CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11262/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25578/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Ludovisi, n. 35; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, costituita al solo fine di eventualmente partecipare all'udienza di discussione; - resistente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n.177/1/2013 depositata il 3 aprile 2013, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanzai camerale del 25 novembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza n. 177/1/13 depositata in data 3 aprile 2013 la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l'appello propo- sto da [OSCURATO:PERSONA], imprenditore edile, avverso la sentenza n. 369/5/11 della Commissione tributaria provinciale di Roma, la quale a sua volta aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente, contro un avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativo all'anno di impo- sta 2005, emesso a seguito di p.v.c. in sede di accertamento ex art. 32 del d.P.R. n.600 del 1973 con ricorso ai valori OMI. /analitico induttivo ex art.39 d.P.R. n.600 del 19731 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contri- buente deducendo sette motivi, mentre l'Agenzia delle entrate ha de- positato mera comparsa di costituzione in giudizio. Successivamente il contribuente ha depositato memoria ex art.380 bis. cod. proc. civ., rendendo noto di rinunziare al ricorso, in pendenza della definizione agevolata della lite e, con nota di deposito, a sua volta l'Agenzia ha depositato accettazione della rinuncia. Considerato che: i / 3. Il contribuente, con nota di deposito anteriore all'adunanza ha reso noto di aver intrapreso procedura di definizione agevolata ex art.6 del d.l. n.193 del 2016 con l'Agenzia delle Entrate e, conseguentemente, ha chiesto la declaratoria di estinzione del ricorso per rinuncia al ri- corso e agli atti, con compensazione delle spese di lite. Va rammentato al proposito che «La rinuncia al ricorso per cassazio- ne, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l'effetto ti- pico dell'estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricor- rente a proseguire il giudizio, determina l'inammissibilità del ricorso.». (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 13923 del 22/05/2019, Rv. 654263 - 01; conforme, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12743 del 21/06/2016, Rv. 640420 - 01). 4. Peraltro, nel caso di specie, l'Avvocatura dello Stato ha anche de- positato accettazione della rinuncia al ricorso e, pertanto, il ricorso dev'essere dichiarato estinto con spese di lite mano compensate, es- sendo tale l'accordo tra le parti e tenuto conto del fatto che il conte- nuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo penden- te (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018). 5. Si dà atto che non sussistono i presupposti per imporre al ricorren- te il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato" (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018). ff;oces- P.Q. M. so dichiara estinto il/dcaiszi e compensa le spese di lite. Così deciso in Roma il 25 novembre 202:1 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] :'OS1TATO [OSCURATO:PERSONA] 7 A