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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 marzo 2024

Cassazione n. 09584/2024

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 16143/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in person a del Sindaco pro - tempore, rappresentato e difeso dall’ a vv. to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. t a [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL].); -controricorrente - avversola sentenza n. 472 /20 2 1 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositatail 2 4 / 0 3 /20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/03/2024dal Consigliere dott.

MARCO DELL’UTRI;Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 16143 /2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ritenutoche, con sentenza resa in data 24/03/2021, la Corte d’appello di L’Aquila,in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] per la condanna del Rocchettial risarcimento dei danni asseritamente subiti dal Comune in conseguenzadell’inadempimento professionale addebitato al Rocchetti nell’esercizio delle funzioni di difensore del Comune di [OSCURATO:PERSONA] nel quadro di un giudizio risarcitorio intentato contro il Comune; occasione nella quale il Rocchetti avrebbe trascurato di verificare e comunicare al Comune l’avvenuta notificazione della sentenzapronunciata in sede di appello, determinando la dichiarazione di inammissibilità del successivo ricorso per cassazione proposto dal Comune; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale – ferma l’inconfigurabilitàdi alcun onere, a carico del Rocchetti, di verificare e comunicare l’intervenuta notificazione della sentenza d’appello a seguitodella revoca del mandato da parte del Comune, non essendo il professionista domiciliato in loco – ha rilevato come, pur quando nel giudizio a quo il ricorso per cassazione del Comune di [OSCURATO:PERSONA] stato tempestivamente proposto, lo stesso non avrebbe avuto alcun esito favorevole, essendosi le doglianze del Comune incentrate sostanzialmente sulla sola valutazione del compendio istruttorio esaminato in sede di merito e, dunque, sulla base di un’impostazionecritica non consentita in sede di legittimità; sottoaltro profilo, il giudice d’appello ha evidenziato come un ruolo sostanzialmente assorbente – con riguardo al dedotto ritardo nella proposizione del ricorso per cassazione da parte del Comune – avesserorivestito gli inadempimenti del nuovo difensore del Comune Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 16143 /2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri (succeduto al Rocchetti), il quale, al momento del passaggio delle consegne,aveva ancora a disposizione più della metà del termine utile aifini della proposizione del ricorso in sede di legittimità; avverso la sentenza d’appello il Comune di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione; GabrieleRocchetti resiste con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche: con il primo motivo, il Comune ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione o falsa applicazione degli articoli 85 c.p.c. e 1176,comma 2, c.c. in relazione al combinato disposto degli artt. 170 e285 c.p.c. e all’art. 82, comma 2, del R.D. n. 37 del 1934 (in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteescluso la responsabilità del Rocchetti in considerazione della revoca del mandato e della relativa mancata domiciliazione in loco, in contrasto con i parametri normativi richiamati dal ricorrente, in forza dei quali il difensore, quale persistente destinatario della notificazionedella sentenza (pure in caso di revoca del mandato) – e a maggior ragione in caso di mancata elezione di domicilio in loco – è comunque tenuto ad accertarsi dell’eventuale notificazione della sentenzapresso il proprio domicilio legale, al fine di fornire la dovuta epuntuale informazione al cliente soccombente circa la decorrenza del terminebreve d’impugnazione; e ciò, segnatamente nel caso di specie, in cui la notificazione della sentenza d’appello intervenne ben prima della riconsegna della documentazione di causa al Comune e del successivoconferimento, da parte di quest’ultimo, di un nuovo incarico adaltro difensore;Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 16143 /2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 1227, comma 2, c.c. in relazioneall’art. 1176, comma 2, c.c. (con riguardo all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto assorbente, in relazione al ritardo nella proposizione del ricorso per cassazioneda parte del Comune istante, l’asserito inadempimento del nuovo difensore incaricato del ricorso, avendo il giudice d’appello illegittimamente ritenuto di fare applicazione, nel caso di specie, dell’art.1227 c.c. in assenza di alcuna relazione creditoria tra il nuovo difensore e il Rocchetti, e non essendo in ogni caso rimproverabile al nuovo difensore la circostanza di aver confidato nella ricorrenza del terminelungo d’impugnazione, in assenza delle essenziali informazioni cheil Rocchetti aveva colpevolmente omesso di trasmettergli; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazioneo falsa applicazione dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. e dell’art.1223c.c., in relazione all’art. 1227 e 2051 c.c. (con riguardo all’art.360, co. 1, n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso il nesso di causalità tra i danni lamentati dal Comune e la responsabilità del Rocchetti in relazione alla dichiarazione di inammissibilitàdel ricorso (sul presupposto dell’avvenuta proposizione, da parte dell’amministrazione comunale, di censure di merito non consentite in sede di legittimità), atteso che l’impugnazione del Comuneera stata avanzata attraverso l’articolazione di censure di pura legittimitàe non già di merito; conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 1223 c.c., in relazione all’art.1227 e 2051 c.c. anche in ragione dell’omesso esame di dati di fatto decisivi (con riguardo all’art. 360, co 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale limitato la propria considerazione circa la Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 16143 /2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri possibilità di accoglimento del ricorso per cassazione del Comune al solo terzo motivo di impugnazione, senza