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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2024

Cassazione n. 30183/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 110, 56 e 640 cod. pen. denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali e un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cessazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediani:e un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 5-6 della sentenza impugnata dove la corte d'appello ha correttamente motivato relativamente all'identificazione dell'imputata come autrice dei reati contestati) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è aspecifico in quanto non tiene conto della motivazione offerta a fg. 6 della sentenza impugnata, laddove la Corte ha valorizzato le gravi modalità dei fatti ed i precedenti penali anche specifici della ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Roma, 02/07/2024 Il consigliere est. [OSCURATO:PERSONA],ffite [OSCURATO:PERSONA] N gostini IN E F' !A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 110, 56 e 640 cod. pen. denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali e un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cessazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediani:e un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 5-6 della sentenza impugnata dove la corte d'appello ha correttamente motivato relativamente all'identificazione dell'imputata come autrice dei reati contestati) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è aspecifico in quanto non tiene conto della motivazione offerta a fg. 6 della sentenza impugnata, laddove la Corte ha valorizzato le gravi modalità dei fatti ed i precedenti penali anche specifici della ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 02/07/2024 Il consigliere est. [OSCURATO:PERSONA],ffite [OSCURATO:PERSONA] N gostini IN E F' !A
Sentenza Cassazione n. 30183/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris