CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22833/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona delSostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore e procuratorespeciale della costituita parte civile Condominio “[OSCURATO:PERSONA] verde”, avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdell’impugnazione, allegando nota spese, delle quali ha chiesto la liquidazione.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’imputato propone ricorso per cassazione, a ministero del difensore difiducia, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, per quanto in questa sederileva, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea, in data 30settembre 2024, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizionedei reati di appropriazione indebita, aggravati dalla qualità di prestatore d’opera(amministratore di condominio), consumati con le condotte commesse fino al 2agosto 2017, rideterminando la pena -per i reati non estinti- nella misura di unanno e sei mesi di reclusione, riducendo altresì la durata della pena accessoria dinatura interdittiva.2. Il ricorrente deduce a sostegno della impugnazione sei distinti argomentidi censura in appresso sinteticamente indicati, secondo quanto disposto dall’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, la difesa deduce violazione e falsa applicazionedella legge penale e vizi di motivazione per illogicità manifesta ed intimacontraddittorietà (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), in ordine aireati (capi 1 e 2) di appropriazione indebita per i quali è stata riconosciuta laresponsabilità del ricorrente, stante la violazione dell’art. 124 cod. pen., pertardività delle querele sporte dal condominio “[OSCURATO:PERSONA] verde” in data 18settembre 2018 (capo 1 della rubrica) e dal condominio “Cristina” in data 9aprile 2019 (capo 2 della rubrica).In particolare, evidenzia il difensore che entrambi i condominii avevanoelementi di certezza circa l'avvenuta indebita appropriazione delle somme didenaro versate al ricorrente già nella primavera del 2018, alcuni mesi primadella presentazione delle querele, poiché, nonostante i versamenti regolari,molte fatture risultavano non onorate e l'amministratore non aveva maiconsegnato la contabilità; di conseguenza la decorrenza del termine per laproposizione delle querele dall’invio delle diffide appare immotivata, dalmomento che dalla semplice visione degli estratti conto si sarebbe potuta trarrela ragionevole consapevolezza della consumazione del reato.3. Il motivo pecca di eccessiva genericità ed aspecificità relativa, nonconfrontandosi con le puntuali osservazioni contenute alle pagine 7 e 8 dellasentenza impugnata, riproponendo le medesime doglianze già affrontate nellasentenza impugnata.3.1. Quanto alla querela sporta dal condominio “[OSCURATO:PERSONA] verde” indata 18 settembre 2018 (capo 1), la sentenza evidenzia che il nuovoamministratore è subentrato al precedente (ricorrente) in data 29 marzo 2018.E’, dunque, logica e congruente la motivazione spesa sul tema dalla Corteterritoriale, che ha stimato inverosimile l’eventualità che il nuovo amministratorepotesse maturare la ragionevole consapevolezza che il condominio fosse statovittima di appropriazione indebita ad opera del precedente amministratorenell'arco di poche settimane, trattandosi di condotta appropriativa complessa eprolungata, che ha richiesto la compiuta analisi dello storico divenire delleoperazioni bancarie e delle fatture. La sola lettura degli estratti conto bancari èstata correttamente considerata insufficiente ai fini della piena contezza dellecondotte illecite, poiché gli stessi attestavano solo i versamenti, con saldopositivo finale del conto. La mancata consegna da parte dell'amministratoreuscente della contabilità e la mancanza di qualsivoglia spiegazione in ordine alprecedente operato hanno impedito di avere immediata contezza della condottaillecita che è emersa soltanto dopo il necessario approfondimento dell’effettivasituazione contabile e della verifica degli ammanchi, i quali venivano contestaticon lettera formale di messa in mora inviata all'odierno ricorrente il 9 luglio2018, con la conseguente pedissequa tempestività della querela proposta ilsuccessivo 18 settembre.4. Le medesime considerazioni valgono anche per la verifica dellatempestività della querela sporta dal condominio “Cristina” in data 9 aprile 2019(capo 2). Il nuovo amministratore prese visione degli estratti conto bancari delcondominio il 12 novembre 2018. La sola lettura