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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 ottobre 2020

Cassazione n. 45250/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione della sentenza impugnata quanto a Scarcelli e la declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 613 c. 1 cod. proc. pen. lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata emessa il 12 ottobre 2020 dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per tentato furto pluriaggravato.

L'azione dei due imputati — secondo quanto contestato dal pubblico ministero e validato dai Giudici di merito — era tesa ad impossessarsi delle somme contenute in quattro slot machines e in un cambia monete collocati all'interno di un circolo ricreativo.

2. Contro l'anzidetta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, Scarcelli a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] personalmente.

3. Il ricorso presentato nell'interesse di Scarcelli si compone di due motivi.

3.1. Con il primo motivo di ricorso la parte lamenta violazione di legge.

Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe errato nel non ritenere prescritto il reato tra la sentenza di primo grado e la sentenza di appello, reputando la portata interruttiva del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado, nonostante l'atto fosse stato notificato solo al difensore e non anche all'imputato.

3.2. Il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione perché il ricorrente ed il coimputato erano stati condannati alla stessa pena, ancorché il ricorrente fosse gravato da recidiva solo infraquinquennale, mentre l'altro da recidiva reiterata ed infraquinquennale.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] — presentato personalmente — è articolato in un unico motivo, che lamenta violazione di legge perché la recidiva sarebbe stata erroneamente ritenuta, in quanto vi era un'unica sentenza passata in giudicato prima del reato per cui si procede.

5. Il difensore di ufficio del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire una memoria in cui ha contestato il riconoscimento della recidiva in capo al proprio assistito. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono entrambi inammissibili.

1. Il ricorso proposto nell'interesse di Scarcelli è inammissibile per le ragioni che seguono.

1.1. Il primo motivo di ricorso — con il quale il prevenuto invoca la maturazione del termine ordinario di prescrizione tra la sentenza di primo grado e quella di appello — è manifestamente infondato.

Il tempo necessario a prescrivere il reato per cui si procede - un tentato furto monoaggravato - è pari ad anni sei, così calcolato: il massimo edittale cui fare riferimento è quello della fattispecie tentata e monoaggravata, pari ad anni quattro di reclusione, in quanto va considerata la pena massima che si ottiene applicando l'aumento per la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 625, comma 1, n. 2) cod. pen., circostanza che incide per prima sul calcolo della pena giacché comporta un aumento più severo rispetto alla recidiva; la pena così ottenuta va poi aumentata di un terzo ai sensi dell'art. 63, comma 4 cod. pen. per la recidiva; la pena risultante dal calcolo sopra effettuato - pari ad anni cinque e mesi quattro di reclusione - va portata ad anni sei in virtù del disposto all'art. 157, comma 1, cod. pen., termine che è quello ordinario di prescrizione cui bisogna far riferimento; Tale termine - calcolato a partire dal 9 marzo 2013, data della sentenza di primo grado - non è decorso prima che venisse emesso il decreto di citazione per il giudizio di appello (il 13 febbraio 2019), decreto, al pari di quello per il giudizio di primo grado, che costituisce atto interruttivo ex art. 160, comma 1, cod. pen. (Sez. 4, n. 50297 del 11/07/2018, D., Rv. 274048; Sez. 6, n. 27324 del 20/05/2008, Borrelli e altri, Rv. 240525 ; Sez. 5, n. 3420 del 07/11/2007, dep. 2008, Vulpio, Rv. 238236; Sez. 6, n. 11418 del 21/02/2003, Ferrari + 1, Rv. 224264).

Tale interruzione, contrariamente a quanto assume il ricorrente, si determina non già dalla notificazione dell'atto, ma dalla sua emissione.

L'interpretazione che il ricorrente intende dare alla norma confligge, infatti, con la consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte che, fin da Sezioni Unite Boschetti e senza che siano note pronunzie dissenzienti, ha sempre ritenuto che il decreto di citazione a giudizio interrompa la prescrizione dalla data della sua emissione e non già dalla data della sua notificazione (Sez.

U, n. 13390 del 28/10/1998, Boschetti ed altri, Rv. 211904; tra le tante, Sez. 5, n. 25033 del 15/07/2020, Bruni, Rv. 279405; Sez. 1, n. 13554 del 26/02/2009, Mihaiu, Rv. 243137; Sez. 1, n. 2113 del 22/11/2007, dep. 2008, Russo, Rv. 238478; Sez. 4, n. 13320 del 27/11/2002, dep. 2003, Marrone, Rv. 226427).

A ciò si aggiunga che la sentenza di questa Corte riportata nel ricorso non è pertinente al thema decidendum, laddove concerne un diverso aspetto, che è quello della prevalenza delle ragioni del rinvio legate ad esigenze del Giudice, quando a queste ultime si accompagni anche una causa riferibile all'imputato o al suo difensore, con conseguente inoperatività della sospensione del termine prescrizionale ex art. 159, comma 1, n. 3), cod. pen.2.

Il secondo motivo di ricorso — che lamenta la mancata diversificazione della pena rispetto al ricorrente — è inammissibile siccome manifestamente infondato perché trascura che entrambi gli imputati hanno visto annientata l'incidenza connmisurativa della recidiva con il giudizio di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche e che, comunque, non si può agitare, a sostegno della denunzia di un'illegittimità della pena, la posizione di altro ricorrente, data la necessità di diversificazione del trattamento sanzionatorio che può significare anche un livellamento pur in presenza di diverse circostanze personali di aggravamento della pena.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché presentato personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della

I. 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso detta possibilità.

Trova oggi applicazione, infatti, la regola di cui all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 cit., in vigore dal 3 agosto 2017, secondo cui è esclusa la previgente possibilità dell'imputato di provvedere personalmente e «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo.

