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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 ottobre 2025

Cassazione n. 25335/2026

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del 03/10/2025 della Corte d'appello di Veneziaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];a seguito di trattazione con procedura de plano;a seguito di trattazione con procedura de plano;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] impugna con ricorso sottoscritto personalmente con firmaautenticata dal difensore, la sentenza in data 03/10/2025 della Corte di appellodi Venezia.2.

Ciò premesso, il ricorso è inammissibile, perché presentatopersonalmente dall’imputato, mentre l’atto d’impugnazione in sede di legittimitàdeve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albospeciale della Cassazione, ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., così comeriformulato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103.Va, infatti, ribadito che «il ricorso per cassazione non può essereproposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportataall'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'esseresottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale dellaCorte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'attoimpugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione delricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandatodifensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensorela titolarità dell'atto stesso», (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv.281475 – 01).3.

Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso,ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore dellaCassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissatain ragione dei motivi dedotti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 03/10/2025 della Corte d'appello di Veneziaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];a seguito di trattazione con procedura de plano;a seguito di trattazione con procedura de plano;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] impugna con ricorso sottoscritto personalmente con firmaautenticata dal difensore, la sentenza in data 03/10/2025 della Corte di appellodi Venezia.2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile, perché presentatopersonalmente dall’imputato, mentre l’atto d’impugnazione in sede di legittimitàdeve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albospeciale della Cassazione, ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., così comeriformulato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103.Va, infatti, ribadito che «il ricorso per cassazione non può essereproposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportataall'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'esseresottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale dellaCorte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'attoimpugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione delricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandatodifensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensorela titolarità dell'atto stesso», (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv.281475 – 01).3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso,ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore dellaCassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissatain ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25335/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris