CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 luglio 2026
Cassazione n. 23988/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so Galletto-ricorrente-controrappresentante pro tempore,e nei confronti diBesio Giorgio-intimato-sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inLiquidazione in persona del legale rappresentante, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10372/2021Numero sezionale 1757/2026Numero di raccolta generale 23988/2026Data pubblicazione 23/07/2026De [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Bisignani, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’avv.[OSCURATO:PERSONA]- ricorrente-[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 145/2021depositata il 05/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]., promittente venditrice e costruttrice immobiliare, chiedendo,in via principale, accertarsi l’inadempimento della convenuta al contrattopreliminare di compravendita stipulato il 12/05/2004, deducendo di avereappreso, prima della stipula del definitivo, l’avvenuta vendita a terzi diparte del compendio immobiliare promesso in vendita; domandò,conseguentemente, la riduzione della prestazione, il risarcimento deldanno da inadempimento contrattuale e l’esecuzione in forma specificadell’obbligo di concludere il contratto, ai sensi dell’art. 2932 c.c., contrasferimento in proprio favore della proprietà dell’immobile sito in AlbisolaSuperiore (SV), individuato al [OSCURATO:PERSONA] di Savona con il n. 27.1 erelativo box pertinenziale, facente parte del complesso di Borghi degliErchi.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., resistendo all’azione, domandò, in viariconvenzionale, la risoluzione del contratto preliminare perinadempimento dell’attrice, oltre al risarcimento del danno, e, in viariconvenzionale subordinata, la rescissione per lesione e il risarcimento deidanni, ovvero in via di ulteriore subordine, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] -terzo chiamato - al risarcimento dei danni asseritamente subiti dallaNumero registro generale 10372/2021Numero sezionale 1757/2026Numero di raccolta generale 23988/2026Data pubblicazione 23/07/2026società in caso di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. Laconvenuta chiese quindi di essere autorizzata a chiamare in causa GiorgioBesio, perché la tenesse indenne e manlevasse nell’eventualità diaccoglimento delle domande avversarie.Il terzo chiamato si costituì, chiedendo il rigetto delle domande propostenei suoi confronti.All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore della società convenuta diede attodell’intervenuto fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; il Tribunale dichiaròquindi l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 300 c.p.c.2. Riassunta la causa, il Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., costituitosieccepì, in via preliminare, l’estinzione del giudizio per tardivariassunzione; nel merito dedusse la nullità e/o inesistenza del contrattopreliminare per mancanza di accordo tra le parti.3. Il Tribunale di Savona dichiarò estinto il processo per tardivariassunzione e compensò le spese processuali tra l’attrice e la convenuta.4. Avverso la sentenza di primo grado propose appello [OSCURATO:PERSONA] integrale compensazione delle spese di lite. Dichiarata la contumacia delterzo chiamato, nei cui confronti le domande non erano state riproposte,la causa fu rinviata per la precisazione delle conclusioni.5. La Corte d’appello di Genova, con la sentenza n. 145/2021, riformò ladecisione di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato estinto ilprocesso per tardiva riassunzione, rigettando le ulteriori domande. Rigettòaltresì l’appello incidentale e compensò integralmente le spese di lite deldoppio grado di giudizio.6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso lasentenza d’appello, affidandolo a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso, chiedendo dichiararsi inammissibile e comunque infondato ilricorso, e ha proposto ricorso incidentale condizionato, affidato a unNumero registro generale 10372/2021Numero sezionale 1757/2026Numero di raccolta generale 23988/2026Data pubblicazione 23/07/2026articolato motivo. La ricorrente ha depositato controricorso al ricorsoincidentale ed entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1325, n. 1, e 1326 c.c., nonché dell’art. 116 c.p.c.