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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 ottobre 1964

Cassazione n. 43625/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/10/1964 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 10 marzo 2022 dalla Corte di appello di Messina, che ha riformato, limitatamente all'entità della pena, la sentenza del Tribunale di Messina, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. 2.

Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all'art.175 cod. pen.

Lamenta l'immotivato diniego del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Sostiene che la Corte di appello avrebbe rigettato la richiesta di riconoscimento del beneficio sull'errato presupposto che essa non fosse stata in alcun modo argomentata, quando, invece, con l'atto di impugnazione, la difesa aveva specificamente indicato gli elementi di fatto a sostegno dell'istanza.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto.

1.1. L'unico motivo di ricorso è fondato.

Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376), in tutti i casi previsti dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito.

Viceversa, quando la parte abbia chiesto in appello l'applicazione del beneficio, la sua mancata applicazione può formare oggetto di ricorso per cassazione.

Ebbene, nel caso in esame, era stato formulato uno specifico motivo di appello finalizzato ad ottenere il beneficio della non menzione e, dagli atti, emergono i presupposti per il suo riconoscimento, costituiti da quegli stessi elementi già considerati dal giudice di merito al fine della sospensione condizionale della pena.

L'imputato, invero, risultava privo di precedenti penali e di carichi pendenti.

La difesa, inoltre, aveva rappresentato che egli era stato indotto alla commissione del reato dalle ristrettezze economiche nelle quali si trovava a causa di una documentata situazione di disoccupazione.

Il mancato riconoscimento del beneficio da parte del giudice di appello appare, pertanto, immotivato.

In proposito, è bene evidenziare che può procedere direttamente la Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 620, comma primo, lett.

I, cod. proc. pen., alla concessione del beneficio della non menzione della condanna, proposta con specifico motivo di gravame, qualora il giudice di appello ne abbia immotivatamente disatteso la richiesta, sempre che ciò non implichi alcun accertamento di fatto (in tal senso, cfr. Sez. 3, n. 56100 del 9/11/2018, M., Rv. 274676).

Nel caso in esame, emergono i presupposti per il riconoscimento del beneficio (che sono gli stessi valorizzati per la sospensione condizionale della pena) e non è necessario alcun accertamento di fatto.

Al riguardo, va rilevato che questa Corte ha già affermato il principio, secondo il quale «deve essere annullata senza rinvio la sentenza d'appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna, proposta con specifico motivo di gravame, potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di cassazione, anche sulla base degli elementi già valorizzati dal giudice del merito ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, allorché ciò non implichi la necessità di svolgere ulteriori accertamenti di fatto, che sarebbero incompatibili con il giudizio di legittimità ed imporrebbero il giudizio di rinvio».

La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata senza rinvio, riconoscendo all'imputato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al mancato riconoscimento del beneficio previsto dall'art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/10/1964 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 10 marzo 2022 dalla Corte di appello di Messina, che ha riformato, limitatamente all'entità della pena, la sentenza del Tribunale di Messina, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all'art.175 cod. pen. Lamenta l'immotivato diniego del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Sostiene che la Corte di appello avrebbe rigettato la richiesta di riconoscimento del beneficio sull'errato presupposto che essa non fosse stata in alcun modo argomentata, quando, invece, con l'atto di impugnazione, la difesa aveva specificamente indicato gli elementi di fatto a sostegno dell'istanza. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. 1.1. L'unico motivo di ricorso è fondato. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376), in tutti i casi previsti dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito. Viceversa, quando la parte abbia chiesto in appello l'applicazione del beneficio, la sua mancata applicazione può formare oggetto di ricorso per cassazione. Ebbene, nel caso in esame, era stato formulato uno specifico motivo di appello finalizzato ad ottenere il beneficio della non menzione e, dagli atti, emergono i presupposti per il suo riconoscimento, costituiti da quegli stessi elementi già considerati dal giudice di merito al fine della sospensione condizionale della pena. L'imputato, invero, risultava privo di precedenti penali e di carichi pendenti. La difesa, inoltre, aveva rappresentato che egli era stato indotto alla commissione del reato dalle ristrettezze economiche nelle quali si trovava a causa di una documentata situazione di disoccupazione. Il mancato riconoscimento del beneficio da parte del giudice di appello appare, pertanto, immotivato. In proposito, è bene evidenziare che può procedere direttamente la Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 620, comma primo, lett. I, cod. proc. pen., alla concessione del beneficio della non menzione della condanna, proposta con specifico motivo di gravame, qualora il giudice di appello ne abbia immotivatamente disatteso la richiesta, sempre che ciò non implichi alcun accertamento di fatto (in tal senso, cfr. Sez. 3, n. 56100 del 9/11/2018, M., Rv. 274676). Nel caso in esame, emergono i presupposti per il riconoscimento del beneficio (che sono gli stessi valorizzati per la sospensione condizionale della pena) e non è necessario alcun accertamento di fatto. Al riguardo, va rilevato che questa Corte ha già affermato il principio, secondo il quale «deve essere annullata senza rinvio la sentenza d'appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna, proposta con specifico motivo di gravame, potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di cassazione, anche sulla base degli elementi già valorizzati dal giudice del merito ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, allorché ciò non implichi la necessità di svolgere ulteriori accertamenti di fatto, che sarebbero incompatibili con il giudizio di legittimità ed imporrebbero il giudizio di rinvio». La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata senza rinvio, riconoscendo all'imputato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al mancato riconoscimento del beneficio previsto dall'art.
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