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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 08117/2023

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. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: minimale contributi vo RGN Cron.

Rep.

CC 8.3.23 22, presso lo studio dell’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n.867/18, depositata il 2.10.18; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8.3.23 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Bologna accoglieva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ad un avviso di addebito emesso dall’Inps e avente ad oggetto il pagamento di contributi omessi e dovuti in relazione ad indennità sostitutive del preavviso non erogate a vari lavoratori.

Costoro avevano terminato il rapporto di lavoro con la società in forza di verbali di conciliazione in sede sindacale nei quali si dava atto che, a seguito dell’intimato licenziamento, essi rinunciavano all’indennità sostitutiva di preavviso.

Riteneva la Corte che, ferma l’autonomia del rapporto previdenziale dal rapporto di lavoro con conseguente inopponibilità all’Inps del negozio transattivo, l’obbligazione contributiva aveva come suo presupposto la corresponsione di una somma imponibile.

Avverso la sentenza ricorre l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) spa,per un unico motivo, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. spa con controricorso.

All’adunanza camerale, il collegio ha fissato in giorni 60 il termine per il deposito della presente ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: Con l’unico motivo di ricorso l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.12 l. n.153/69, dell’art.1 d. l. n.338/89 e dell’art.2118 c.c., per avere la Corte violato il principio del minimale contributivo, considerato che la transazione non era opponibile all’Inps e che gli emolumenti retributivi corrispondenti alle indennità sostitutive del preavviso, dovute per legge (art.2118 c.c.), sebbene non corrisposte per accordo transattivo, avrebbero comunque dovuto conteggiarsi entro il distinto rapporto previdenziale, con conseguente obbligo contributivo.

L’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata esposizione dei fatti di causa è infondata, poiché essi sono riportati mediante trascrizione della sentenza d’appello che, nella parte relativa al fatto, ha dato conto della pretesa iniziale della società, del tenore della pronuncia di primo grado e delle ragioni d’appello.

Il ricorso dell’Inps, poi, consente di individuare le ragioni di critica alla sentenza e impugnata.

Nel merito il ricorso è fondato.

La regola del minimale contributivo, posta dall’art.1 d. l. n.338/89, prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi.

La norma fa riferimento alla retribuzione dovuta per legge e non a quella effettivamente corrisposta dal datore.

Sono dunque irrilevanti inadempimenti contrattuali del datore verso il lavoratore che implichino omesso pagamento o pagamento della retribuzione in misura inferiore a quello dovuto per legge, come sono irrilevanti accordi tra datore e lavoratore in base ai quali si stabilisca la non debenza della retribuzione.

Così, ad esempio, questa Corte ha affermato che accordi per la riduzione dell’orario di lavoro o accordi di sospensione temporanea della prestazione e conseguente omessa retribuzione, non sono opponibili all’Inps (Cass.15120/19, Cass.13650/19), essendo il rapporto previdenziale autonomo da quello di lavoro e presidiato dalla regola del minimale contributivo, per cui rileva, ai fini della contribuzione, la retribuzione dovuta per legge.

Lo stesso la Corte ha affermato per gli accordi transattivi tra datore e lavoratore, i quali sono inopponibili all’Inps, inerendo al rapporto di lavoro e non al distinto rapporto previdenziale (Cass.8662/19).

Le somme erogate in adempimento della transazione trovano titolo in essa e non nel rapporto di lavoro, sicché le stesse per regola non sono soggette alla regola del minimale contributivo, ma l’Inps ha sempre la facoltà di dimostrare quali somme sarebbero dovute in base al rapporto di lavoro, e dunque soggette a contribuzione ex art.12 l. n.153/69, sebbene poi non siano state erogate per accordo transattivo tra le parti (Cass.41021/21, Cass.17495/09).

La Corte non ha applicato tali principi di diritto, ritenendo che “il presupposto dell’obbligazione contributiva è la corresponsione di una somma imponibile o la sua debenza”.

Al contrario, come detto, la regola del minimale contributivo implica che l’obbligo contributivo sorge per il fatto stesso che, secondolegge (qui l’art.2118 c.c.), siano dovute somme imponibili ai sensi dell’art.12 l. n.153/69, mentre resta irrilevante che tali somme non siano state pagate in forza di accordi transattivi tra lavoratore e datore, inopponibili all’Inps,in quanto non afferenti al rapporto contributivo presidiato dall’art.1 d. l. n.338/89.

La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che si atterrà ai suesposti principi e provvede

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: minimale contributi vo RGN Cron. Rep. CC 8.3.23 22, presso lo studio dell’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n.867/18, depositata il 2.10.18; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8.3.23 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Bologna accoglieva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ad un avviso di addebito emesso dall’Inps e avente ad oggetto il pagamento di contributi omessi e dovuti in relazione ad indennità sostitutive del preavviso non erogate a vari lavoratori. Costoro avevano terminato il rapporto di lavoro con la società in forza di verbali di conciliazione in sede sindacale nei quali si dava atto che, a seguito dell’intimato licenziamento, essi rinunciavano all’indennità sostitutiva di preavviso. Riteneva la Corte che, ferma l’autonomia del rapporto previdenziale dal rapporto di lavoro con conseguente inopponibilità all’Inps del negozio transattivo, l’obbligazione contributiva aveva come suo presupposto la corresponsione di una somma imponibile. Avverso la sentenza ricorre l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) spa,per un unico motivo, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. spa con controricorso. All’adunanza camerale, il collegio ha fissato in giorni 60 il termine per il deposito della presente ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: Con l’unico motivo di ricorso l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.12 l. n.153/69, dell’art.1 d. l. n.338/89 e dell’art.2118 c.c., per avere la Corte violato il principio del minimale contributivo, considerato che la transazione non era opponibile all’Inps e che gli emolumenti retributivi corrispondenti alle indennità sostitutive del preavviso, dovute per legge (art.2118 c.c.), sebbene non corrisposte per accordo transattivo, avrebbero comunque dovuto conteggiarsi entro il distinto rapporto previdenziale, con conseguente obbligo contributivo. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata esposizione dei fatti di causa è infondata, poiché essi sono riportati mediante trascrizione della sentenza d’appello che, nella parte relativa al fatto, ha dato conto della pretesa iniziale della società, del tenore della pronuncia di primo grado e delle ragioni d’appello. Il ricorso dell’Inps, poi, consente di individuare le ragioni di critica alla sentenza e impugnata. Nel merito il ricorso è fondato. La regola del minimale contributivo, posta dall’art.1 d. l. n.338/89, prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi. La norma fa riferimento alla retribuzione dovuta per legge e non a quella effettivamente corrisposta dal datore. Sono dunque irrilevanti inadempimenti contrattuali del datore verso il lavoratore che implichino omesso pagamento o pagamento della retribuzione in misura inferiore a quello dovuto per legge, come sono irrilevanti accordi tra datore e lavoratore in base ai quali si stabilisca la non debenza della retribuzione. Così, ad esempio, questa Corte ha affermato che accordi per la riduzione dell’orario di lavoro o accordi di sospensione temporanea della prestazione e conseguente omessa retribuzione, non sono opponibili all’Inps (Cass.15120/19, Cass.13650/19), essendo il rapporto previdenziale autonomo da quello di lavoro e presidiato dalla regola del minimale contributivo, per cui rileva, ai fini della contribuzione, la retribuzione dovuta per legge. Lo stesso la Corte ha affermato per gli accordi transattivi tra datore e lavoratore, i quali sono inopponibili all’Inps, inerendo al rapporto di lavoro e non al distinto rapporto previdenziale (Cass.8662/19). Le somme erogate in adempimento della transazione trovano titolo in essa e non nel rapporto di lavoro, sicché le stesse per regola non sono soggette alla regola del minimale contributivo, ma l’Inps ha sempre la facoltà di dimostrare quali somme sarebbero dovute in base al rapporto di lavoro, e dunque soggette a contribuzione ex art.12 l. n.153/69, sebbene poi non siano state erogate per accordo transattivo tra le parti (Cass.41021/21, Cass.17495/09). La Corte non ha applicato tali principi di diritto, ritenendo che “il presupposto dell’obbligazione contributiva è la corresponsione di una somma imponibile o la sua debenza”. Al contrario, come detto, la regola del minimale contributivo implica che l’obbligo contributivo sorge per il fatto stesso che, secondolegge (qui l’art.2118 c.c.), siano dovute somme imponibili ai sensi dell’art.12 l. n.153/69, mentre resta irrilevante che tali somme non siano state pagate in forza di accordi transattivi tra lavoratore e datore, inopponibili all’Inps,in quanto non afferenti al rapporto contributivo presidiato dall’art.1 d. l. n.338/89. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che si atterrà ai suesposti principi e provvede
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