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., assumendo che laCorte d’appello abbia erroneamente ravvisato un difetto originario diconsenso della [OSCURATO:PERSONA], senza considerare il complessivocomportamento processuale e stragiudiziale della società.Non coglie nel segno la difesa del controricorrente nella parte in cuideduce la tardività del rilievo, perché prospettato per la prima volta nellememorie di replica in sede di appello. Il potere-dovere del giudice dirilevare d’ufficio la nullità del contratto, ove emergente dai fatti allegati eprovati o comunque acquisiti al processo, opera anche quando sianoproposte domande di risoluzione, annullamento o rescissione, trattandosidi azioni che presuppongono la validità del negozio; la questione, unavolta rilevata, deve essere sottoposta al contraddittorio e l’accertamentodella nullità resta, in difetto di domanda, incidentale e privo di giudicato(Cass. Sez. U, n. 14828/2012; Cass. Sez. U, n. 26242/2014; Cass. Sez.6-1, n. 19161/2020). Tale principio, tuttavia, attiene alla nullità negozialein senso proprio e non consente di qualificare come nullità strutturale ogniipotesi di mancata imputazione soggettiva del negozio. Quando il contrattosia concluso in nome altrui da soggetto privo di potere rappresentativo, laquestione non concerne, di regola, la mancanza dell’accordo qualerequisito essenziale del contratto, ma l’inefficacia dell’atto nei confrontidello pseudo-rappresentato sino all’eventuale ratifica, disciplinata dall’art.1399 c.c.; anche tale difetto di potere rappresentativo, in mancanza diratifica, è rilevabile d’ufficio, salva la previa instaurazione delcontraddittorio, secondo i principi infra richiamati.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10372/2021Numero sezionale 1757/2026Numero di raccolta generale 23988/2026Data pubblicazione 23/07/2026Il primo motivo, tuttavia, è infondato, sebbene la motivazione dellasentenza impugnata debba essere corretta ai sensi dell’art. 384, quartocomma, c.p.c. La Corte territoriale ha escluso la riferibilità del preliminarealla società rilevando che la sottoscrizione apposta in calce all’atto nonproveniva dal legale rappresentante indicato, ma da [OSCURATO:PERSONA],soggetto ritenuto estraneo alla società e privo di poteri rappresentativi; haquindi qualificato il vizio come «insanabile nullità», sul presupposto chetale sottoscrizione impedisse la valida formazione dell’accordo richiestodall’art. 1325, n. 1, c.c. Tale qualificazione non può essere condivisa,poiché il contratto concluso dal rappresentante senza potere non è nulloné annullabile, ma resta temporaneamente inefficace nei confronti deldominus sino alla ratifica, la quale opera quale condizione legale diefficacia retroattiva dell’atto. Ne consegue che la censura, nella parte incui deduce la violazione degli artt. 1325 e 1326 c.c. per avere la Corted’appello ritenuto mancante il consenso della società, non può condurreall’accoglimento del motivo, atteso che la decisione di rigetto delledomande nei confronti della società trova comunque giustificazione nellamancata imputazione immediata del negozio alla [OSCURATO:PERSONA], salva laverifica, oggetto del terzo motivo, dell’idoneità degli atti e deicomportamenti successivi ad integrare ratifica scritta ai sensi dell’art.1399 c.c.2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, la ricorrentedenuncia l’omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra leparti, individuati nella produzione in giudizio del contratto preliminare daparte della società, nella proposizione di domande riconvenzionali fondatesul presupposto dell’esistenza del vincolo negoziale, nella successivaproduzione della delega a [OSCURATO:PERSONA] per la sottoscrizione del contrattoe nella comunicazione del 18 ottobre 2010, proveniente dalla società,nella quale sarebbe stata riconosciuta la riferibilità alla [OSCURATO:PERSONA] delpreliminare avente ad oggetto le unità immobiliari promesse in vendita.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10372/2021Numero sezionale 1757/2026Numero di raccolta generale 23988/2026Data pubblicazione 23/07/2026Il motivo è infondato. La censura, pur richiamando la produzione delpreliminare, le domande riconvenzionali, la delega conferita a SergioStocco e la comunicazione del 18 ottobre 2010, non denuncia l’omessoesame di un fatto storico decisivo, nel senso richiesto dall’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., ma contesta il significato giuridico e probatorioL’omesso esame denunciabile in sede di legittimità non può tradursi nellarichiesta di rivalutare il significato probatorio o qualificatorio di atti giàacquisiti, né nella prospettazione di una diversa ricostruzione degli effettigiuridici dei medesimi, restando il sindacato di questa Corte circoscritto,dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., all’omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso trale parti, con esclusione di ogni controllo sulla sufficienza o persuasivitàdella motivazione (per tutte, Cass. Sez. U, n. 8053/2014; Cass. Sez. U, n.8054/2014). La doglianza sollecita, dunque, non il controllo sull’omissionedi un fatto decisivo, ma una diversa qualificazione della