4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex.

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione della sentenza impugnata quanto a Scarcelli e la declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 613 c. 1 cod. proc. pen. lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa il 12 ottobre 2020 dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per tentato furto pluriaggravato. L'azione dei due imputati — secondo quanto contestato dal pubblico ministero e validato dai Giudici di merito — era tesa ad impossessarsi delle somme contenute in quattro slot machines e in un cambia monete collocati all'interno di un circolo ricreativo. 2. Contro l'anzidetta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, Scarcelli a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] personalmente. 3. Il ricorso presentato nell'interesse di Scarcelli si compone di due motivi. 3.1. Con il primo motivo di ricorso la parte lamenta violazione di legge. Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe errato nel non ritenere prescritto il reato tra la sentenza di primo grado e la sentenza di appello, reputando la portata interruttiva del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado, nonostante l'atto fosse stato notificato solo al difensore e non anche all'imputato. 3.2. Il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione perché il ricorrente ed il coimputato erano stati condannati alla stessa pena, ancorché il ricorrente fosse gravato da recidiva solo infraquinquennale, mentre l'altro da recidiva reiterata ed infraquinquennale. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] — presentato personalmente — è articolato in un unico motivo, che lamenta violazione di legge perché la recidiva sarebbe stata erroneamente ritenuta, in quanto vi era un'unica sentenza passata in giudicato prima del reato per cui si procede. 5. Il difensore di ufficio del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire una memoria in cui ha contestato il riconoscimento della recidiva in capo al proprio assistito. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono entrambi inammissibili. 1. Il ricorso proposto nell'interesse di Scarcelli è inammissibile per le ragioni che seguono. 1.1. Il primo motivo di ricorso — con il quale il prevenuto invoca la maturazione del termine ordinario di prescrizione tra la sentenza di primo grado e quella di appello — è manifestamente infondato. Il tempo necessario a prescrivere il reato per cui si procede - un tentato furto monoaggravato - è pari ad anni sei, così calcolato: il massimo edittale cui fare riferimento è quello della fattispecie tentata e monoaggravata, pari ad anni quattro di reclusione, in quanto va considerata la pena massima che si ottiene applicando l'aumento per la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 625, comma 1, n. 2) cod. pen., circostanza che incide per prima sul calcolo della pena giacché comporta un aumento più severo rispetto alla recidiva; la pena così ottenuta va poi aumentata di un terzo ai sensi dell'art. 63, comma 4 cod. pen. per la recidiva; la pena risultante dal calcolo sopra effettuato - pari ad anni cinque e mesi quattro di reclusione - va portata ad anni sei in virtù del disposto all'art. 157, comma 1, cod. pen., termine che è quello ordinario di prescrizione cui bisogna far riferimento; Tale termine - calcolato a partire dal 9 marzo 2013, data della sentenza di primo grado - non è decorso prima che venisse emesso il decreto di citazione per il giudizio di appello (il 13 febbraio 2019), decreto, al pari di quello per il giudizio di primo grado, che costituisce atto interruttivo ex art. 160, comma 1, cod. pen. (Sez. 4, n. 50297 del 11/07/2018, D., Rv. 274048; Sez. 6, n. 27324 del 20/05/2008, Borrelli e altri, Rv. 240525 ; Sez. 5, n. 3420 del 07/11/2007, dep. 2008, Vulpio, Rv. 238236; Sez. 6, n. 11418 del 21/02/2003, Ferrari + 1, Rv. 224264). Tale interruzione, contrariamente a quanto assume il ricorrente, si determina non già dalla notificazione dell'atto, ma dalla sua emissione. L'interpretazione che il ricorrente intende dare alla norma confligge, infatti, con la consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte che, fin da Sezioni Unite Boschetti e senza che siano note pronunzie dissenzienti, ha sempre ritenuto che il decreto di citazione a giudizio interrompa la prescrizione dalla data della sua emissione e non già dalla data della sua notificazione (Sez. U, n. 13390 del 28/10/1998, Boschetti ed altri, Rv. 211904; tra le tante, Sez. 5, n. 25033 del 15/07/2020, Bruni, Rv. 279405; Sez. 1, n. 13554 del 26/02/2009, Mihaiu, Rv. 243137; Sez. 1, n. 2113 del 22/11/2007, dep. 2008, Russo, Rv. 238478; Sez. 4, n. 13320 del 27/11/2002, dep. 2003, Marrone, Rv. 226427). A ciò si aggiunga che la sentenza di questa Corte riportata nel ricorso non è pertinente al thema decidendum, laddove concerne un diverso aspetto, che è quello della prevalenza delle ragioni del rinvio legate ad esigenze del Giudice, quando a queste ultime si accompagni anche una causa riferibile all'imputato o al suo difensore, con conseguente inoperatività della sospensione del termine prescrizionale ex art. 159, comma 1, n. 3), cod. pen.2. Il secondo motivo di ricorso — che lamenta la mancata diversificazione della pena rispetto al ricorrente — è inammissibile siccome manifestamente infondato perché trascura che entrambi gli imputati hanno visto annientata l'incidenza connmisurativa della recidiva con il giudizio di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche e che, comunque, non si può agitare, a sostegno della denunzia di un'illegittimità della pena, la posizione di altro ricorrente, data la necessità di diversificazione del trattamento sanzionatorio che può significare anche un livellamento pur in presenza di diverse circostanze personali di aggravamento della pena. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché presentato personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della I. 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso detta possibilità. Trova oggi applicazione, infatti, la regola di cui all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 cit., in vigore dal 3 agosto 2017, secondo cui è esclusa la previgente possibilità dell'imputato di provvedere personalmente e «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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