CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 13904/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 29494-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro témpore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvpcato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrente- avverso la sentenza n. 1000/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza pubblicata il 12 maggio 2020, in parziale accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha condannato la società al pagamento delle retribuzioni e, della quota della tredicesima mensilità per il solo periodo successivo alla sentenza del 17 marzo 2014 della medesima Corte romana che, in riforma della pronuncia del 'Tribunale, aveva dichiarato "inefficace la cessione di Telecom a M:P Facility, ordinando altresì alla società cedente il ripristino del rapporto di lavoro con il Rezzi"; 2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Rezzi con due motivi; ha resistito con controricorso la società intimata; 3. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; [OSCURATO:PERSONA] 1. risulta depositata rinuncia al ricorso da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, rinuncia alla quale ha prestato adesione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto anche dai suoi procuratori, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c., senza provvedere sulle spese, stante l'adesione della controricorrente; P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del processo di cassazione. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 23 novembre 2021 Il ?residente urunzio [OSCURATO:PERSONA] in Cancellerin ciorr [OSCURATO:PERSONA].ss cia