condottaprocessuale e stragiudiziale della società, al fine di inferirne la ratifica delpreliminare. Tale questione, in quanto attiene alla corretta applicazionedegli artt. 1388 e 1399 c.c. e alla rilevanza giuridica degli atti valorizzatidalla ricorrente, è oggetto del terzo motivo e non può essere esaminatasotto il paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Ne consegueche il secondo motivo deve essere rigettato.3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, in via ulteriormente gradata, laviolazione e falsa applicazione degli artt. 1388, 1399, 1704 e 2208 c.c. edell’art. 116 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cuiha escluso la riferibilità alla [OSCURATO:PERSONA] del contratto preliminaresottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] e ha negato rilievo alla successiva ratifica,desumibile, secondo la ricorrente, dall’incasso dei pagamenti, dal rilasciodelle relative fattura, dal riconoscimento effettuato dal legalerappresentante della società, subentrato al dott. [OSCURATO:PERSONA], e dalla comparsaNumero registro generale 10372/2021Numero sezionale 1757/2026Numero di raccolta generale 23988/2026Data pubblicazione 23/07/2026di costituzione e risposta, sottoscritta dalla [OSCURATO:PERSONA] e corredata diprocura alle liti, nella quale il contratto era stato posto a fondamento delledomande riconvenzionali.Il motivo è fondato.La Corte d’appello ha escluso l’applicabilità della disciplina del falsusprocurator, ritenendo “inconferenti le argomentazioni dell’appellante voltea ricondurre il vizio nell’ambito del difetto di rappresentanza della società,sul rilievo che il contratto era stato sottoscritto a titolo personale da unsoggetto estraneo alla compagine sociale”. Ha quindi concluso che lasocietà non potesse ritenersi impegnata dagli obblighi assunti da talesoggetto e ha rigettato le domande proposte nei suoi confronti.Giova premettere che la ratifica è un negozio unilaterale recettizio,effetti dell’atto concluso in suo nome dal falsus procurator e che deve,dunque, essere indirizzato al terzo contraente, non essendo sufficiente cheil rappresentato abbia la mera conoscenza del negozio concluso dal falsusprocurator. In ragione della ratifica, il risultato dell’attività compiuta dalrappresentante senza poteri è immesso, con efficacia retroattiva, nellasfera giuridica dell’interessato (Cass. Sez. 2, n. 12843/2024; Sez. 2, n.30938/2017; Sez. 2, n. 2153/2014; Sez. 2, n. 14944/2001; Sez. 2, n.249 del 13/01/1997).La ratifica, infatti, deve rivestire la stessa forma (ad substantiam o adprobationem) eventualmente prescritta per il contratto ratificato, sebbenenon esiga la volontà espressa di far proprio il negozio, potendo essereanche implicita, purché sia rispettato il vincolo della forma scritta (Cass.Sez. 2, n. 12647/2008; Cass. Sez. 2, n. 2184472010; Cass. Sez. n.2617/2021). Ne consegue che il negozio compiuto dal falsus procuratornon è invalido, ma soltanto in itinere, ovvero a formazione successiva,sicché la ratifica si atteggia come condicio iuris sospensiva, idonea arendere operante, con il suo avveramento, una fattispecieNumero registro generale 10372/2021Numero sezionale 1757/2026Numero di raccolta generale 23988/2026Data pubblicazione 23/07/2026temporaneamente inefficace ma pienamente valida (Cass. Sez. 1, n.24643/2014; Cass. Sez. 2, n. 14618/2010; Cass. Sez. 2, n. 27399/2009;Cass. Sez. 2, n. 2860/2008). Il difetto del potere rappresentativo, inmancanza di ratifica, è rilevabile anche d’ufficio (Cass. Sez. 6-3, n.26871/2022; Cass. Sez. 2, n. 1751/2018; Cass. Sez. U, n. 11377/2015).Se è vero dunque che la ratifica non può essere desunta da mericomportamenti equivoci o da atti che presuppongano genericamentel’esistenza di rapporti tra le parti, ma deve manifestare, ancheimplicitamente, purché per iscritto, la volontà del rappresentato di fareproprio lo specifico negozio concluso dal soggetto privo di poteri, è altresìvero che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in tema dicontratti per i quali sia richiesta la forma scritta, la ratifica può risultareanche da un atto processuale sottoscritto dalla parte o dal difensoremunito di procura, purché esso contenga una manifestazione scrittaunivoca di adesione al negozio e non sia compatibile con la merautilizzazione difensiva dell’atto o con la contestazione della sua riferibilitàsoggettiva; resta, per contro, insufficiente la mera conoscenza delnegozio, l’esecuzione di prestazioni di significato non univoco o laproduzione del documento in giudizio quando questa sia funzionale adedurne l’invalidità, l’inefficacia o la caducazione.La Corte territoriale non si è attenuta a tali principi. Essa ha arrestato ilproprio esame alla constatazione della sottoscrizione del preliminare daparte di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto soggetto privo di poteri rappresentativi,senza verificare se gli elementi acquisiti al processo fossero idonei aintegrare una ratifica, espressa o implicita, ma comunque risultante daparticolare, risultavano allegati e documentati la delega conferita a SergioStocco in data 7 febbraio 2004 per la sottoscrizione, in nome e per contodella società, degli atti rientranti nell’operazione immobiliare; laproduzione del preliminare nel giudizio di primo grado da parte dellaNumero registro generale 10372/2021Numero sezionale 1757/2026Numero di raccolta generale 23988/2026Data pubblicazione 23/07/2026Green Corner, quando era ancora in bonis; la proposizione, sulla base delmedesimo contratto, della domanda riconvenzionale di risoluzione perinadempimento della promissaria acquirente e, in via subordinata, delladomanda di rescissione per lesione; la richiesta di verificazione dellasottoscrizione apposta in calce al contratto preliminare per cui è causa,formulata dalla società in sede di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.,in uno con la produzione della delega conferita da [OSCURATO:PERSONA] a Stocco,successivamente rinunciata, nonché le istanze istruttorie dirette adaccertare l’inadempimento contrattuale. Tali elementi imponevano unapprezzamento complessivo, volto a stabilire se l’atto processualesottoscritto dalla parte o dal difensore munito di procura contenesse unamanifestazione scritta, anche implicita ma univoca, di adesione al negozio.Non può seguirsi l’eccezione sollevata sul punto dalla difesa delcontroricorrente: la risoluzione può domandarsi solo rispetto a uncontratto che si reputa a monte valido ed efficace, come anche larescissione, pure domandata dalla società in via subordinata.Nella medesima prospettiva, la Corte d’appello avrebbe dovuto valutareanche l’incasso degli acconti corrisposti dalla [OSCURATO:PERSONA] e l’emissione dellarelativa documentazione contabile, elementi già ritenuti significativi ai finidella ratifica (cfr. già citate, Cass. Sez. 2, n. 21844/2010; Cass. Sez. 2, n.2617/2021), nonché la comunicazione del 18 ottobre 2010, nella quale lasocietà, nella persona del legale rappresentante succeduto al [OSCURATO:PERSONA], hariconosciuto la riferibilità alla [OSCURATO:PERSONA] del preliminare relativo all’unitàimmobiliare 27.1 oggetto di causa.Le convergenti allegazioni della promissaria acquirente, ove risultasseropositivamente accertate nel loro contenuto e nella loro univocità,sarebbero astrattamente idonee a sorreggere la conclusione della ratificadell’operato del rappresentante senza poteri (ex plurimis Cass. Sez. 2, n.4938/2022; Cass. Sez. 2, n. 34565/2025).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10372/2021Numero sezionale 1757/2026Numero di raccolta generale 23988/2026Data pubblicazione 23/07/2026Non è fondata, come si è anticipato, l’eccezione di tardività, attesa lanatura di questione rilevabile d’ufficio del difetto del potererappresentativo, salva la necessità del contraddittorio; altro è,ovviamente, la possibilità della parte interessata di dimostrare lasuccessiva ratifica nelle forme richieste, in applicazione dei principi sopraricordati.Il terzo motivo deve pertanto essere accolto, con cassazione dellasentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello, che procederà a nuovoesame attenendosi ai principi sopra richiamati.4. L’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale impone l’esamedel ricorso incidentale condizionato proposto dal [OSCURATO:SOCIETA]., con il quale si denuncia la violazione dell’art. 43, comma 3,del r.d. n. 267 del 1942, nonché degli artt. 170, ultimo comma, e 305c.p.c., assumendosi che il termine per la riassunzione del processointerrotto avrebbe dovuto decorrere dal deposito della terza memoriaistruttoria del 5 marzo 2013, nella quale la difesa della società aveva fattoriferimento alla “recente dichiarazione di fallimento”, e non dall’udienzadel 15 marzo 2012, nella quale il difensore diede atto dell’intervenutofallimento e il Tribunale dichiarò l’interruzione del processo.Il ricorso incidentale è infondato.In caso di apertura del fallimento di una delle parti, l’interruzione delprocesso opera automaticamente ai sensi dell’art. 43, comma 3, l. fall.;tuttavia, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione oprosecuzione previsto dall’art. 305 c.p.c., non è sufficiente la meraconoscenza dell’evento interruttivo, occorrendo la conoscenza legale delprovvedimento dichiarativo dell’interruzione. Quando tale provvedimentosia pronunciato in udienza, la conoscenza legale si perfeziona, per le particostituite, ai sensi dell’art. 176, secondo comma, c.p.c.; negli altri casi, ènecessaria la notificazione o comunicazione del provvedimento. Il principiorisponde all’esigenza di coordinare l’automaticità dell’effetto interruttivoNumero registro generale 10372/2021Numero sezionale 1757/2026Numero di raccolta generale 23988/2026Data pubblicazione 23/07/2026con la certezza del dies a quo del termine di riassunzione e con la garanziadel contraddittorio.La giurisprudenza di legittimità ha ribadito tale criterio con riferimento alleprocedure concorsuali liquidatorie, precisando che, pur essendol’interruzione automatica, il termine per la riassunzione o prosecuzionedecorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione siaportata a conoscenza di ciascuna parte, dovendosi avere riguardo allaconoscenza legale non dell’evento interruttivo, ma del provvedimento delgiudice che dichiara l’interruzione (Cass. Sez. 1, n. 30721/2025; Cass.Sez. 1, n. 22714/2025). Nello stesso senso è stato affermato che, nelleipotesi di interruzione automatica, il termine non decorre dalla datadell’evento, ma da quella in cui ciascuna parte abbia avuto conoscenzalegale dell’interruzione mediante dichiarazione in udienza ovvero mediantenotificazione o comunicazione del relativo provvedimento (Cass. Sez. 3, n.19444/2025).La Corte d’appello si è attenuta a tali principi, avendo individuato il dies aquo nella data dell’udienza del 15 marzo 2012, nella quale il difensoredella società convenuta diede atto dell’intervenuto fallimento e il giudicedichiarò l’interruzione del processo. Da tale momento il provvedimentodichiarativo dell’interruzione era legalmente conosciuto dalle particostituite presenti o da considerarsi presenti all’udienza, sicchécorrettamente la Corte territoriale ha escluso che il termine potessedecorrere da un momento diverso e successivo.Non può essere condivisa la diversa prospettazione del Fallimento, chepretende di far decorrere il termine dal deposito della memoria ex art.183, comma 6, n. 3, c.p.c. del 5 marzo 2013. Tale atto, infatti, contenevasoltanto un riferimento alla “recente dichiarazione di fallimento” dellasocietà, inserito nel contesto delle difese di merito, e non era idoneo asostituire la conoscenza legale del provvedimento dichiarativodell’interruzione, già intervenuta in udienza. Né la conoscenza dell’evento,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10372/2021Numero sezionale 1757/2026Numero di raccolta generale 23988/2026Data pubblicazione 23/07/2026ancorché emergente da un atto difensivo, può essere equiparata allaconoscenza legale del provvedimento giudiziale che dichiara l’interruzione,richiesta dall’art. 305 c.p.c. quale presupposto certo per la decorrenza deltermine di riassunzione.La censura formulata anche sotto il profilo dell’omesso esame di fattodecisivo è inammissibile. Essa non individua un fatto storico trascuratodalla Corte d’appello, ma investe la qualificazione giuridica della memoriadel 5 marzo 2013 e la sua pretesa idoneità a far decorrere il termine diriassunzione. Si tratta, dunque, di questione di diritto, già esaminata dallasentenza impugnata, che non può essere riproposta sotto la veste del viziodi cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. In ogni caso, la doglianza èpriva di decisività, poiché, anche ove la memoria avesse reso conoscibilel’evento fallimentare, ciò non inciderebbe sul diverso presupposto dellaconoscenza legale del provvedimento dichiarativo dell’interruzione.Va inoltre escluso che gli atti successivi compiuti dal difensore della partefallita possano incidere sulla decorrenza del termine, una volta chel’interruzione sia stata dichiarata in udienza e sia divenuta legalmenteconoscibile dalle parti. Tali atti non possono spostare in avanti il dies aquo, né determinare una nuova o diversa conoscenza legale delprovvedimento interruttivo già pronunciato.Il ricorso incidentale condizionato deve pertanto essere rigettato.In conclusione, il ricorso principale deve essere accolto limitatamente alterzo motivo, con rigetto del primo e del secondo; il ricorso incidentalecondizionato deve essere rigettato. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà le spesedel giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dàulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto. La statuizione ha natura ricognitiva dei presupposti processualiNumero registro generale 10372/2021Numero sezionale 1757/2026Numero di raccolta generale 23988/2026Data pubblicazione 23/07/2026previsti dalla legge e consegue al rigetto integrale dell’impugnazione,secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, n.4315/2020). P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, rigetta il primo e ilsecondo; rigetta il ricorso incidentale condizionato.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per ladeterminazione delle spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civiledi giorno 8 luglio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso