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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 1992

Cassazione n. 26645/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/06/1992 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello, che, decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento da parte della Corte di cassazione, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla nuova determinazione della pena inflitta in aumento per la continuazione con altro precedente giudicato; ritenuto che tutte doglianze riferite alla valutazione della gravità dei fatti non possono essere prese in esame in questa sede, afferendo questioni di fatto rimesse alla valutazione dei giudici di merito, sorretta da motivazione non manifestamente illogica; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/06/1992 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello, che, decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento da parte della Corte di cassazione, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla nuova determinazione della pena inflitta in aumento per la continuazione con altro precedente giudicato; ritenuto che tutte doglianze riferite alla valutazione della gravità dei fatti non possono essere prese in esame in questa sede, afferendo questioni di fatto rimesse alla valutazione dei giudici di merito, sorretta da motivazione non manifestamente illogica; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 26645/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris