CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2025
Cassazione n. 00476/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoliha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] il reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, cod. strada, per aver esercitato senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore, dopo essere già stato sanzionato per la medesima violazione con verbale di contestazione del 28 giugno 2019 (fatt o accertato in data 3 ottobre 2020). Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando, con l’unico motivo, v i zio di motivazione , poiché la sentenza non avrebbe dato conto della richiesta della difesa di appurare per quanto tempo era durata l’osservazione della condotta dell’imputato. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le argomentazioni addotte dai giudici di merito per affermare la configurabilità del reato sono condivisibili e corrette in diritto. Il motivo, che introduce solo una mera perplessità difensiva,è prospettato in maniera generica e non si confronta con le congrue e logiche argomentazioni delle sentenze di merito, le quali hanno riscontrato che a seguito degli accertamenti svolti da personale della polizia municipale, gli agenti avevano osservato l'imputatonell'atto di indicare adiversi conducenti di autovettura il luogo ove parcheggiarea lisca di pesce, ricevendo dal guidatore un compenso, il tutto n maniera del tutto abusiva. Dunque, si è dato conto non di una condotta episodica ma relativa a più conducenti. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 02/12/2025