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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 settembre 2022

Cassazione n. 43847/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari, in accoglimento dell'appello del Procuratore Generale, ha riformato la sentenza di non doversi procedere pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], accusato di essersi impossessato di due confezioni di profumo esposte sui banchi di vendita dell'esercizio commerciale Coin, per assenza di procedibilità del ritenuto reato di furto semplice e, riqualificata la fattispecie concreta in termini di furto aggravato dalla circostanza, contestata in fatto, dell'esposizione alla pubblica fede, lo ha condannato alla pena di giustizia, applicata a suo carico la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen..

2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato consta di cinque motivi, quivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Il primo e il secondo motivo denunciano violazione dell'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. e vizio della motivazione in riferimento alla ritenuta configurabilità, nella fattispecie concreta, della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, posto che il sistema di apporre alle merci in vendita - come accaduto nel caso di specie - la placca antitaccheggio non darebbe luogo ad un loro generico controllo, saltuario ed eventuale, ma, invece, integrerebbe una modalità di sorveglianza costante e diretta, anche se a distanza, sui beni esposti sugli scaffali di un esercizio commerciale; ciò era tanto più da riconoscersi nel caso al vaglio, tenuto conto che i dispositivi antitaccheggio non erano stati neppure rimossi dalla loro sede.

2.2. Il terzo e il quarto motivo denunciano la violazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen. e il vizio di motivazione, rilevandosi come la recidiva qualificata fosse stata ritenuta in capo al ricorrente senza alcun effettivo scrutinio circa la sua più accentuata capacità a delinquere e la sua più intensa pericolosità sociale; ciò che, invece, sarebbe stato imposto proprio al lume del lieve danno cagionato alla vittima e delle modalità della condotta.

2.3. Il quinto motivo denuncia la violazione dell'art. 89 cod. pen., perché della diminuente del vizio parziale di mente, riconosciuta nella sentenza del GUP, non si è tenuto conto da parte del giudice censurato nel bilanciamento delle circostanze.

3. Con requisitoria in data 20 settembre 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.6.

Con memoria in data 3 ottobre 2022, il difensore del ricorrente ha replicato alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale insistendo per l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nulla quaestio sulla possibilità di una contestazione in fatto della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, le censure del ricorrente si concentrano sulle ragioni per le quali sia da preferire l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'apposizione di meccanismi antitaccheggio sulle merci offerta in vendita negli esercizi commerciali self-service, essendo tale da assicurare un controllo continuo e costante sulle stesse, escluderebbe la configurabilità della circostanza di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen..

Ritiene il Collegio di dovere dare seguito all'orientamento ormai dominante secondo il quale integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede (Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019 - dep. 02/01/2020, Rv. 278383; Sez. 5, n. 21158 del 30/11/2016 — dep. 03/05/2017, Rv. 269923; Sez. 5, n. 4036 del 26/11/2015 - dep. 29/01/2016, Rv. 267564; Sez. 5, n. 47570 del 23/09/2015, Rv. 265913; Sez. 5, n. 435 del 30/06/2015 - dep. 08/01/2016, Rv. 265586; Sez. 5, n. 24862 del 25/02/2011, Rv. 250914).

E' stato, infatti, condivisibilmente spiegato che l'apparecchio applicato alla merce esposta non consente il costante monitoraggio della merce da parte degli addetti alla vigilanza, ma è destinato soltanto ad avvisare - qualora non sia stato disperso, come è ordinariamente dato di rilevare - del loro passaggio alla linea delle casse (Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019 - dep. 02/01/2020, in motivazione), impedendo se, del caso, la sola consumazione del reato (Sez. 5, n. 47570 del 23/09/2015, in motivazione).

Tanto consente di ritenere assorbito il rilievo di incompletezza della motivazione ed impone la declaratoria di inammissibilità del primo e del secondo motivo.2.

Deve essere parimenti dichiarata l'inammissibilità del terzo e del quarto motivo.

