CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2026
Cassazione n. 09341/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune di Vieste-intimato-avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] n. 1856/2021 depositata il11/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva al Comune diVieste il rimborso di una parte delle somme versate, nel periodo compresotra il 2010 e il 2013, a titolo di TARSU o TARES e, successivamente,avendo il Comune rigettato l’istanza, impugnava il diniego del rimborsoNumero registro generale 2072/2022Numero sezionale 1766/2026Numero di raccolta generale 9341/2026Data pubblicazione 13/04/2026dinanzi alla CTP di Foggia, sostenendo – tra l’altro – che gli importicorrisposti erano stati calcolati dal Comune in base ad una tariffa nonconforme a quanto previsto dall’art. 68 d.lgs. n. 507/1993.2. La CTP accoglieva il ricorso, compensando le spese processuali.3. La CTR, con la sentenza in epigrafe, dichiarava inammissibile, perasserita violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992, il ricorsointroduttivo del giudizio di primo grado, dichiarando assorbita ogni altraquestione, assumendo che, avendo la società ricorrente pagatospontaneamente gli importi richiesti dall’ente impositore, senza impugnarenei termini i relativi atti impositivi, non avrebbe potuto rimettere indiscussione la propria obbligazione tributaria attraverso l’impugnazione deldiniego di rimborso.4. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad ununico motivo, la società contribuente.5. Il Comune di Vieste è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo la società contribuente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.4. c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt.19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992 per avere la sentenza ritenutoinammissibile il ricorso introduttivo proposto nei confronti di unprovvedimento di diniego di rimborso di somme versate in eccedenza atitolo di TARSU o TARES, sul presupposto della definitività dei relativi attiimpositivi.2. Il motivo è fondato.2.1. Deve rilevarsi che nel giudizio tributario, costituisce attoautonomamente impugnabile, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del1992, il diniego di rimborso che non sia meramente confermativo di unprecedente provvedimento, ma pervenga ad una conferma delledeterminazioni già assunte a seguito di un supplemento istruttorio econtenga un'autonoma rivalutazione dell'istanza originaria, sulla base diNumero registro generale 2072/2022Numero sezionale 1766/2026Numero di raccolta generale 9341/2026Data pubblicazione 13/04/2026un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano lafattispecie considerata; ricorre, invece, un atto meramente confermativo,non autonomamente impugnabile, allorquando l'amministrazione, a frontedi un'istanza di riesame, si limiti a dichiarare l'esistenza di un precedenteprovvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza unanuova motivazione. (Cass. Sez. 5, 18/07/2022, n. 22453).2.2. Risultando che nella specie gli importi di cui è stata chiesta parzialerestituzione furono pagati dalla ricorrente sulla base di avvisi c.d. bonari,rispetto ai quali, il contribuente ha la facoltà, ma non certamente l’obbligo,di proporre impugnazione, in difetto di accertamento della preventivanotifica di un atto tipico ad impugnazione necessaria, inapplicabile, nellafattispecie, rimaneva il principio di diritto secondo il quale, in tema dirimborso, qualora il contribuente non impugni l'atto col qualel'amministrazione ha azionato la pretesa tributaria e, quindi, presentiistanza di rimborso di quanto già pagato in relazione al titolo impositivo,dalla definitività di quest’ultimo, per difetto di impugnazione, derival'inammissibilità dell'istanza di rimborso, perché contrastante con il titolo,ormai definitivo, che giustifica l'attività di riscossione dell'amministrazione(v., ex plurimis, Cass., 29 novembre 2019, n. 31236; Cass., 17 ottobre2019, n. 26378; Cass., 31 luglio 2018, n. 20367; Cass., 13 novembre2014, n. 24239; Cass., 11 febbraio 2011, n. 3346; Cass., 4 dicembre2008, n. 28784; Cass., 15 gennaio 2007, n. 672; Cass., 2 settembre2004, n. 17718; Cass., 2 maggio 1997, n. 3792).2.3. La sentenza si appalesa, dunque, erronea in diritto nella parte in cuiha ritenuto inammissibile il ricorso della società contribuente richiamandoil principio enunciato, da S.U. n. 2870/2009, per cui «avverso l'atto con ilquale l'amministrazione finanziaria manifesta il rifiuto di ritirare, in via diautotutela, un atto impositivo divenuto definitivo non è esperibile unaautonoma tutela giurisdizionale, sia per la discrezionalità propria (inquesto caso), dell'attività di autotutela, sia perché, diversamenteNumero registro generale 2072/2022Numero sezionale 1766/2026Numero di raccolta generale 9341/2026Data pubblicazione 13/04/2026opinando, si darebbe inammissibilmente ingresso ad una controversiasulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo», principio nonapplicabile alla fattispecie in esame per le ragioni anzi cennate in difetto diun precedente atto impositivo divenuto definitivo.3. La sentenza deve essere, dunque, cassata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], la quale procederà anchealla liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversacomposizione, cui rimette anche la liquidazione delle spese di lite delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 26 febbraio 2026IL PRESIDENTE([OSCURATO:PERSONA])