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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27880/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13894/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB. [OSCURATO:PERSONA] BOLZANOn. 9 7 / 2018 , depositata il 30 / 1 0 /201 8 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 settembre2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che:

1. L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe.

Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della Commissione tributariadi primo grado di Bolzano che, a propria volta, aveva accolto il ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’Ires versata per gli anni di imposta 2013 e 2014 con riferimento ai proventi derivanti dalla vendita di eccedenza di energia elettrica.

2. L’Associazione avanzava l’istanza di rimborso assumendo di avere diritto all’esenzione in relazione a qualsiasi attività esercitata in conformità dello Statuto a norma dell’art.74, comma 1, t.u.i.r. 3.La C.t.r., sul presupposto pacifico che la contribuente rientrava tra le associazioni che gestivano demani o collettivo, la cui attività agricola costituiva l’attività principale, a conferma della sentenza di primo grado, riteneva che, ai sensi dell’art. 74, comma 1, t.u.i.r. l’esenzione riguardasse non solo i redditi conseguiti con l’attività agricola in senso stretto, ma anche i redditi conseguiti mediante attività secondarie.

Per l’effetto, riteneva che anche i ricavi realizzati con la vendita dell’eccedenza dell’energia elettrica prodotta con il proprio impianto idroelettirco,fossero soggetti ad esenzione.

Considerato che:

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entratedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2697 cod. civ. dell’art. 74 t.u.i.r.

Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’esenzione operi in presenza del solo requisito soggettivo.

Assume che il riconoscimento in capo all’associazione agricola dell’esenzione dall’Ires non ha ad oggetto tutte le attività svolte, bensì solo quelle istituzionali, Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 e che la medesima non si applica ai redditi derivanti dalla vendita dell’eccedenza di energia in quanto relativi ad attività commerciale.

2. Il motivo è fondato.

2.1. L'articolo 74 (già 88) t.u.i.r., rubricato «Stato ed enti pubblici», stabilisce, al comma 1, l'esclusione della soggettività passiva ai fini Ires (già Irpeg) dello Stato e degli altri enti pubblici tassativamente elencati dalla stessa disposizione.

Fra gli enti pubblici sono annoverate « le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo».

2.2. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato c he l’agevolazione di cui all'art. 88 (oggi 74) t.u.i.r.,il quale elenca gli enti pubblici non soggetti alle imposte dirette, data la sua specialità, è applicabile esclusivamente ai soggetti ivi elencati e non può essere estesa ad emanazioni organizzative degli enti stessi o ad altri enti che si prefiggano il soddisfacimento di interessi particolari come quelli riguardanti una categoria ristretta di persone, in luogo della realizzazione dell'interesse generale o dei fini istituzionali propri dell'ente pubblico cui risultano collegati (Cass. 02/02/2021, n. 2232, Cass. 22/02/2019, n n . 5262 e 5263 , Cass. 06/12/2017, n. 29185, 27/01/2004n.1382).

2.3. E' stato, pure, affermato che costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza dei presupposti impositivi (Cass. n. 2232 del 2021cit., Cass. nn. 5262 e 5263 del 2019 cit . , ).

Si è precisato, inoltre,che la verifica dell'esercizio di funzioni che non costituiscono attività commerciali da parte dei soggetti contemplati dal citato art. 88 (oggi 74), va effettuata dal Giudice di merito, in base al criterio delle finalità perseguite sulla scorta dell'atto costitutivo, ovvero sulla base dell'attività effettivamente esercitata (Cass. nn.5262 e5263 del 2019 Cass. 20/05/2009, n. 11755 ).

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 A tal fine anzi, e in riferimento alconsorzio tra enti locali compreso nell'elenco dell'art. 74, comma 1, al pari degli enti gestori del demanio collettivo, si è addirittura affermato che la qualifica di ente pubblico non può servire come scudo per svolgere, di fatto, un'attività soggetta ad imposta, sfuggendo all'imposta stessa(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2848, Cass. n. 11755 del 2009 cit.).

Si è aggiunto che l’art. 88, comma 2, t.u.i.r.stabilisce espressamente quali sono le attività svolte dagli enti pubblici che non costituiscono attività commerciale e che compete al giudice di merito individuare, in base al criterio delle finalità perseguite sulla base dell'atto costitutivo, ovvero, in mancanza di questo, sulla base dell'attività effettivamente esercitata, se un ente pubblico eserciti funzioni statali, che non costituiscono (ai sensi dell'art. 88, comma 2, lett. a, cit. t.u.i.r.) attività commerciale. ( Cass. n n. 5262 e 5263 del 2019 cit., Cass. 11755del 2009 cit.) 5.La decisione impugnata non appare in linea con il dato normativo e con i richiamati principi.

La C.t.r., infatti, haritenuto che l’Ente poteva beneficiare dell’esenzione, anche per i redditi conseguiti mediante attività secondarie,a condizione che l’attività agricola restasse l’attività principale.

Non ha, pertanto, tenutoconto che l’attività di cessione d i energia ha natura commerciale e che ciò impedi va di usufruire del beneficio fiscaleoggetto dell’istanza di rimborso.

6. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata, sicché, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito exart. 384, secondo comma , cod. proc. civ.) con il rigetto del ricorso originario del contribuente.

Le spese delle fasi del giudizio di merito, avuto riguardo all'andamento del giudizio, possono essere integralmente compensate Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito,rigetta l’originario ricorso del contribuente.

Dichiara interamente compensate le spese delle fasi di merito.

