CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 45518/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. COSSU [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la decisione del Tribunale di Cagliari che l'aveva riconosciuta colpevole del reato di furto di due capi di abbigliamento in centro "Ledere di Carbonia e con il ricono- scimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti con la circo- stanza aggravante della violenza sulle cose l'aveva condannata alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa. 2. Lamenta la ricorrente il difetto motivazionale in punto di mancato ri-• conOscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.proc.pen. per la particolare tenuità del fatto e /il mancato riconoscimento della continuazione con i fatti, successivamente commessi, dall'analogo tenore per cui era intervenu- ta sentenza di condanna n.1752 del 2013, risalenti al settembre dello stesso an- no. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamen- te infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato e ripropositivì di identiche censure esaminate e disattese con motiva- zione congrua, non suscettibile di sindacato ulteriore in sede di legittimità. 3.1 La Corte di Appello ha evidenziato gli elementi oggettivi e i profili soggettivi del reo che impediscono di riconoscere la particolare tenuità della condotta (stante la violenza sulle cose e le complessive modalità del fatto) e dell'offesa (in ragione del valore della merce sottratta), cui deve essere aggiunta la particolare inclinazione a delinquere per avere perpetrato nello stesso giorno analoga con- dotta illecita in relazione alla quale veniva svolta la perquisizione domiciliare nel corso della quale veniva rinvenuta la merce sottratta dal magazzino "Leclerc". Va inoltre evidenziato, in termini ancora più generali, che difettano le condizioni di ammissibilità dell'istituto in quanto ai fini del limite di pena previsto dall'art.131 bis cod.pen. (cinque anni), deve tenersi conto anche delle circostan- ze ad effetto speciale e quindi nella specie la pena prevista per l'ipotesi di cui all'art.625 n.2 cod.pen. risulta pari a sei anni di reclusione. Con motivazione congrua, tenuto conto della natura dei reati e delle finalità per- seguite dalla ricorrente (furto di capi di abbigliamento di marca), nessun elemen- to risulta a sostegno della identità di programmazione criminosa, se non il dato temporale ma, come correttamente evidenziato dal giudice di appello, tale aspet- to depone esclusivamente per un collegamento determinato dallo stile di vita e non già una comune programmazione criminosa. 4. .Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 Il consigliere estensore