CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02678/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] Francesco [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della Corte di Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale Giulio ROMANO che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Francesco [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Catania, in data 26 maggio 2021, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Siracusa, in data 18.10.2019, ha condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 7 e mesi 4 di reclusione ed euro 2.700,00 di multa e l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in relazione ai reati rispettivamente contestati. 2. I ricorrenti lamentano, con il primo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui ai numeri 1) e 2) della rubrica.I giudici di appello hanno applicato l'art. 500 cod. proc. pen. esclusivamente in considerazione della discrepanza tra le dichiarazioni rese nelle indagini ed in dibattimento, in assenza di elementi logico-fattuali da cui desumere che la ATTARDI sia stata sottoposta a violenza o minaccia per dichiarare il falso in dibattimento. La Corte di merito non ha, peraltro, tenuto conto che, al momento della deposizione dibattimentale della persona offesa, gli imputati erano sottoposti a misura cautelare e, quindi, non erano nelle condizioni di intimidire la teste ed ha erroneamente accolto la richiesta di acquisizione ex art. 500 cod. proc. pen. ad una udienza successiva a quella in cui è stata esaminata la ATTARDI. I giudici di merito hanno violato ulteriormente art. 500 cod. proc. pen. in quanto hanno acquisito anche le intercettazioni dei colloqui in carcere tra la persona offesa ATTARDI ed il TUZZA con conseguente nullità della sentenza impugnata. 3. I ricorrenti lamentano, con il secondo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa. La Corte territoriale ha ignorato la doglianza avanzata con i motivi di appello secondo cui la persona offesa nutriva del risentimento nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] legati a precedenti traffici tra i due e la conseguente volontà della ATTARDI e del suo compagno di indirizzare le indagini nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza è viziata in quanto la Corte non ha differenziato le posizioni dei due imputati nonostante l'esistenza di motivi di astio nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA]. Le dichiarazioni della ATTARDI sono prive di riscontro esterno e non forniscono elementi univoci da cui desumere il coinvolgimento dei ricorrenti nell'attentato incendiario, assenza di univocità che si fonda in particolare sul fatto che la persona offesa ha riferito che i due attentatori erano incappucciati e che il suo riconoscimento è meramente «sensoriale» in quanto frutto di una intuizione della ATTARDI. 4. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui al capo 3) della rubrica. La Corte di appello, con motivazione manifestamente illogica, ha ritenuto dimostrato il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella rapina perpetrata in data 4 febbraio 2017 nonostante nessuno dei testi abbia riconosciuto l'imputato, ritenendo in modo congetturale ed illogico che il ricorrente in soli cinquantacinque minuti si sia allontanato dal bar Metropolitan, abbia partecipato alla rapina in una zona dall'altra parte della città per poi fare ritorno al predetto bar. I giudici di appello hanno desunto la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] da circostanze fattuali (uno dei rapinatori indossava delle scarpe nere come il ricorrente, la vettura usata dai malfattori avesse delle peculiarità simili quella della [OSCURATO:PERSONA] A in uso alla compagnia del [OSCURATO:PERSONA]) del tutto generiche ed inidonee a dimostrare il coinvolgimento del ricorrente nei fatti, coinvolgimento escluso anche dai riscontri negativi elencati dalla difesa (presenza dell'imputato in altra zona della città pochi minuti prima della realizzazione del reato, esito negativo delle perquisizioni svolte nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], mancato sequestro di armi o di somme di denaro). [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i motivi di ricorso presentati nell'interesse degli imputati sono reiterativi di medesime doglianze inerenti la ricostruzione dei fatti e l'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello. Appare, pertanto, opportuno formulare alcune precisazioni in ordine ai criteri di giudizio ed ai principi, invero consolidati, applicabili in subiecta materia. 2. Deve esser preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 -01). È, infatti, giurisprudenza pacifica della Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (vedi Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.).3. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna un ulteriore premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce; tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione. Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (in tal senso Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv.259425). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 4. Deve esser, altresì, sottolineato come le doglianze formulate dai ricorrenti siano dirette a contestare, nella sostanza, la ricostruzione del fatto operata dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata in termini sovrapponibili a quelli effettuati nella sentenza di primo grado; ciò senza considerare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., al controllo di legittimità sulla motivazione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01), essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo ed idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata ed, infine, che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti. 5. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale, con motivazione esaustiva e priva di vizi di logicità, ha affermato che il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto sussistenti i presupposti previsti dall'art. 500, comma 4, cod. proc. pen.; in particolare è stato valorizzato quanto riferito dalla persona offesa nel corso della sua escussione, la ATTARDI, a differenza di quanto erroneamente affermato nel motivo di ricorso, ha dettagliatamente descritto le gravi minacce telefoniche subite ed il sicuro coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] in una di queste telefonate minatorie (vedi pagg. 6 e 7 della sentenza di primo grado e pag. 4 della sentenza di appello). I giudici di merito hanno anche correttamente sottolineato la sussistenza dell'ulteriore presupposto della evidente discrepanza tra quanto dichiarato dalla ATTARDI nel corso delle indagini preliminari e quanto riferito dalla stessa in occasione della sua deposizione dibattimentale a seguito delle minacce subite (vedi pagg. 11, 12 e 13 della sentenza di primo grado). [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al principio di diritto secondo cui, ai fini dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste, ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., gli «elementi concreti», sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto ad intimidazione affinché non deponga ovvero deponga il falso, non devono necessariamente consistere in fatti che positivamente dimostrino - con un livello di certezza necessario per una pronuncia di condanna - l'esistenza di specifici atti di violenza o minaccia indirizzati verso il medesimo, potendo, invece, essere desunti da circostanze sintomatiche dell'intimidazione, emerse anche nello stesso dibattimento, secondo parametri correnti di ragionevolezza e persuasività, alla luce di una valutazione complessiva delle emergenze processuali (vedi Sez. 2, n. 29393 del 22/04/2021, Antoniello, Rv. 281808), a nulla rilevando, quindi, quanto affermato dalla difesa in ordine alla detenzione in carcere degli imputati ed alla conseguente inidoneità intimidatoria delle minacce subite dalla persona offesa.Deve esser, inoltre, sottolineata la manifesta infondatezza dell'ulteriore doglianza difensiva secondo cui il Tribunale avrebbe acquisito, ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. anche le intercettazioni ambientali tra la persona offesa ATTARDI ed il TUZZA; affermazione del tutto priva di fondamento in quanto le predette intercettazioni sono state regolarmente acquisite al fascicolo del dibattimento a seguito di perizia. Destituito di fondamento è quanto affermato dalla difesa in ordine alla tardiva acquisizione delle dichiarazioni rese dalla ATTARDI ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen.; dalla lettura dei verbali di udienza emerge, infatti, che il Tribunale, a seguito di tempestiva richiesta del Pubblico Ministero si è riservato di decidere in ordine all'acquisizione, riserva che veniva sciolta alla successiva udienza con ordinanza letta in udienza. 6. Il secondo motivo di ricorso, è manifestamente infondato. I giudici di primo e secondo grado hanno, motivato adeguatamente in ordine alla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa ATTARDI nel corso delle indagini preliminari ed acquisite ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. (vedi pagg. da 44 a 53 della sentenza di primo grado e pagg. da 4 ad 8 della sentenza di appello). A differenza di quanto apoditticamente affermato dalla difesa, l'attendibilità delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa risulta essere stata valutata in maniera logica e congrua con i rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla ATTARDI né alcun interesse all'accusa da parte della persona offesa. Il percorso valutativo seguito dai giudici di merito è rispettoso della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui le dichiarazioni della parte offesa, anche se acquisite ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., possono costituire fonte probatoria esclusiva e determinante dell'affermazione di responsabilità