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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17682/2026

Testo disponibile della fonte

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so lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaSardegna-Cagliari n. 296/2020 depositata il 31/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7031/2021Numero sezionale 4379/2026Numero di raccolta generale 17682/2026Data pubblicazione 03/06/20261.

In data 10-12.02.2016, PONTRELLI Pasquale era attinto daintimazione di pagamento relativa a diverse cartelle di pagamento, tra cuila n. 02…648 notificata in data 24.10.2008 avente ad oggetto TARSU pergli aa.ii. 2003-2007 e la n. 02…366, notificata in data 29.10.2009, aventead oggetto IRPEF per l’a.i. 2005.2.

Il giudice di prossimità accoglieva il ricorso, giacché, in difetto dicostituzione agenziale, non constava prova della notifica delle cartelle.3.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione proponeva appello, altresìproducendo documenti.3.1.

La CTR della Sardegna, con la sentenza in epigrafe, accoglieval’appello, in motivazione, essenzialmente, osservando:- per i tributi erariali, accertati e divenuti definitivi, il termine diprescrizione è ordinario decennale;- “in ogni caso, anche ammettendo la prescrizione quinquennale, comenel caso della TARSU, questa non si è compiuta avendo l’Agente dellaRiscossione posto in essere validi atti interruttivi quali, nel caso di specie,la notifica del fermo amministrativo, avvenuta in data 25.04.2011, amezzo raccomandata n. 6088…68-3, anche questa in atti, notificataproprio a mani del contribuente, [OSCURATO:PERSONA], che ha firmato perricevuta”;- “infine, quanto alla notifica delle pregresse cartelle di pagamento,odiernamente impugnate, si osserva che le stesse sono state ritualmentenotificate”.4.

Propone il contribuente ricorso per cassazione con due motivi, cuiresiste l’Agenzia con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 2948 n. 4 cod. civ., sostenendovisi che, in riferimento alla cartellaper IRPEF, derivando essa da controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR n.Numero registro generale 7031/2021Numero sezionale 4379/2026Numero di raccolta generale 17682/2026Data pubblicazione 03/06/2026600 del 1973, in difetto di pregresso accertamento, comunque laprescrizione sarebbe breve quinquennale.1.1.

Il motivo è infondato.La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che “il creditoerariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrivenell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di untermine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre nonopera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., inquanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazioneannuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamentonon è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonomevalutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi” (così Cass. n.33213 del 2023).2.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 2948 n. 4 cod.civ. in combinato disposto con l’art. 20 D.Lgs. n. 472 del 1997,sostenendovisi che, per interessi e sanzioni, la prescrizione èquinquennale.2.1.

Il motivo è inammissibile.A prescindere dalla durata del termine di prescrizione per interessi esanzioni (fermo restando che – secondo questa S.C.: cfr. ad es.

Cass. n.7486 del 2022 – “in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata suuna sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il qualedeve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni edagli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente,per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gliinteressi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.”), il motivo non si confrontacon la chiara affermazione della CTR nella sentenza impugnata circal’essere intervenuti “validi atti interruttivi (della prescrizione)”, tra cui, inparticolare, la notifica di avviso di fermo in data “25.04.2011”, che laNumero registro generale 7031/2021Numero sezionale 4379/2026Numero di raccolta generale 17682/2026Data pubblicazione 03/06/2026sentenza impugnata evoca in relazione sia alle riprese per IRPFER che aquelle per TARSU.Ora, non censurata siffatta affermazione, e non censurata neppurequella in ordine all’avvenuta regolare notificazione delle cartelle, avvenuta,come da ricorso, il 24.10.2008 quanto a quella avente ad oggetto TARSUper gli aa.ii. 2003-2007 ed il 29.10.2009 quanto a quella avente adoggetto IRPEF per l’a.i. 2005, nessuna prescrizione pur brevequinquennale s’è maturata sino al “25.04.2011”, né successivamente,essendo stata l’intimazione per cui è causa notificata il 10-12.02.2016.“Ergo”, la “quaestio iuris” posta nel motivo è irrilevante.3.

In definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettato, con lestatuizioni consequenziali come da dispositivo.