degli estratti conto bancari èstata considerata dai giudici di merito insufficiente ai fini della piena contezzadelle condotte illecite, poiché gli stessi attestavano solo i versamenti con saldopositivo finale del conto. La mancata consegna da parte dell'amministratoreuscente della contabilità e la mancanza di qualsivoglia spiegazione in ordine alprecedente operato, a fronte di condotta appropriativa complessa e prolungata,hanno impedito di avere immediata contezza della condotta illecita che è emersasoltanto dopo il necessario approfondimento dell’effettiva situazione contabile edella verifica degli ammanchi, i quali venivano contestati con lettera formale dimessa in mora inviata al ricorrente in data 23 gennaio 2019, con la conseguentepedissequa tempestività della querela proposta il successivo 9 aprile.4.1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, sul punto, di doversi porre nel solco della consolidataermeneusi resa in sede di legittimità (Sez. 2, n.37854 del 05/07/2019, dep.11/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277081; Sez. 2, n. 46744, del 19/9/2018, Gottardi,Rv. 274650; Sez. 2, n. 40870, del 20/6/2017, Narducci, Rv. 271199; Sez. 2, n.25282, del 31/5/2016, Nunzella, Rv. 267072; Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015,dep. 2016, Saba, Rv. 266954; Sez. 5, n. 1670, del 8/7/2014, Ronconi, Rv.261731; Sez. 2, n. 29451, del 17/5/2013, Maxia, Rv. 257232), che ritieneconsumato il reato di appropriazione indebita, commesso dall’amministratore dicondominio, che distragga le risorse finanziarie delle quali dispone in ragione delsuo incarico, solo alla data del rendiconto finale della gestione, non potendosialtrimenti individuare e distinguere le risorse destinate alle esigenze delcondominio da quelle distratte in favore del proprio illecito arricchimento, attesoanche che il momento in cui i delitti istantanei di appropriazione indebita siconsumano coincidono solitamente con il rifiuto di restituzione o di rendere ilconto degli ammanchi. In caso di detenzione del bene giustificata ab origine dallaqualità di amministratore della res comune, l'appropriazione indebita non sirealizza neppure in concomitanza con la risoluzione del rapporto di prestazioned’opera, ma si perfeziona nel momento in cui il detentore manifesta la volontà didetenere il bene uti dominus, non restituendo, senza alcuna giustificazione, ilbene o il denaro che gli viene richiesto.Nella fattispecie, in coerenza con tali arresti, il dies a quo per la proposizionedella querela è stato correttamente individuato dalla Corte di merito, perentrambi i reati contestati, principiando da quelle date, l’amministratore cessatodall’incarico a detenere il denaro, che fino ad allora teneva presso di sé qualeamministratore di risorse altrui, uti dominus.5. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso, la difesa denunzia laviolazione e la falsa applicazione della legge penale (artt. 62 bis, 132 e 133 cod.pen.), avendo la Corte d’appello negato il riconoscimento delle circostanzesecondo cui la condotta illecita si è protratta per anni, pur avendo dichiaratoprescritte le condotte antecedenti il 2 agosto 2017.5.1. I motivi peccano ancora una volta di eccessiva genericità, manifestainfondatezza in diritto ed aspecificità relativa, avendo la Corte di meritoargomentato in punto di trattamento sanzionatorio e accesso alle attenuantigeneriche alla luce dell'intensità del dolo e in base alla durata, alla frequenza, alnumero ed alla consistenza degli importi di cui il ricorrente si è illecitamenteappropriato. Con riferimento al condominio “Cristina”, infatti, la Corte di meritovalorizza il numero di prelievi in contanti, per un totale di euro 13.510,00,successivi al 3 agosto 2017 (pag.12 della sentenza impugnata).Quanto a misura della sanzione inflitta per il reato posto a base dellapiramide sanzionatoria (un anno di reclusione), la Corte di merito, prendendomarzo 2024), che ha dichiarato la illegittimità della norma incriminatrice nellaparte in cui indica il limite minimo della pena detentiva per il delitto diappropriazione indebita in anni due di reclusione, ha stimato congrua unasanzione detentiva che oggi (pur sensibilmente discosta dal minimo edittale di 15giorni di reclusione) si colloca nel primo quinto della forbice edittale (penamassima cinque anni di reclusione).Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale evidenzial’assenza di condizioni di fatto suscettibili di positivo apprezzamento, difettandonella fattispecie indici di resipiscenza. Il criterio è conforme ai canoni divalutazione di cui all’art. 133 cod. pen., che costituisce il “serbatoio” cuicui all’art. 62 bis cod. pen. Ritiene il [OSCURATO:PERSONA] sul punto di dover, anche sul punto,dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale che esclude il sindacato dilegittimità su dette valutazioni, trattandosi di apprezzamento discrezionale tipicodel giudizio di merito. Tali valutazioni sfuggono, pertanto, al sindacato dilegittimità, qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico eove la decisione sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersiquella che valorizza l’intensità del dolo e l’assenza di indici di resipiscenza (Sez.1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 - 01).6. Con il quarto motivo, la difesa denunzia il vizio di motivazione, perillogicità manifesta, circa il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 11cod. pen.6.1. Il motivo è “nuovo” non essendo stato previamente dedotto con unospecifico motivo di gravame; in difetto, la Corte di merito non aveva alcun oneredi svolgere sul punto un approfondimento “ex officio” (Sez. 2, n. 7532 del25/11/2025, dep. 2026, Iacobini, Rv. 289470 - 01). L’interruzione della catenadevolutiva realizzatasi sul punto determina, ex art. 606, comma 3, cod. proc.pen., la inammissibilità del motivo. In ogni caso, sul punto la Corte, pur inassenza di specifico gravame, ha argomentato correttamente la propria decisioneconfermativa, valorizzando l’abuso della relazione fiduciaria consistita nell’averagito in danno di soggetti che si erano affidati alla competenza professionaledell’amministratore per la gestione dei loro interessi patrimoniali condominiali.7. Con il quinto motivo, la difesa denunzia violazione di legge e vizio dimotivazione per mera apperenza in ordine agli aumenti disposti per lacontinuazione tra reati omogenei.7.1. Il motivo pecca ancora una volta di eccessiva genericità ed aspecificitàrelativa, avendo la Corte d’appello motivato l’entità (minima) del dispostoaumento in considerazione dell’ammontare dell’appropriazione e della iterazionenel tempo delle condotte.8. Con il sesto motivo, la difesa deduce ancora violazione di legge e vizio dimotivazione per illogicità manifesta in ordine alla mancata concessione dellasospensione condizionale della pena, a seguito della riduzione della sanzioneinflitta.8.1. Anche l’ultimo motivo partecipa delle medesime ragioni diinammissibilità, avendo la Corte d’appello argomentato il diniego sulla base dellainfausta prognosi favorevole sulla futura astensione da condotte delittuose, allaluce delle condotte scrutinate.9. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Quanto a rilevanza del tempodecorso successivamente alla decisione impugnata, ai fini del calcolo del terminedi prescrizione, va ribadito che in tale segmento temporale il procedimentopenale versa in una fase di pendenza «condizionata», posto che in tanto rilevanogli accadimenti intermedi, successivi alla decisione (come il decorso del tempo),in quanto la parte eserciti validamente (v. Sez. U n.33542 del 27.6.2001,Cavalera, Rv. 219531) il potere di impugnazione conferito dall'ordinamento,mediante la proposizione di un atto di impugnazione conforme al modello legale.Ove ciò non accada, e dunque nei casi di ricorso inammissibile, il rapportoimpugnatorio non si perfeziona, con la conseguenza che il tempo decorso tra laemissione del dispositivo e l'esercizio del potere di impugnazione diventairrilevante a fini di prescrizione del reato (in tal senso anche Sez. U, n. 12602,del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266819).10. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento chedichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve esserecondannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi,per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causadi inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di unasomma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nellasentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinarein euro tremila.5. L’imputato ricorrente deve altresì essere condannato, come da dispositivo,alla refusione delle spese legali sostenute nel grado dalla cosituita parte civileQUADRIFOGLIO [OSCURATO:PERSONA], che ne ha fatto richiesta. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civilecondominio [OSCURATO:PERSONA] in persona dell’amministratore p.t. cheliquida in complessivi euro 2.900,00, oltre accessori di legge.Così deciso il 4 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA]