CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 45513/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2020 del TRIBUNALE di TIVOLIeicto-avvi rti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. RADOSALIEVIC Zoran e MATEI Vasile ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Tivoli ha loro applicato la pena di anni uno di reclusione ed euro 700 di multa in relazione al reato di tentato furto in appar- tamento in concorso. 2. I ricorrenti deducono violazione di legge per erronea qualificazione giuridica in quanto, non essendo stato rubato alcunché il fatto doveva essere considerato una mera violazione di domicilio. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, manifestamente privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novel- la Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017 e in mancanza di una prova liquida della ipotesi meno grave con riferimento alla quale si chiede una diversa qualificazione giuridica. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorre- re per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccen- trica rispetto al contenuto del capo di imputazione sez.2, 31.3.2021, PG contro [OSCURATO:PERSONA], Rv.281116). Non é il caso in questione ove il giudice ha dato at- to che l'abbandono dell'appartamento dipese esclusivamente dalla reazione del proprietario che esplose alcuni colpi di pistola. 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa del- le ammende. Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]