P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia le spese di lite,liquidate in euro 1.300, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 21 maggio 2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaSardegna-Cagliari n. 296/2020 depositata il 31/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7031/2021Numero sezionale 4379/2026Numero di raccolta generale 17682/2026Data pubblicazione 03/06/20261. In data 10-12.02.2016, PONTRELLI Pasquale era attinto daintimazione di pagamento relativa a diverse cartelle di pagamento, tra cuila n. 02…648 notificata in data 24.10.2008 avente ad oggetto TARSU pergli aa.ii. 2003-2007 e la n. 02…366, notificata in data 29.10.2009, aventead oggetto IRPEF per l’a.i. 2005.2. Il giudice di prossimità accoglieva il ricorso, giacché, in difetto dicostituzione agenziale, non constava prova della notifica delle cartelle.3. L’Agenzia delle entrate-Riscossione proponeva appello, altresìproducendo documenti.3.1. La CTR della Sardegna, con la sentenza in epigrafe, accoglieval’appello, in motivazione, essenzialmente, osservando:- per i tributi erariali, accertati e divenuti definitivi, il termine diprescrizione è ordinario decennale;- “in ogni caso, anche ammettendo la prescrizione quinquennale, comenel caso della TARSU, questa non si è compiuta avendo l’Agente dellaRiscossione posto in essere validi atti interruttivi quali, nel caso di specie,la notifica del fermo amministrativo, avvenuta in data 25.04.2011, amezzo raccomandata n. 6088…68-3, anche questa in atti, notificataproprio a mani del contribuente, [OSCURATO:PERSONA], che ha firmato perricevuta”;- “infine, quanto alla notifica delle pregresse cartelle di pagamento,odiernamente impugnate, si osserva che le stesse sono state ritualmentenotificate”.4. Propone il contribuente ricorso per cassazione con due motivi, cuiresiste l’Agenzia con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 2948 n. 4 cod. civ., sostenendovisi che, in riferimento alla cartellaper IRPEF, derivando essa da controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR n.Numero registro generale 7031/2021Numero sezionale 4379/2026Numero di raccolta generale 17682/2026Data pubblicazione 03/06/2026600 del 1973, in difetto di pregresso accertamento, comunque laprescrizione sarebbe breve quinquennale.1.1. Il motivo è infondato.La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che “il creditoerariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrivenell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di untermine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre nonopera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., inquanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazioneannuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamentonon è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonomevalutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi” (così Cass. n.33213 del 2023).2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 2948 n. 4 cod.civ. in combinato disposto con l’art. 20 D.Lgs. n. 472 del 1997,sostenendovisi che, per interessi e sanzioni, la prescrizione èquinquennale.2.1. Il motivo è inammissibile.A prescindere dalla durata del termine di prescrizione per interessi esanzioni (fermo restando che – secondo questa S.C.: cfr. ad es. Cass. n.7486 del 2022 – “in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata suuna sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il qualedeve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni edagli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente,per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gliinteressi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.”), il motivo non si confrontacon la chiara affermazione della CTR nella sentenza impugnata circal’essere intervenuti “validi atti interruttivi (della prescrizione)”, tra cui, inparticolare, la notifica di avviso di fermo in data “25.04.2011”, che laNumero registro generale 7031/2021Numero sezionale 4379/2026Numero di raccolta generale 17682/2026Data pubblicazione 03/06/2026sentenza impugnata evoca in relazione sia alle riprese per IRPFER che aquelle per TARSU.Ora, non censurata siffatta affermazione, e non censurata neppurequella in ordine all’avvenuta regolare notificazione delle cartelle, avvenuta,come da ricorso, il 24.10.2008 quanto a quella avente ad oggetto TARSUper gli aa.ii. 2003-2007 ed il 29.10.2009 quanto a quella avente adoggetto IRPEF per l’a.i. 2005, nessuna prescrizione pur brevequinquennale s’è maturata sino al “25.04.2011”, né successivamente,essendo stata l’intimazione per cui è causa notificata il 10-12.02.2016.“Ergo”, la “quaestio iuris” posta nel motivo è irrilevante.3. In definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettato, con lestatuizioni consequenziali come da dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia le spese di lite,liquidate in euro 1.300, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 21 maggio 2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro
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