esaminare anche gli altri motiviche avrebbero dovuto essere necessariamente valutati al fine di raggiungereuna legittima conclusione sulla pretesa carenza del nesso dicausalità secondo il principio del più probabile che non ; sotto altro profilo, il Comune ricorrente si duole della mancata valutazione,da parte della corte d’appello, della circostanza secondo cuiun’eventuale tempestiva proposizione del ricorso per cassazione da parte del Comune avrebbe reso possibile una soluzione transattiva dellacontroversia, in ipotesi idonea a tenere indenne l’amministrazione territorialeda ulteriori oneri; il secondo motivo è inammissibile e tale da destituire di alcun residuointeresse la proposizione dei restanti motivi; osservaal riguardo il Collegio come attraverso la proposizione del secondo motivo , il ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione,da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate – si sia limitato ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile,in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione, neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente,l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente lo stesso nella prospettazione diuna diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dalgiudice a quo , con particolare riguardo alla questione concernente (la valutazione compiuta dalla corte d’appello circa) l’esigibilità, da Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 16143 /2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri partedel nuovo difensore del Comune (agente, in ogni caso, in nome eper conto di quest’ultimo) , del dovere di informarsi tempestivamente sull’avvenuta notificazione della sentenza nel domicilio legale della parte, con la conseguente integrale imputabilità allo stesso del mancato rispetto del termine ancora fruibile per la proposizione del ricorsoper cassazione ; questione di fatto tale da risolvere in termini definitivila questione dell’inesistenza di alcun nesso di causalità tra il dannodenunciato dal Comune e la responsabilità del Rocchetti; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedel motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odiernoComune ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti,dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti : sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisitiminimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 16143 /2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fattidecisivi controversi tra le parti ; comein precedenza evidenziato, il riscontro dell’inammissibilità del secondo motivo vale a destituire di alcun residuo interesse la proposizione dei restanti primo, terzo e quarto motivo di ricorso da partedel Comune ricorrente, essendo valsi, i temi affrontati nel ridetto secondo motivo, a risolvere in termini definitivi la questione dell’inesistenzadi alcun nesso di causalità tra il danno denunciato dal Comunee la responsabilità del Rocchetti ; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità delricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del Comune ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 10.000,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 16143/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in person a del Sindaco pro - tempore, rappresentato e difeso dall’ a vv. to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. t a [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL].); -controricorrente - avversola sentenza n. 472 /20 2 1 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositatail 2 4 / 0 3 /20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/03/2024dal Consigliere dott. MARCO DELL’UTRI;Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 16143 /2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ritenutoche, con sentenza resa in data 24/03/2021, la Corte d’appello di L’Aquila,in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] per la condanna del Rocchettial risarcimento dei danni asseritamente subiti dal Comune in conseguenzadell’inadempimento professionale addebitato al Rocchetti nell’esercizio delle funzioni di difensore del Comune di [OSCURATO:PERSONA] nel quadro di un giudizio risarcitorio intentato contro il Comune; occasione nella quale il Rocchetti avrebbe trascurato di verificare e comunicare al Comune l’avvenuta notificazione della sentenzapronunciata in sede di appello, determinando la dichiarazione di inammissibilità del successivo ricorso per cassazione proposto dal Comune; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale – ferma l’inconfigurabilitàdi alcun onere, a carico del Rocchetti, di verificare e comunicare l’intervenuta notificazione della sentenza d’appello a seguitodella revoca del mandato da parte del Comune, non essendo il professionista domiciliato in loco – ha rilevato come, pur quando nel giudizio a quo il ricorso per cassazione del Comune di [OSCURATO:PERSONA] stato tempestivamente proposto, lo stesso non avrebbe avuto alcun esito favorevole, essendosi le doglianze del Comune incentrate sostanzialmente sulla sola valutazione del compendio istruttorio esaminato in sede di merito e, dunque, sulla base di un’impostazionecritica non consentita in sede di legittimità; sottoaltro profilo, il giudice d’appello ha evidenziato come un ruolo sostanzialmente assorbente – con riguardo al dedotto ritardo nella proposizione del ricorso per cassazione da parte del Comune – avesserorivestito gli inadempimenti del nuovo difensore del Comune Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 16143 /2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri (succeduto al Rocchetti), il quale, al momento del passaggio delle consegne,aveva ancora a disposizione più della metà del termine utile aifini della proposizione del ricorso in sede di legittimità; avverso la sentenza d’appello il Comune di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione; GabrieleRocchetti resiste con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche: con il primo motivo, il Comune ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione o falsa applicazione degli articoli 85 c.p.c. e 1176,comma 2, c.c. in relazione al combinato disposto degli artt. 170 e285 c.p.c. e all’art. 82, comma 2, del R.D. n. 37 del 1934 (in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteescluso la responsabilità del Rocchetti in considerazione della revoca del mandato e della relativa mancata domiciliazione in loco, in contrasto con i parametri normativi richiamati dal ricorrente, in forza dei quali il difensore, quale persistente destinatario della notificazionedella sentenza (pure in caso di revoca del mandato) – e a maggior ragione in caso di mancata elezione di domicilio in loco – è comunque tenuto ad accertarsi dell’eventuale notificazione della sentenzapresso il proprio domicilio legale, al fine di fornire la dovuta epuntuale informazione al cliente soccombente circa la decorrenza del terminebreve d’impugnazione; e ciò, segnatamente nel caso di specie, in cui la notificazione della sentenza d’appello intervenne ben prima della riconsegna della documentazione di causa al Comune e del successivoconferimento, da parte di quest’ultimo, di un nuovo incarico adaltro difensore;Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 16143 /2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 1227, comma 2, c.c. in relazioneall’art. 1176, comma 2, c.c. (con riguardo all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto assorbente, in relazione al ritardo nella proposizione del ricorso per cassazioneda parte del Comune istante, l’asserito inadempimento del nuovo difensore incaricato del ricorso, avendo il giudice d’appello illegittimamente ritenuto di fare applicazione, nel caso di specie, dell’art.1227 c.c. in assenza di alcuna relazione creditoria tra il nuovo difensore e il Rocchetti, e non essendo in ogni caso rimproverabile al nuovo difensore la circostanza di aver confidato nella ricorrenza del terminelungo d’impugnazione, in assenza delle essenziali informazioni cheil Rocchetti aveva colpevolmente omesso di trasmettergli; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazioneo falsa applicazione dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. e dell’art.1223c.c., in relazione all’art. 1227 e 2051 c.c. (con riguardo all’art.360, co. 1, n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso il nesso di causalità tra i danni lamentati dal Comune e la responsabilità del Rocchetti in relazione alla dichiarazione di inammissibilitàdel ricorso (sul presupposto dell’avvenuta proposizione, da parte dell’amministrazione comunale, di censure di merito non consentite in sede di legittimità), atteso che l’impugnazione del Comuneera stata avanzata attraverso l’articolazione di censure di pura legittimitàe non già di merito; conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 1223 c.c., in relazione all’art.1227 e 2051 c.c. anche in ragione dell’omesso esame di dati di fatto decisivi (con riguardo all’art. 360, co 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale limitato la propria considerazione circa la Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 16143 /2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri possibilità di accoglimento del ricorso per cassazione del Comune al solo terzo motivo di impugnazione, senza esaminare anche gli altri motiviche avrebbero dovuto essere necessariamente valutati al fine di raggiungereuna legittima conclusione sulla pretesa carenza del nesso dicausalità secondo il principio del più probabile che non ; sotto altro profilo, il Comune ricorrente si duole della mancata valutazione,da parte della corte d’appello, della circostanza secondo cuiun’eventuale tempestiva proposizione del ricorso per cassazione da parte del Comune avrebbe reso possibile una soluzione transattiva dellacontroversia, in ipotesi idonea a tenere indenne l’amministrazione territorialeda ulteriori oneri; il secondo motivo è inammissibile e tale da destituire di alcun residuointeresse la proposizione dei restanti motivi; osservaal riguardo il Collegio come attraverso la proposizione del secondo motivo , il ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione,da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate – si sia limitato ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile,in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione, neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente,l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente lo stesso nella prospettazione diuna diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dalgiudice a quo , con particolare riguardo alla questione concernente (la valutazione compiuta dalla corte d’appello circa) l’esigibilità, da Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 16143 /2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri partedel nuovo difensore del Comune (agente, in ogni caso, in nome eper conto di quest’ultimo) , del dovere di informarsi tempestivamente sull’avvenuta notificazione della sentenza nel domicilio legale della parte, con la conseguente integrale imputabilità allo stesso del mancato rispetto del termine ancora fruibile per la proposizione del ricorsoper cassazione ; questione di fatto tale da risolvere in termini definitivila questione dell’inesistenza di alcun nesso di causalità tra il dannodenunciato dal Comune e la responsabilità del Rocchetti; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedel motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odiernoComune ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti,dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti : sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisitiminimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 16143 /2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fattidecisivi controversi tra le parti ; comein precedenza evidenziato, il riscontro dell’inammissibilità del secondo motivo vale a destituire di alcun residuo interesse la proposizione dei restanti primo, terzo e quarto motivo di ricorso da partedel Comune ricorrente, essendo valsi, i temi affrontati nel ridetto secondo motivo, a risolvere in termini definitivi la questione dell’inesistenzadi alcun nesso di causalità tra il danno denunciato dal Comunee la responsabilità del Rocchetti ; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità delricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del Comune ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 10.000,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, d
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