CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 48031/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 11 gennaio 2023 la Corte di appello di Caltanissetta, riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Enna in data 25 gennaio 2022, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per la violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commessa in numerose occasioni, tra il 09/07/2016 e il 04/10/2016, per essersi abitualmente accompagnato con soggetti pregiudicati. La Corte di appello, rinnovata la prova testimoniale, ha ritenuto dimostrata l'abituale frequentazione di vari soggetti pregiudicati da parte dell'imputato, indicandone i nominativi, nonché indicando i luoghi e le date di ciascun incontro, e precisando che tale frequentazione non era stata giustificata dal Marchì, ad eccezione di quella con tale D'Aiera, suo collega di lavoro, e che la consapevolezza della qualità di pregiudicati era desumibile dagli elementi attinenti il contesto socio-ambientale dei loro rapporti. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo deduce l'erronea applicazione della legge penale, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. La Corte di appello non ha risposto alle censure della difesa circa l'insufficienza del quadro probatorio, in particolare quanto all'essere stati "pregiudicati" i soggetti incontrati, all'epoca di tali incontri: gli atti acquisiti dal pubblico ministero dimostravano, in alcuni casi, l'assenza di precedenti condanne, ovvero l'esistenza di precedenti penali molto risalenti nel tempo. La mera esistenza di pregiudizi di polizia, riferita dal teste a carico di tali soggetti, non è sufficiente per ritenere sussistente il reato contestato, e comunque non è stato accertato, né la Corte di appello motiva esaurientemente sul punto, che il ricorrente fosse a conoscenza di tali pregiudizi, e delle condanne molto risalenti nel tempo. 2.2. Con il secondo motivo deduce la erronea applicazione della legge penale mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. La Corte di appello ha sostanzialmente escluso la concedibilità dell'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen. facendo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, i quali non incidono sulla esiguità del pericolo o del danno, a cui consegue l'applicazione della norma. Essa ha anche omesso di valutare la occasionalità o meno della condotta, limitandosi ad affermare che l'imputato ha in passato manifestato condotte antisociali, senza precisare se ìiL abbia o meno commesso reati della stessa indole, ostativi della concessione dell'assoluzione per particolare tenuità del fatto. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo manifestamente infondati entrambi i motivi proposti. 3.1. Il primo motivo di ricorso non si confronta con la motivazione, che indica chiaramente, per ciascuno dei soggetti incontrati dall'imputato, la sussistenza di precedenti condanne definitive o di pregiudizi di polizia. Il ricorrente afferma che questi ultimi non costituiscono un elemento idoneo per ritenere violata la prescrizione di non associarsi a soggetti pregiudicati, ma la prescrizione imposta al sorvegliato speciale è di non associarsi a soggetti che hanno riportato condanne, non necessariamente definitive, a cui corrispondono, solitamente, i "pregiudizi di polizia". Peraltro lo stesso ricorrente ammette che molti dei soggetti incontrati, indicati dal teste, avevano riportato condanne definitive, anche se risalenti nel tempo. Il ricorso non si confronta, quindi, con la motivazione, che afferma la sussistenza del reato per essersi l'imputato accompagnato, in sette occasioni concentrate in meno di due mesi, ad almeno otto persone pregiudicate (escluso il D'Aiera, i cui incontri sono stati giustificati dall'imputato con i rapporti di lavoro), con le quali si intratteneva nei locali pubblici o in auto. Quanto alla consapevolezza, da parte dell'imputato, della predetta qualità delle persone con cui si incontrava, la Corte di appello ha applicato correttamente il principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui «In tema di violazione del divieto, imposto al sorvegliato speciale, di associarsi abitualmente con persone che abbiano riportato condanne o che siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, è necessario accertare in concreto la conoscenza, da parte del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione, dei pregiudizi gravanti sulle persone frequentate, desunta da elementi fattuali concludenti, come quelli attinenti al contesto socio-ambientale in cui si collocano i rapporti con il soggetto pregiudicato, o ad altri fattori sintomatici della relativa conoscenza, a prescindere dalla circostanza che le sentenze di condanna a carico del terzo frequentato dal proposto siano o meno riportate nel certificato penale spedito a richiesta di privati, la cui conoscenza è normativamente preclusa a terzi» (Sez. 1, n. 44586 del 03/05/2018, Rv. 273978). La Corte di appello ha, infatti, desunto la prova della conoscenza dei pregiudizi dei predetti soggetti dall'appartenenza al medesimo contesto socio-ambientale, oltre che dalla nota caratura criminale degli stessi, elementi che devono essere ritenuti sufficienti, in quanto le modalità e la frequenza degli incontri, nell'ambito di un Comune di modeste dimensioni, dimostrano la pregressa esistenza di rapporti di amicizia e conoscenza, mancando segni contrari, o giustificazioni di tali incontri per motivi di altra natura. Anche sotto questo profilo il ricorso non si confronta con la motivazione, limitandosi ad affermarne l'insufficienza, e indicando, quale unico elemento che avrebbe a suo parere dimostrato la conoscenza del pregiudizio, l'avere detti soggetti subito condanne definitive o misure di sicurezza, affermazione che è in totale contrasto con il principio giurisprudenziale sopra citato. 1.2. Anche il secondo motivo è inammissibile, perché manifestamente infondato. Lo stesso ricorrente riconosce che la Corte di appello ha fornito una motivazione implicita al diniego dell'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen. Tale motivazione è desumibile, in effetti, dal riferimento alla personalità dell'imputato, pregiudicato e ritenuto socialmente pericoloso, tanto da essere sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, e alle modalità del fatto, stante l'elevato numero di violazioni commesse in un arco temporale molto ristretto. Essa è corretta, in quanto tali elementi impongono di escludere che il fatto, considerato nel suo complesso, possa essere ritenuto "di particolare tenuità", essendo, al contrario, dimostrativo di una notevole pericolosità dell'imputato e della sua condotta. La sentenza delle Sezioni Unite, n. 13681 del 25/02/2016, citata dal ricorrente, dimostra la correttezza delle argomentazioni della sentenza impugnata, in quanto stabilisce che la valutazione circa la particolare tenuità del fatto deve essere compiuta congiuntamente su tutti gli elementi della fattispecie, cioè le modalità della condotta, il grado di colpevolezza, l'entità del danno o del pericolo: la sentenza impugnata ha valutato la quantità di incontri e di soggetti incontrati, la personalità dell'imputato e la conseguente pericolosità della condotta, ed ha quindi, correttamente, escluso l'applicabilità dell'assoluzione per la particolare tenuità del fatto basandosi sui principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità. E' poi appena il caso di ricordare che questa Corte ha ritenuto legittimo il diniego di applicazione di questo istituto con motivazione implicita, stabilendo che «In tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Rv 283420). E' stato altresì stabilito che «Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, 4cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti» (Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044). Infine deve sottolinearsi che il ricorrente non ha mai chiesto l'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., né in primo grado, quando, in via subordinata, si è limitato a chiedere il minimo della pene e i benefici di legge, né nelle conclusioni rese nel giudizio di appello, in cui si è limitato a chiedere la conferma della sentenza impugnata. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale nonché in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa