CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30345/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t N. 552/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione alla dosimetria della pena irrogata ed alla mancata concessione della sospensione con- dizionale della pena. In particolare, quanto a quest'ultima, ricorda che l'art. 27, co. 2 Cost. afferma che l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva" e che, al fine di dare concreta attuazione a tale norma e di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni contenute nella Direttiva 2016/343/UE del 9/3/2016, il legislatore ha emanato il D.Igs 188/2021 rafforzando alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedi- menti penali. In tale cornice, l'argomentazione del giudicante, secondo il ricor- rente, Oi paleserebbe illogica ed irragionevole laddove si sono valorizzati negati- vamente ai fini del chiesto beneficio dei precedenti di polizia senza verificare che sorte abbiano avuto i procedimenti penali instaurati a seguito degli stessi. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché c:orretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 2.1. Manifestamente infondato è anche il dedotto vizio riguardante e circa la dosimetria della pena. I giudici del gravame del merito, infatti, hanno dato conto di condividere la pena irrogata dal giudice di primo grado e il fatto che lo stesso si sia discostato dal minimo edittale rimarcando come in data 5.10.2020 l'imputato sSf stato nuovamente colto in flagranza per il medesimo reato. A ciò va aggiunto -ricorda la sentenza impugnata- che dalla nota del 15.2.2021 del Commissariato di P.S. [OSCURATO:PERSONA], in atti, emerge che il Manfrè già prima della commissione del fatto in esame era sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Palermo nell'ambito di un precedente procedimento; da ciò si ricava l'abitualità del reo e si giustifica pienamente la conseguente statuizione sanzionatoria. 2.2. Alle suddette considerazioni si ricollega per i giudici di merito diretta- mente anche il rigetto del terzo motivo di appello, riproposto ir questa sede quale N. 552/2023 R.G. secondo motivo di impugnazione, riguardante la mancata concessione del benefi- cio della sospensione condizionale della pena, dovendosi anche per i giudici del gravame del merito ritenere che non ricorrono le condizioni per la concessione della stessa, dal momento, al di là della formale incensuratezza del Manfré, le predette condotte non consentono di potere effettuare una prognosi positiva di non reiterazione del reato. L'obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indi- care quelli da lui ritenuti prevalenti (cfr. Sez. 3, n. 30562 del 19.3.2014, Avveduto ed altri, Rv. 260136; conf. Sez. 2, n. 19298 del 15/4/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263534; Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009 dep. 2010, Miranda, Rv. 246184, in un caso in cui la Corte ha ritenuto esaustiva la motivazione della esclusione del be- neficio fondata sul riferimento ai precedenti penali dell'imputato). La recente Sez. 2, n. 2742 del 15/12/2020 dep. 2021 ha condivisibilmente evidenziato che la valutazione prognostica richiesta dall'art. 164 cod. pen. ri- chiama la necessaria considerazione complessiva delle circostanze indicate nell'art. 133 c.p., sia in relazione alla gravità del reato -modalità dell'azione, gra- vità del danno o del pericolo cagionato, intensità del dolo -, sia con riguardo alla capacità a delinquere -motivi a delinquere e carattere del reo ; precedenti penali, condotta del reo antecedente, contemporanea o susseguente al reato, condizioni di vita - (nel caso di specie, era stato valorizzato il solo requisito della mancanza di un reddito e della gravità della condotta quale apoditticamente considerata, ma non era dato comprendere dall'argomentazione adottata dai giudici di merito per quale motivo dovesse necessariamente presumersi che il reo, soggetto incensu- rato, avrebbe reiterato il reato nonostante la condanna subita, e non avrebbe de- ciso, piuttosto, di cambiare condotta di vita per impedire l'esecuzione della pena)". Non va dimenticato, peraltro, che costituisce ius recepturn il principio per cui legittimamente il beneficio della sospensione condizionale della pena è negato dal giudice in base a prognosi sfavorevole nella quale rientrano, oltre le sentenze di condanna riportate dall'imputato, anche i precedenti giudiziari di cui all'art. 133 cod. pen. in quanto il giudizio prognostico ex art. 164, co. 1 cod. pen. è del tutto indipendente dai limiti relativi alla misura della pena fissati dall'art. 163 cod. pen. che determinano la concedibilità in astratto del beneficio ma non certo il contenuto favorevole della prognosi (così questa Sez. 4, n. 4073 del 23/2/1996, Avena, Rv. 205188; conf. Sez. 5, n. 17953 del 7/2/2020, Filipache, Rv. 279206;. Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Rv. 263534; Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, C., Rv.N. 552/2023 R.G. 281296; Sez. 2, n. 18189 del 05/05/2010, Vaglietti, Rv. 247469; Sez. 3, n. 9915 del 12/11/2009, dep. 2010, Stimolo, Rv. 246250). Tale principio, diversamente da quanto alpina il ricorrente, mantiene intatta la sua validità nonostante l'entrata in vigore del D.Igs. 188/2021 in tema di presun- zione di innocenza, che, in conformità alla sopra citata Direttiva europea, ha in- trodotto disposizioni integrative-rafforzative «di alcuni aspetti della presunzione di innocenza» delle sole persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in un pro- cedimento penale, in modo da consolidare il «diritto a un equo processo nei pro- cedimenti penali» (Considerando 9 della Direttiva (UE) 2016/343). In particolare, è stato introdotto nel codice di rito il nuovo art. 115 bis cod. proc. pen., che estende il divieto di presentare come colpevole un soggetto non condannato in via definitiva, già contemplato dall'art. 2 del D.Igs n. 188/2021, ai provvedimenti giudiziari, dividendoli in tre categorie, per ciascuna delle quali la tutela della presunzione d'innocenza viene declinata in modo diverso. Il primo comma dell'art. 115 bis dispone„ infatti, che "Salvo quanto previsto dal comma 2, nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, la persona sottoposta a indagini o l'imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. Tale di- sposizione non si applica agli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la col- pevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato'. Il secondo comma dell'art. 115 bis cod. proc. pen. prevede, invece, che "Nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità pe- nale dell'imputato, che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato alle sole indicazioni necessa- rie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento". Orbene, appare di tutta evidenza che la norma in questione, e tutto l'impianto della novella, non collidono con la possibilità di continuare a valutare, tra quelli cardine del giudizio prognostico ex art. 164 c(:). 1 cod. pen., quali elementi carat- terizzanti la vita anteatta dell'imputato, i precedenti di polizia, indipendentemente dal fatto che gli stessi si siano concretizzati in precedenti penali. Altra cosa è, invece, la necessità, ai fini della valutazione dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 164 co. 2 e 4 cod. pen. che i precedenti penali abbiano il carattere della definitività, in ossequio al sopra ricordato principio della presunzione d'innocenza. Questa Corte di legittimità, ancora di recente, ha affermato il principio che la prognosi di recidività ostativa alla concessione della sospensione condizionale della N. 552/2023 R.G. pena può fondarsi anche sui precedenti di polizia, anche perché nessuna disposi- zione ne stabilisce l'inutilizzabilità, ed anzi la L. n. 121 del 1 aprile 1981, art. 9, prevede espressamente la possibilità di accesso dell'autorità giudiziaria ad essi "ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale" (vedasi in proposito Sez. 5, n. 9106 del 21/10/2019, dep. 2020, A., Rv. 278685; Sez. 2, n. 18189 del 05/05/2010, Viglietti, Rv. 247469). Va dunque ribadito il principio di diritto che: "Anche dopo l'entrata in vigore del Digs. 8 novembre 2021, n. 188 in tema di presunzione di innocenza rimangono valutabili, ai fini del giudizio prognostico di cui all'art. 164 co. 1 cod. pen. finaliz- zato alla concessione o meno del beneficio della sospensione condizionale della pena, i precedenti giudiziari di cui all'art. 133, co. 2, n. 2, cod. pen., attenendo questi, indipendentemente dal fatto che si siano concretizzati in una condanna definitiva, alla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato, elemento cardine di tale giudizio". 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro