composizione per un nuovo esame,oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8.4.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fanelli, giustaprocura speciale in atti-controricorrente -avverso la sentenza n. 308/24/2018 della Commissione tributariaregionale della Puglia, sez. di Lecce, depositata in data 29.1.2018,notificata in data 13.2.2018;udita la relazione svolta all’adunanza camerale dell’8.4.2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI;1. La C.T.P. di Lecce rigettava il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’atto di recupero n. TVMCR0500108, relativoall’anno di imposta 2012, mediante il quale veniva recuperato ilcredito indebitamente utilizzato a titolo di incrementodell’occupazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n.Numero registro generale 12115/2018Numero sezionale 2928/2026Numero di raccolta generale 16864/2026Data pubblicazione 29/05/2026241/1997, non spettante, in quanto la società non aveva presentato,avendo iniziato l’attività nell’anno 2011, la prescritta istanza diriteneva che la società si era limitata ad opporre di aver utilizzato uncodice errato, in quanto non ancora disponibile, ma che in realtàl’agevolazione era quella prevista dal d.l. n. 70/2011, senza tuttaviadimostrare l’esistenza dei presupposti per usufruire della predettaagevolazione.2. La C.T.R. della Puglia accoglieva il gravame della società, ritenendoche, trattandosi di società di nuova costituzione, l’instaurazione deirapporti di lavoro documentati dall’appellante, peraltro noncontestata, andava qualificata “nuova assunzione”. L’aver utilizzato uncodice errato per il fatto che non era ancora stato predisposto ilnuovo codice da parte dell’Agenzia delle Entrate non aveva alcunarilevanza, alla luce del principio di leale collaborazione tracontribuente e Fisco.3. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad ununico motivo.4. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso.5. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza cameraledell’8.4.2026.6. In data 2.4.2026 la controricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo ed unico motivo– rubricato «violazione e/o falsaapplicazione dell’art 2 del decreto legge n. 70/2011, nonché dell’art.5 del decreto attuativo del Ministro dell’Economia e delle Finanze, inrelazione all’art. 360 primo comma, n. 3 c.p.c.», l’Agenzia delleEntrate censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che lasocietà avesse fornito prova delle nuove assunzioni a tempoNumero registro generale 12115/2018Numero sezionale 2928/2026Numero di raccolta generale 16864/2026Data pubblicazione 29/05/2026indeterminato con la prescritta comunicazione obbligatoria UnificatoLavoro, dimostrando pertanto di aver diritto all’agevolazione. Cosìmotivando, sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 2 del D.L. 70 del2011 e del regolamento di attuazione emesso dal M.E.F., chestabilivano quali ulteriori condizioni necessarie la presentazione diun’istanza (alla Regione Puglia) e l’utile inserimento delle graduatorieregionali.2. Preliminarmente, deve darsi atto che in data 2.4.2026, la societàcontroricorrente ha depositato memoria con la quale ha formulatoistanza di cessazione della materia del contendere, avendo aderito indata 29 maggio 2019 alla definizione agevolata delle liti pendenti, exart. 6 del d.l. 119/2018.3. Dalla documentazione allegata alla memoria risulta che l’istanza èrelativa all’atto di recupero oggetto del presente giudizio, ma non èstata depositata la quietanza di versamento della prima rata (nè diquelle successive), sicchè non vi è prova del perfezionamento dellaprocedura, che richiede la tempestiva presentazione dell’istanza(requisito sussistente) ed il versamento dell’unica rata o della primarata, in caso di pagamento rateale (requisito insussistente). Infatti,l’art. 6, comma 6, del d.l. 119/2018, stabilisce che “La definizione siperfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 econ il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo odella prima rata entro il 31 maggio 2019”.4. Deve pertanto procedersi all’esame del merito del ricorso.4.1. Infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso percassazione sollevata dalla parte controricorrente per asseritaviolazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente e dell’art. 3 dellalegge n. 241/1990, per la semplice ragione che la sentenza è un attogiurisdizionale e le regole che prescrivono i requisiti di ammissibilitàdel ricorso sono contenute nel codice di procedura civile. Né appareNumero registro generale 12115/2018Numero sezionale 2928/2026Numero di raccolta generale 16864/2026Data pubblicazione 29/05/2026impropria la qualificazione del motivo ai sensi del n. 3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c..4.2. La doglianza appare nel merito fondata.4.3. L’art. 2 del D.L. n. 70/2011, convertito n legge n. 106/2011, cosìdispone: 1. In funzione