CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13151/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] GIANLUCArappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù diprocura speciale in calce al controricorso,-controricorrenti -Numero registro generale 4378/2017Numero sezionale 11/2026Numero di raccolta generale 13151/2026Data pubblicazione 07/05/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 5 - n. 1269/2016, depositata l’8 luglio2016;B) Ricorso n. 20/2020 R.G.:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]- intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 5 - n. 1184/2018, depositata il 17settembre 2018;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consigliodell’8 gennaio 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Massa-[OSCURATO:PERSONA] nell’ottobre 2013 notificava a [OSCURATO:PERSONA], MaisSalvatore e [OSCURATO:PERSONA] n. 14 avvisi di accertamento (n.4 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; n. 5 nei confronti di MaisSalvatore e n. 5 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]), riguardantiil recupero a tassazione di maggiori corrispettivi da venditeimmobiliari per gli anni 2008 e 2009.In particolare, venivano emessi:a) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]:1) Avviso d'accertamento per responsabilità soci n. 23478;R.G. N. 4378/2017 – N. 20/2020 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 4378/2017Numero sezionale 11/2026Numero di raccolta generale 13151/2026Data pubblicazione 07/05/20262) avviso di accertamento n. T8M03T100748/2013,riguardante la [OSCURATO:SOCIETA]. per IRES, IVA ed IRAP e relativesanzioni ed interessi per anno 2008;3) avviso d'accertamento n. T8M03T100767/2013 relativo allaEurocasa Srl per IRES, IVA ed IRAP e relative sanzioni, anno2009;4) avviso di accertamento n. T8M01T100792/2013 per IRPEF,addizionali e sanzioni per l’anno 2009.b) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]:1) avviso di accertamento per responsabilità soci n. 22855;2) avviso d'accertamento n. T8M03T100748/2013 relativo allaEurocasa s.r.l. per IRES, IVA, IRAP e sanzioni per l’anno 2008;3) avviso di accertamento n. T8M03T100767/2013 relativo allaEurocasa s.r.l. per IRES, IVA ed IRAP e relative sanzioni, pel’anno 2009;4) avviso di accertamento n. TSM01T100772I2013 per IRPEF,addizionali e sanzioni per l’anno 2008;5) avviso d'accertamento n. TSM01T100773/2013 per IRPEF,addizionali e sanzioni, anno 2009.c) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]:1) avviso d'accertamento responsabilità soci prot. n. 22853;2) avviso di accertamento n. T8M03T100748/2013 relativo allaEurocasa s.r.l. per IRES, IVA ed IRAP e sanzioni, anno 2008;3) avviso di accertamento n. T8M03T100767/2013 relativo allaEurocasa s.r.l. per IRES, IVA ed IRAP e sanzioni per l’anno2009;4) avviso di accertamento n. T6M01T100771/2013 per IRPEF,addizionali e sanzioni, anno 2008;5) avviso di accertamento n. T8M01T100774/2013 per IRPEF,addizionali e sanzioni, anno 2009.R.G. N. 4378/2017 – N. 20/2020 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 4378/2017Numero sezionale 11/2026Numero di raccolta generale 13151/2026Data pubblicazione 07/05/2026Gli avvisi di accertamento in questione, in particolare, sonostati emessi nei confronti di tre degli ex-soci della societàEurocasa s.r.l. (vi era anche un quarto socio, LagomarsiniAndrea), ex art. 36, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, nonché nei confronti dei soci stessi per ripartizione di utiliextra-contabili; sono stati inoltre emessi ulteriori avvisi perconfermare (e motivare) l’emissione degli avvisi diaccertamento ex art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602/1973.1.1. Avverso tali avvisi di accertamento [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano distinti ricorsidinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Massa-[OSCURATO:PERSONA] la quale, previa riunione degli stessi, con sentenza n.66/2015, depositata l’8 aprile 2015, li rigettava, condannandoi ricorrenti alla rifusione delle spese di lite.1.2. Interposto gravame dai contribuenti, la CommissioneTributaria Regionale della Toscana – sez. n. 5, con sentenza n.1269/2016, pronunciata il 10 maggio 2016 e depositata insegreteria l’8 luglio 2016, accoglieva l’appello, annullando glirifusione delle spese di giudizio.1.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi (ricorsonotificato l’8 febbraio 2017).Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].2. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Massa-[OSCURATO:PERSONA] notificava a [OSCURATO:PERSONA] ulteriore e separatoavviso di accertamento n. TL701T501589/2013, con il qualerecuperava, ai fini IRPEF, maggiori redditi personali per l’annod’imposta 2008, derivanti dalla partecipazione alla societàR.G. N. 4378/2017 – N. 20/2020 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 4378/2017Numero sezionale 11/2026Numero di raccolta generale 13151/2026Data pubblicazione 07/05/2026Eurocasa s.r.l. (oggetto, a sua volta, di accertamento dimaggior reddito ai fini IRES per gli anni 2008 e 2009)2.1. Avverso tale avviso di accertamento [OSCURATO:PERSONA] ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza 616/2014,depositata il 12 dicembre 2014, lo accoglieva, annullando l’attoimpugnato.2.2. Interposto gravame dall’Ufficio, la CommissioneTributaria Regionale della Liguria – sez. n. 5, con sentenza n.1184/2018, pronunciata l’11 maggio 2018, e depositata insegreteria il 17 settembre 2018, accoglieva l’appello,annullando l’atto impugnato e compensando le spese di lite.2.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorsonotificato il 24 dicembre 2019).[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.3. Con decreto presidenziale del 14 ottobre 2025 è stataquindi fissata la discussione di entrambi i ricorsi dinanzi aquesta sezione per l’adunanza in camera di consiglio dell’8gennaio 2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1c.p.c.I controricorrenti nel ricorso n. 4378/2017 R.G. hannodepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, deve essere disposta la riunione delricorso n. 20/2020 R.G. al ricorso n. 4378/2017 R.G., perragioni di connessione soggettiva e parzialmente soggettiva,in quanto il primo ricorso riguarda un avviso di accertamentoemesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], collegatoR.G. N. 4378/2017 – N. 20/2020 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 4378/2017Numero sezionale 11/2026Numero di raccolta generale 13151/2026Data pubblicazione 07/05/2026all’accertamento di maggiori redditi societari oggetto delsecondo ricorso.2. Cominciando dunque l’esame del ricorso n. 4378/2017R.G., esso, come si è detto, è affidato a tre motivi.2.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entratededuce violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 c.c.,nonché dell’art. 65, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, 115 c.p.c. e 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, l’Ufficio che erroneamente la C.T.R.aveva accolto l’appello sulla base del presupposto della nullitàdella notifica dell’avviso riguardante l’accertamento societario,in quanto avvenuta nei confronti del solo ex-liquidatore, e cheda tale nullità sarebbe derivata la nullità di tutti gli avvisi diaccertamento emessi nei confronti dei soci, in quanto gli avvisidi accertamento riguardanti il maggior reddito societario eranostati emessi anche nei confronti dei singoli soci, chiamati arispondere ai sensi dell’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602/1973.2.2. Con il secondo motivo di ricorso viene eccepita violazionee falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., nonché dell’art. 36d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c.Rileva, in particolare, l’Ufficio che nel caso di specie era statocontestato ai soci di avere ottenuto la ripartizione di utili extra-contabili, con la conseguenza che l’assenza di ripartizione nelbilancio finale di liquidazione non poteva valere come limitedella responsabilità dei soci, successivamente all’estinzionedella società.2.3. Con il terzo motivo di ricorso si eccepisce violazione efalsa applicazione dell’art. 44 d.P.R. n. 600/1973, nonchéR.G. N. 4378/2017 – N. 20/2020 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 4378/2017Numero sezionale 11/2026Numero di raccolta generale 13151/2026Data pubblicazione 07/05/2026dell’art. 2495 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c.Rileva, in particolare, l’Ufficio che, con riferimento agliaccertamenti riguardanti i redditi da capitale dei singoli soci,non era necessaria la sopravvenuta definitività degli avvisi diaccertamento societari.3. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.3.1. I primi due motivi possono essere esaminaticongiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sonofondati.Siamo in presenza di avvisi di accertamento di maggioriredditi societari che sono stati notificati direttamente agli ex-soci ex art. 36, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, nonché di avvisidi accertamento personali per redditi da capitale derivanti daripartizione di utili extra-contabili in società a ristretta basesocietaria; in più, come avvenuto nel caso dell’ulteriore socioLagomarsini Andrea, è stato notificato a ciascuno deicontribuenti un ulteriore avviso di accertamento, con il qualeviene meglio specificata la responsabilità ex art. 36, comma 3,d.P.R. n. 600/1973.Orbene, con riferimento all’accertamento dei maggiori redditisocietari, nel caso di specie non vi sono avvisi di accertamentonotificati all’ex-liquidatore, ma vi sono avvisi di accertamentoriguardanti il maggior reddito societario, che sono statinotificati direttamente ai soci, ritenuti responsabili ex art. 36,comma 3, d.P.R. n. 602/1973.Sono stati quindi rispettati i criteri stabiliti dalla recenteCass., Sez. U., 12 febbraio 2025, n. 3625, che ha affermato iseguenti principi di diritto: a) nella fattispecie di responsabilitàR.G. N. 4378/2017 – N. 20/2020 7Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 4378/2017Numero sezionale 11/2026Numero di raccolta generale 13151/2026Data pubblicazione 07/05/2026dei soci limitatamente responsabili per il debito tributario dellasocietà estintasi per cancellazione dal registro delle imprese, ilpresupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base albilancio finale di liquidazione, di cui al 3^ (già 2^) co. dell’art.2495 c.c., integra, oltre alla misura massima dell’esposizionedebitoria personale dei soci, una condizione dell’azionecausam dei soci stessi; b) questo presupposto, se contestato,deve conseguentemente essere provato dal Fisco che facciavalere, con la notificazione ai soci ex artt. 36, comma 5, d.P.R.n. 602/73 e 60 d.P.R. 600/73 di apposito avviso diaccertamento, la responsabilità in questione, fermo restandoche l’interesse ad agire dell’Amministrazione finanziaria non èescluso per il solo fatto della mancata riscossione di somme inbase al bilancio finale di liquidazione, potendo tale interesseradicarsi in altre evenienze, quali la sussistenza di beni e dirittiche, per quanto non ricompresi in questo bilancio, si sianotrasferiti ai soci, ovvero l’escussione di garanzie; c) la verificadel presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base albilancio finale di liquidazione, concernendo un elemento chedeve essere dedotto nella fase di accertamento da indirizzarsidirettamente nei confronti dei soci ex art. 36, comma 5, d.P.R.n. 602/73 o ex art. 2495 c.c., non può avere ingresso nelgiudizio di impugnazione introdotto dalla società avversol’avviso di accertamento ad essa originariamente notificato,quand’anche questo giudizio venga poi proseguito, a causadell’estinzione della società per cancellazione dal registro delleimprese, da o nei confronti dei soci quali successori dellasocietà stessa.R.G. N. 4378/2017 – N. 20/2020 8Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 4378/2017Numero sezionale 11/2026Numero di raccolta generale 13151/2026Data pubblicazione 07/05/2026In sintesi, le SS.UU. hanno affermato che la percezione disomme in sede di bilancio da parte del socio della societàestinta è questione che attiene all’interesse ad agire dell’Erarionei suoi confronti, con onere della prova, in caso dicontestazione, a carico dell’ente impositore; ma è questioneche non può essere introdotta nel giudizio relativo all’avviso diaccertamento emesso nei confronti della società, anche ovequesto sia proseguito da o nei confronti del socio, e va invecefatta necessariamente valere in apposito atto emesso neiconfronti di quest’ultimo. Inoltre, la natura impugnatoria elimitata nell’oggetto del processo tributario induce adescludere che «nella fase di prosecuzione si possano introdurrequestioni diverse, oltre che dalla effettiva sussistenza deldebito tributario della società, dalla legittimazione dei soci;quest’ultima a sua volta articolata soltanto intorno allaavvenuta cancellazione della società ed alla effettiva veste disoci dei soggetti subentrati. Quindi, nel giudizio già pendentenei confronti della società non potrà trovare ingresso – inparticolare – la questione della avvenuta percezione di attivitàsociali o quote di liquidazione da parte dei soci, tema, comedetto, estraneo alla legittimazione ed invece suscettibile diessere dedotto nel (diverso) giudizio che potrà originarsi aseguito della notificazione ai soci stessi di autonomo e distintoevidentemente farsi carico di questo aspetto quale ragionegiuridica e presupposto fattuale della pretesa così ad essi perla prima volta indirizzata)».Nel caso di specie, l’Ufficio si è premurato di addebitare lamaggiore pretesa nei confronti della società ai soci MaisAlessandro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in forza diR.G. N. 4378/2017 – N. 20/2020 9Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 4378/2017Numero sezionale 11/2026Numero di raccolta generale 13151/2026Data pubblicazione 07/05/2026quanto previsto dall’art. 36, comma 3, cit., e poi ha emessoavviso di accertamento ai fini IRPEF.Conseguentemente, gli avvisi di accertamento sono daconsiderare, sotto questo profilo, validi, in quanto non si trattadi avvisi di accertamento emessi nei confronti di societàcancellata dal registro delle imprese, ma di avvisi emessidirettamente nei confronti dei soci, chiamati a rispondere exart. 36, comma 3, d.P.R. n. 602/1973, e di pedissequi avvisiemessi nei confronti del soci sulla base della nota presunzionedi ripartizione degli utili extra-contabili nelle società a ristrettabase partecipativa.3.3. Anche il terzo motivo è fondato.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’avviso diaccertamento per ripartizione di utili extra-contabili nonpresuppone necessariamente la definitività dell’avviso diaccertamento societario.Questa Corte ha infatti precisato, già da tempo, che ladefinitività dell'accertamento societario non è requisito divalidità dell'accertamento nei confronti del socio, stantel'indipendenza dei procedimenti relativi alla società ed alsingolo socio, per cui non è necessario che l'accertamento deimaggiori ricavi in capo alla società sia divenuto definitivo (cfr.Cass. 11 novembre 2003, n. 16885; Cass. 7 marzo 2016, n.4485).In altri termini, nulla impedisce all'Amministrazionefinanziaria di emettere avvisi accertamento "paralleli" neiconfronti della società e nei confronti dei soci, anche inconsiderazione dell’esistenza di termini di decadenza, che nonconsentono di attendere la definitività dell'atto presupposto (inassenza di una norma che differisca la decadenza o neR.G. N. 4378/2017 – N. 20/2020 10Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 4378/2017Numero sezionale 11/2026Numero di raccolta generale 13151/2026Data pubblicazione 07/05/2026sospenda gli effetti), e che legittimano pertanto l'Ufficio ademettere a carico del socio l'atto impositivo per il recupero atassazione del maggior reddito da partecipazione, pur inassenza della definitività dell'accertamento riguardante lasocietà.Nel caso di specie, pertanto, la Corte regionale, (anche a volerprescindere dai precedenti motivi di ricorso) avrebbe dovutoprendere atto dell'esistenza di due avvisi nei confronti - dellasocietà (avvisi pacificamente notificati ai soci), tenere contodelle contestazioni in esso contenute e verificare, nel merito:a) se la pretesa impositiva nei confronti della società erafondata o infondata (con piene facoltà difensive dei soci);b) se, verificata la fondatezza delle pretesa, i soci stessifossero stati in grado di dimostrare che i maggiori ricavi eranostati accantonati o reinvestiti (e non quindi ad essi distribuiti).4. Venendo ora ad esaminare il ricorso n. 20/2020 R.G., conl’unico motivo proposto l’Agenzia delle Entrate eccepisceviolazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.,nonché degli artt. 295 c.p.c. e 39, comma 1-bis, d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4), c.p.c.Deduce, in particolare, che la C.T.R. della Liguria avevaerroneamente proceduto all’annullamento dell’avviso diaccertamento, in ragione dell’avvenuto annullamento delpresupposto avviso di accertamento societario disposto dallaC.T.R. della Toscana, nel mentre la sentenza emessa daquest’ultima non era passata in giudicato.Il motivo è fondato.La sentenza della C.T.R. Toscana n. 1269/2016, sulla basedella quale è stata emessa la sentenza della C.T.R. Liguria n.R.G. N. 4378/2017 – N. 20/2020 11Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 4378/2017Numero sezionale 11/2026Numero di raccolta generale 13151/2026Data pubblicazione 07/05/20261184/2018, non era passata in giudicato (ed infatti è stataimpugnata con il ricorso per cassazione n. 4378/2017 R.G.), enon precludeva quindi l’accertamento nei confronti del socioper ripartizione di utili extra-contabili, stante l’autonomiaesistente tra i due accertamenti e non sussistendo neppure unrapporto di pregiudizialità tra gli stessi, con riferimento airelativi giudizi, in relazione all’art. 295 c.p.c. (cfr., da ultimo,Cass. 12 novembre 2025, n. 29900).5. Consegue l’accoglimento di entrambi i ricorsi.Le sentenze impugnate devono quindi essere cassate conrinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Toscana, in diversa composizione, la qualeprocederà anche alla regolamentazione delle spese del giudiziodi legittimità. P.Q.MLa Corte dispone la riunione del ricorso n. 20/2020 R.G. alricorso n. 4378/2017 R.G.Accoglie entrambi i ricorsi, cassa le sentenze impugnate erinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Toscana, in diversa composizione, ancheper la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, 8 gennaio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 4378/2017 – N. 20/2020 12Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]