CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16635/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte di appello di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, inriforma della decisione di primo grado, ha assolto l’imputato dal reato ascritto alcapo b) dell’imputazione e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio per ildelitto di cui al capo a) della medesima rubrica, consistito nell’avere, nella vestedi liquidatore della società Mi.Ca. s.r.l., in liquidazione, allo scopo di procurare asé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, tenuto ilibri e le altre scritture contabili della società in modo da non rendere possibile laricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della medesima.2. Avverso la richiamata sentenza il Coppola ha proposto ricorso percassazione, mediante il difensore di fiducia, affidandosi a due motivi diimpugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per ladecisione.2.1. Con il primo, denuncia nullità della sentenza per mancanza,contraddittorietà o illogicità manifesta della motivazione, perché è stataaffermata la sua responsabilità penale senza alcun approfondimentosull’elemento soggettivo, sebbene egli fosse stato liquidatore della società soloper poco più di trenta giorni prima della dichiarazione di fallimento e le condotteascrittegli risalissero all’anno 2016.2.2. Con il secondo motivo assume vizio di motivazione in ordine altrattamento sanzionatorio con riguardo al mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti di cui all’art. 219, terzo comma, l. fall., e all’art. 62-biscod. pen., in regime di prevalenza rispetto alle circostanze aggravanti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è fondato, con rilievo assorbente rispetto al secondo.La decisione della Corte territoriale, sull’erroneo presupposto per il quale,come invece era puntualmente avvenuto, l’imputato non aveva censurato ladecisione di primo grado in ordine al delitto di bancarotta fraudolentadocumentale, ha confermato la relativa condanna riconducendosi per relationemalla decisione di primo grado.E ciò senza rispondere, alla stregua di quanto di contro avvenuto per ildelitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, alle censure pure formulatedall’appellante, fondate sull’assenza dell’elemento soggettivo del reato, tenendoconto del periodo di soli circa trenta giorni anteriore alla dichiarazione difallimento nel quale egli aveva ricoperto la carica di liquidatore della società, afronte, peraltro, di condotte poste in essere, sia per quanto attiene allabancarotta distrattiva che a quella contabile, nell’anno precedente.Peraltro, proprio l’avvenuta assoluzione, in sede di gravame, dell’imputato,per le indicate ragioni dal delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, avrebbecomportato l’esigenza di una motivazione c.d. rafforzata sul dolo del delitto dibancarotta fraudolenta documentale, essendo stato reciso quel collegamentoinferenziale tra i due reati, costituito dall’alterazione dei dati contabili ocomunque dalla tenuta delle scritture in modo da non rendere possibile laricostruzione della situazione economica della società, al fine di celare lecondotte distrattive. Come noto, infatti, in temadi bancarotta fraudolenta documentale, il dolo può essere desunto, con metodologico-presuntivo, dall'accertata responsabilità dell'imputato per fattidi bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la condotta è di regolafunzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi delpatrimonio sociale (Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Scarponi, Rv. 283659).D’altra parte, le decisioni di merito non hanno risolto, sul pianodell’elemento soggettivo, la contraddizione, già propria della prospettazioneaccusatoria, tra la costruzione della fattispecie contestata al capo a) come quelladi tenuta dei libri e delle scritture contabili della società in modo da non renderepossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari dellamedesima, e l’indicazione per la quale ad essa avrebbe dovuto essere sotteso, inbase al predetto capo della rubrica, il dolo specifico, costituito dallo scopo diprocurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio aicreditori.E’ invero ormai consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principioper il quale, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento dellescritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recarepregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alladisponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessatenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216,comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di taliscritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, chepresuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenutied esaminati dai predetti organi (tra le altre, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020,Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv.269904).Di qui, se è ritenuta ammissibile la contestazione alternativa dei delittidi bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione ooccultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessarioil dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta dellestesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando talemodalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione (Sez. 5, n. 8902 del19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572), non può realizzarsi un’ipotesi di tenutafraudolenta delle scritture sorretta dal dolo specifico, con un’erroneacommistione tra le due fattispecie, come quella prospettata sin dall’imputazionenel caso in esame, cui non ha fatto seguito alcun chiarimento, nel senso dell’unao dell’altra fattispecie, da parte delle pronunce di merito.2. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Salerno. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Salerno.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]