Condanna l'intimata al pagamento in favore della ricorrente delle spese di legit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13894/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB. [OSCURATO:PERSONA] BOLZANOn. 9 7 / 2018 , depositata il 30 / 1 0 /201 8 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 settembre2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della Commissione tributariadi primo grado di Bolzano che, a propria volta, aveva accolto il ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’Ires versata per gli anni di imposta 2013 e 2014 con riferimento ai proventi derivanti dalla vendita di eccedenza di energia elettrica. 2. L’Associazione avanzava l’istanza di rimborso assumendo di avere diritto all’esenzione in relazione a qualsiasi attività esercitata in conformità dello Statuto a norma dell’art.74, comma 1, t.u.i.r. 3.La C.t.r., sul presupposto pacifico che la contribuente rientrava tra le associazioni che gestivano demani o collettivo, la cui attività agricola costituiva l’attività principale, a conferma della sentenza di primo grado, riteneva che, ai sensi dell’art. 74, comma 1, t.u.i.r. l’esenzione riguardasse non solo i redditi conseguiti con l’attività agricola in senso stretto, ma anche i redditi conseguiti mediante attività secondarie. Per l’effetto, riteneva che anche i ricavi realizzati con la vendita dell’eccedenza dell’energia elettrica prodotta con il proprio impianto idroelettirco,fossero soggetti ad esenzione. Considerato che: 1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entratedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2697 cod. civ. dell’art. 74 t.u.i.r. Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’esenzione operi in presenza del solo requisito soggettivo. Assume che il riconoscimento in capo all’associazione agricola dell’esenzione dall’Ires non ha ad oggetto tutte le attività svolte, bensì solo quelle istituzionali, Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 e che la medesima non si applica ai redditi derivanti dalla vendita dell’eccedenza di energia in quanto relativi ad attività commerciale. 2. Il motivo è fondato. 2.1. L'articolo 74 (già 88) t.u.i.r., rubricato «Stato ed enti pubblici», stabilisce, al comma 1, l'esclusione della soggettività passiva ai fini Ires (già Irpeg) dello Stato e degli altri enti pubblici tassativamente elencati dalla stessa disposizione. Fra gli enti pubblici sono annoverate « le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo». 2.2. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato c he l’agevolazione di cui all'art. 88 (oggi 74) t.u.i.r.,il quale elenca gli enti pubblici non soggetti alle imposte dirette, data la sua specialità, è applicabile esclusivamente ai soggetti ivi elencati e non può essere estesa ad emanazioni organizzative degli enti stessi o ad altri enti che si prefiggano il soddisfacimento di interessi particolari come quelli riguardanti una categoria ristretta di persone, in luogo della realizzazione dell'interesse generale o dei fini istituzionali propri dell'ente pubblico cui risultano collegati (Cass. 02/02/2021, n. 2232, Cass. 22/02/2019, n n . 5262 e 5263 , Cass. 06/12/2017, n. 29185, 27/01/2004n.1382). 2.3. E' stato, pure, affermato che costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza dei presupposti impositivi (Cass. n. 2232 del 2021cit., Cass. nn. 5262 e 5263 del 2019 cit . , ). Si è precisato, inoltre,che la verifica dell'esercizio di funzioni che non costituiscono attività commerciali da parte dei soggetti contemplati dal citato art. 88 (oggi 74), va effettuata dal Giudice di merito, in base al criterio delle finalità perseguite sulla scorta dell'atto costitutivo, ovvero sulla base dell'attività effettivamente esercitata (Cass. nn.5262 e5263 del 2019 Cass. 20/05/2009, n. 11755 ). Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 A tal fine anzi, e in riferimento alconsorzio tra enti locali compreso nell'elenco dell'art. 74, comma 1, al pari degli enti gestori del demanio collettivo, si è addirittura affermato che la qualifica di ente pubblico non può servire come scudo per svolgere, di fatto, un'attività soggetta ad imposta, sfuggendo all'imposta stessa(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2848, Cass. n. 11755 del 2009 cit.). Si è aggiunto che l’art. 88, comma 2, t.u.i.r.stabilisce espressamente quali sono le attività svolte dagli enti pubblici che non costituiscono attività commerciale e che compete al giudice di merito individuare, in base al criterio delle finalità perseguite sulla base dell'atto costitutivo, ovvero, in mancanza di questo, sulla base dell'attività effettivamente esercitata, se un ente pubblico eserciti funzioni statali, che non costituiscono (ai sensi dell'art. 88, comma 2, lett. a, cit. t.u.i.r.) attività commerciale. ( Cass. n n. 5262 e 5263 del 2019 cit., Cass. 11755del 2009 cit.) 5.La decisione impugnata non appare in linea con il dato normativo e con i richiamati principi. La C.t.r., infatti, haritenuto che l’Ente poteva beneficiare dell’esenzione, anche per i redditi conseguiti mediante attività secondarie,a condizione che l’attività agricola restasse l’attività principale. Non ha, pertanto, tenutoconto che l’attività di cessione d i energia ha natura commerciale e che ciò impedi va di usufruire del beneficio fiscaleoggetto dell’istanza di rimborso. 6. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata, sicché, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito exart. 384, secondo comma , cod. proc. civ.) con il rigetto del ricorso originario del contribuente. Le spese delle fasi del giudizio di merito, avuto riguardo all'andamento del giudizio, possono essere integralmente compensate Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito,rigetta l’originario ricorso del contribuente. Dichiara interamente compensate le spese delle fasi di merito. Condanna l'intimata al pagamento in favore della ricorrente delle spese di legit
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