dell'imputato a condizione che il decidente proceda ad un vaglio di credibilità oggettiva e soggettiva più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (vedi Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489 - 01; Sez. 5, n. 12045 del 16/12/2020, Gallace, Rv. 281137 - 02). La Corte territoriale ha valorizzato l'assoluta convergenza tra le accuse avanzate dalla ATTARDI ed il contenuto delle conversazioni intercettate nel corso delle indagini, conversazioni che si pongono, pertanto, come riscontro esterno all'attendibilità della persona offesa; il percorso argonnentativo seguito dai giudici di appello risulta, pertanto, logico, congruo con le risultanze processuali e coerente quanto motivato dal Giudice di primo grado, anche in considerazione dell'assenza di elementi indiziari attestanti una volontà Calunniatoria da parte della ATTARDI (vedi pagg. da 7 a 10 della sentenza di primo grado e pag. 6 della sentenza di appello). Ciò posto, ogni ulteriore vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della ATTARDI è precluso in questa sede in ossequio al principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, che non si ravvisano nel caso di specie diversamente t da quanto apoditticamente affermato nei ricorsi (tra le molte vedi Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Tassone, Rv. 278609 - 01). 7. Il terzo motivo del ricorso proposto dal solo [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Il ricorrente chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, improntando la propria valutazione del materiale probatorio ad una logica parcellizzata, caratterizzata dall'analisi dei singoli elementi in maniera del tutto avulsa dal contesto, prescindendo dagli evidenti elementi di coerenza palesati e valorizzati nelle sentenze di merito. Il ricorso deve essere, pertanto, depurato delle considerazioni di merito, che lo gravano in tema di accertamento della riferibilità al ricorrente delle condotte di cui al numero 3 del capo di imputazione, considerato che le censure indicate nel ricorso sono dirette a contestare la valutazione effettuata dai giudici di merito rispetto alla quale si oppongono argomenti di diverso segno meramente valutativo. Le doglianze difensive, depurate dagli accenti di mero segno fattuale e dalla sostanziale riproduzione dei motivi di gravame che le permeano, enunciano proposizioni distoniche rispetto alla decisione impugnata, la quale, attraverso un percorso valutativo lineare e giuridicamente corretto, espone in maniera adeguata gli elementi che corroborano il solido quadro indiziario asseverante la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla rapina perpetrata in danno del supermercato MD. Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente sia uno degli autori della rapina commessa in data 4 febbraio 2017 a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove.La Corte territoriale, con motivazione esaustiva e congrua con le risultanze processuali e con quanto motivato dal Giudice di primo grado, ha correttamente indicato gli elementi probatori idonei a ritenere provata la penale responsabilità del ricorrente (vedi pagg. da 18 a 22 della sentenza di primo grado, pagg. da 6 a 10 della sentenza di appello). Le presunte genericità e illogicità motivazionali indicatei nel ricorso hanno ad oggetto una considerazione atomistica degli elementi logico-fattuali riportati nelle sentenze di merito. Tali doglianze appaiono, peraltro, manifestamente infondate in quanto non corrispondono ad effettivi travisamenti di fatti storici o di prove utilizzate dai giudici di merito ma propongono delle visioni alternative alla realtà processuale posta alla base della decisione impugnata ovvero suggeriscono una interpretazione più dettagliata di fatti correttamente individuati dai giudici di merito. La Corte territoriale, con motivazione congrua alle risultanze processuali e priva di vizi di logicità, ha confutato adeguatamente tutte le eccezioni difensive e valutato correttamente gli elementi probatori attestanti il coinvolgimento del ricorrente nella rapina oggetto di giudizio; in particolare affermando la sicura riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] dell'autovettura utilizzata dai rapinatori in considerazione delle particolarità ravvisabili su entrambe le autovetture (stop posteriore destro ed abbagliante anteriore sinistro non funzionanti), valorizzando il contenuto delle conversazioni intercettate subito dopo la commissione della rapina e la compatibilità tra la distanza dei luoghi ed il periodo temporale intercorso tra il momento in cui il [OSCURATO:PERSONA] si è allontanato dal bar Metropolitan ed il momento in cui i rapinatori sono giunti a bordo dell'autovettura del ricorrente al supermercato MD. La sentenza oggetto di ricorso contiene una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento. Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500). 8. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro così equitativa mente fissata. P.Q.M