CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 15947/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta, accogliendo l'appello del Pubblico ministero avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale emessa il 1.3 settembre 2021, disponeva nei confronti del ricorrente il sequestro preventivo di tipo impeditivo di una autovettura Peugeot in relazione al reato di truffa aggravata commesso proprio in relazione all'acquisto della citata autovettura, effettuato attraverso una richiesta di finanziamento 1. corredata da una busta paga contraffatta che aveva tratto in inganno la [OSCURATO:SOCIETA]. inducendola a finanziare l'operazione attraverso la quale il ricorrente aveva ottenuto il bene da una concessionaria di vendita. Il Tribunale riteneva sussistente sia l'astratta configurabilità del reato che il periculum in mora, posto che l'autovettura, individuata come cosa pertinente al reato, era nella libera disponibilità del ricorrente. 2, Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del periculum in mora. Sostiene il ricorrente che la libera disponibilità del bene non potrebbe aggravare o protrarre il reato commesso, già perfezionatosi con la vendita dell'autovettura e neanche agevolare la commissione di reati ulteriori, posto che la persona offesa dal reato era la società di finanziamento e non la concessionaria che aveva trasferito la proprietà del mezzo al ricorrente ormai definitivamente. [OSCURATO:PERSONA] li ricorso è fondato. E' pacifico il principio di diritto secondo il quale in tema di sequestro preventivo impeclitivo, il "periculum in mora" deve presentare i requisiti della concretezza e attualità e richiede che sia dimostrato un legame funzionale essenziale, e non meramente occasionale, fra il bene e la possibile commissione di ulteriori reati o l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede (Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, M., Rv. 277173. Nel caso in esame, il reato di truffa era stato portato a definitivo compimento, avendo l'indagato ottenuto la proprietà del bene dalla concessionaria di vendita di autovetture, che gliela aveva trasferita incassandone il relativo prezzo. La persona offesa dal reato, come del resto risulta chiaro dalla imputazione provvisoria, non era la concessionaria (o la casa madre di fabbricazione del mezzo), ma la società finanziaria [OSCURATO:SOCIETA]. che, nel finanziare la transazione, era stata truffata dal ricorrente. Pertanto, l'unico titolo vantato dalla persona offesa - in assenza di indicazioni di tipo diverso relative allo specifico contratto intervenuto tra le parti - è quello ad ottenere non la proprietà dell'automobile, non essendone titolare, ma la restituzione della somma concessa in finanziamento al ricorrente. Ed a ciò quest'ultimo sarebbe tenuto anche laddove trasferisse il bene a terzi. Ne discende l'impossibilità di ritenere sussistente il periculum in mora sia con riferimento al reato contestato che rispetto alla commissione di ulteriori reati. Semmai, utilizzando uno strumento più idoneo del sequestro preventivo di tipo impeditivo, la persona offesa potrebbe richiedere il sequestro conservativo dell'automobile, a tutela del suo credito, secondo quanto dispone l'art. 316, comma 2, cod.proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 24.03.2022. Il Consigliere estensore Il Presidente / Giuse