e nella prospettiva di una sistematicadefinizione a livello europeo della fiscalità di vantaggio per le regionidel Mezzogiorno, fiscalità che deve essere relativa a lavoro, ricerca eimprese, coerentemente con la decisione assunta nel "[OSCURATO:PERSONA]" del 24-25 marzo 2011 dove si prevedono strumenti specifici aifini della promozione della produttività nelle regioni in ritardo disviluppo, viene, per cominciare, introdotto un credito d'imposta perogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato.L'assunzione deve essere operata nei dodici mesi successivi alla datadi entrata in vigore del presente decreto. In attesa di una estensionecoerente con il citato "[OSCURATO:PERSONA] plus", il funzionamento del credito diimposta si basa sui requisiti oggi previsti dalla [OSCURATO:PERSONA] specificati nei successivi commi. 2. Nel rispetto delle disposizioni dicui al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con ilmercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE,ai sensi dell'articolo 40 del predetto Regolamento, ai datori di lavoroche, nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore delpresente decreto, aumentano il numero di lavoratori dipendenti atempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla CommissioneEuropea "svantaggiati" ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 delpredetto Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo,Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) èconcesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'impostanella misura del 50% dei costi salariali di cui al numero 15 del citatoarticolo 2 sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. QuandoNumero registro generale 12115/2018Numero sezionale 2928/2026Numero di raccolta generale 16864/2026Data pubblicazione 29/05/2026l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempoindeterminato riguardi lavoratori definiti dalla Commissione Europea"molto svantaggiati" ai sensi del numero 19 dell'articolo 2 delpredetto Regolamento, il credito d'imposta è concesso nella misuradel 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successiviall'assunzione.Ai sensi dei commi 18 e 19, articolo 2 del richiamato Regolamento,per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiegoregolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di undiploma di scuola media superiore o professionale, ovvero cheabbiano superato i 50 anni di età, ovvero che vivano soli con una opiù persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori conelevato tasso di disparità uomo-donna - ivi definito - ovvero membridi una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite; perlavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoroda almeno 24 mesi. 3. Il credito di imposta è calcolato sulla basedella differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempoindeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori concontratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodicimesi precedenti all'arco temporale di cui al comma 1. Per leassunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, ilcredito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestaterispetto a quelle del contratto nazionale.4. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto dellediminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegateai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche perinterposta persona, allo stesso soggetto. 5. Per i soggetti cheassumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mesesuccessivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, ognilavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisceNumero registro generale 12115/2018Numero sezionale 2928/2026Numero di raccolta generale 16864/2026Data pubblicazione 29/05/2026incremento della base occupazionale. I lavoratori assunti concontratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella baseoccupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto aquelle del contratto nazionale.4.4. Il successivo comma 8 della medesima disposizione prevede che“ Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economiae delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politichesociali, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesioneterritoriale e con il Ministro della gioventù, previa intesa con laConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome, e tenendo conto dei notevoli ritardi maturati, inassoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione,nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali comunitari, sonostabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni dicui al comma 1 nonché le disposizioni di attuazione dei commiprecedenti anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni checonsentono l'utilizzo dei suddetti fondi strutturali comunitari per ilcofinanziamento del presente credito d'imposta.”4.5. Il Decreto interministeriale di attuazione, emanato in data24.5.2012, all’art. 5, rubricato “Modalità di fruizione del creditod'imposta” stabilisce che: “1. Per fruire del credito d'imposta, isoggetti interessati inoltrano apposita istanza alle Regioni, indicateall'art. 1, secondo le modalita', i criteri e i termini di cui al comma 2.2. Ciascuna Regione adotta, nel rispetto delle proprie procedure,entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, ilpertinente provvedimento con cui stabilisce le modalità e le procedureper la concessione del credito d'imposta nel rispetto dei seguenticriteri:a) la Regione fissa un primo termine per la presentazione delleistanze relative alle assunzioni effettuate fino alla data diNumero registro generale 12115/2018Numero sezionale 2928/2026Numero di raccolta generale 16864/2026Data pubblicazione 29/05/2026pubblicazione del presente decreto da esaminare ai fini dellaformazione della graduatoria in base al criterio di cui alla lettera e);b) l'istanza e' presentata alla Regione nel cui territorio e' svoltal'attività' per la quale si e' verificato l'incremento occupazionale;c) l'istanza elenca i dati richiesti dalle disposizioni del presentedecreto nonchè' gli altri elementi utili alla formazione dellagraduatoria di cui alla lettera e);d) la Regione esamina le istanze in modo da verificare, sulla base deidati in esse indicati, l'ammissibilità' in ordine al rispetto dei requisitiprevisti dalla norma;e) entro trenta giorni dal termine di cui alla lettera a), la Regioneformula la graduatoria definita sulla base del criterio cronologico daindividuarsi in ordine alla presentazione delle istanze e comunical'accoglimento dell'istanza nei limiti dello stanziamento dei fondidisponibili ai soggetti beneficiari.3. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 2, ciascuna Regioneindividua le ulteriori modalità' da attivare per la ripartizione dellerisorse residue, previa fissazione di nuovi termini per la presentazionedelle istanze, nel rispetto dei criteri indicati alle lettere da b) a e) delmedesimo comma 2, tenendo conto della durata complessiva delperiodo oggetto di agevolazione di cui al comma 2 dell'art. 2 deldecreto-legge 13 maggio 2011, n. 70.4. La comunicazione dell'accoglimento dell'istanza costituiscepresupposto per fruire del credito d'imposta secondo le modalità e itermini stabiliti dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate di cuial comma 8-bis dell'art. 2 del decreto-legge n. 70 del 2011.5. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazioneai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, apartire dalla data di comunicazione dell'accoglimento dell'istanza dicui al comma 4 ed entro due anni dalla data di assunzione ed èNumero registro generale 12115/2018Numero sezionale 2928/2026Numero di raccolta generale 16864/2026Data pubblicazione 29/05/2026indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'impostanel corso del quale e' concesso.6. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, ai finidelle imposte sui redditi, ne' del valore della produzione, ai finidell'imposta regionale delle attivita' produttive, e non rileva ai fini delrapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917.”4.6. [OSCURATO:PERSONA] ha emesso apposito Avviso pubblico n. 1/2012“Credito d’Imposta per l’occupazione dei Lavoratori svantaggiati nelleregioni del Mezzogiorno”, pubblicato sul [OSCURATO:PERSONA] dellaregione.5. La C.T.R., senza esaminare il contenuto delle norme pertinenti (art.2 del d.l. 70/2011 e decreto interministeriale del 24.5.2012), si èlimitata a verificare il requisito dell’incremento occupazionale,dimenticando che, in tema di agevolazioni tributarie è onere di chiinvoca l’agevolazione dimostrare la sussistenza di tutti i requisitiprevisti dalla norma che concede l’agevolazione stessa (Cass. Sez. 6– 5, Ordinanza n. 23228 del 04/10/2017; Sez. 5, Sentenza n. 21406del 30/11/2012, Rv. 624363 – 01, Cass. n. 33558/2023).7. In particolare, il giudice del rinvio dovrà verificare la sussistenza ditutti i presupposti per usufruire dell’agevolazione ed in particolare sela società abbia documentato di aver presentato apposita istanza aseguito dell’avviso pubblico n. 1/2012 pubblicato sul BollettinoUfficiale della Regione Puglia e di essere stata ammessa ad usufruiredell’agevolazione.8. In accoglimento del ricorso, la sentenza va pertanto cassata conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia,sez. distaccata di Lecce, in diversa composizione, per un nuovo eNumero registro generale 12115/2018Numero sezionale 2928/2026Numero di raccolta generale 16864/2026Data pubblicazione 29/05/2026motivato esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sez.distaccata di Lecce, in diversa composizione per un nuovo esame,oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8.4.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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