Le deduzioni cui essi sono affidati risultano, infatti, generiche, perché formulate senza svolgere alcuna consentita ed effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata in punto di all'applicazione all'imputato della contestata recidiva (cfr. pag. 7, penultimo capoverso); motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690.

3. Non si sottrae alla sorte dei motivi che precedono il quinto motivo.

La censura di omessa considerazione nel giudizio di bilanciamento delle circostanze della diminuente del vizio parziale di mente è aspecificamente articolata, nulla emergendo nella sentenza impugnata e nulla essendo stato puntualmente dimostrato dal ricorrente in ordine al riconoscimento della stessa.

4. S'impone, dunque, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.00

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari, in accoglimento dell'appello del Procuratore Generale, ha riformato la sentenza di non doversi procedere pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], accusato di essersi impossessato di due confezioni di profumo esposte sui banchi di vendita dell'esercizio commerciale Coin, per assenza di procedibilità del ritenuto reato di furto semplice e, riqualificata la fattispecie concreta in termini di furto aggravato dalla circostanza, contestata in fatto, dell'esposizione alla pubblica fede, lo ha condannato alla pena di giustizia, applicata a suo carico la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.. 2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato consta di cinque motivi, quivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Il primo e il secondo motivo denunciano violazione dell'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. e vizio della motivazione in riferimento alla ritenuta configurabilità, nella fattispecie concreta, della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, posto che il sistema di apporre alle merci in vendita - come accaduto nel caso di specie - la placca antitaccheggio non darebbe luogo ad un loro generico controllo, saltuario ed eventuale, ma, invece, integrerebbe una modalità di sorveglianza costante e diretta, anche se a distanza, sui beni esposti sugli scaffali di un esercizio commerciale; ciò era tanto più da riconoscersi nel caso al vaglio, tenuto conto che i dispositivi antitaccheggio non erano stati neppure rimossi dalla loro sede. 2.2. Il terzo e il quarto motivo denunciano la violazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen. e il vizio di motivazione, rilevandosi come la recidiva qualificata fosse stata ritenuta in capo al ricorrente senza alcun effettivo scrutinio circa la sua più accentuata capacità a delinquere e la sua più intensa pericolosità sociale; ciò che, invece, sarebbe stato imposto proprio al lume del lieve danno cagionato alla vittima e delle modalità della condotta. 2.3. Il quinto motivo denuncia la violazione dell'art. 89 cod. pen., perché della diminuente del vizio parziale di mente, riconosciuta nella sentenza del GUP, non si è tenuto conto da parte del giudice censurato nel bilanciamento delle circostanze. 3. Con requisitoria in data 20 settembre 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.6. Con memoria in data 3 ottobre 2022, il difensore del ricorrente ha replicato alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale insistendo per l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nulla quaestio sulla possibilità di una contestazione in fatto della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, le censure del ricorrente si concentrano sulle ragioni per le quali sia da preferire l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'apposizione di meccanismi antitaccheggio sulle merci offerta in vendita negli esercizi commerciali self-service, essendo tale da assicurare un controllo continuo e costante sulle stesse, escluderebbe la configurabilità della circostanza di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.. Ritiene il Collegio di dovere dare seguito all'orientamento ormai dominante secondo il quale integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede (Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019 - dep. 02/01/2020, Rv. 278383; Sez. 5, n. 21158 del 30/11/2016 — dep. 03/05/2017, Rv. 269923; Sez. 5, n. 4036 del 26/11/2015 - dep. 29/01/2016, Rv. 267564; Sez. 5, n. 47570 del 23/09/2015, Rv. 265913; Sez. 5, n. 435 del 30/06/2015 - dep. 08/01/2016, Rv. 265586; Sez. 5, n. 24862 del 25/02/2011, Rv. 250914). E' stato, infatti, condivisibilmente spiegato che l'apparecchio applicato alla merce esposta non consente il costante monitoraggio della merce da parte degli addetti alla vigilanza, ma è destinato soltanto ad avvisare - qualora non sia stato disperso, come è ordinariamente dato di rilevare - del loro passaggio alla linea delle casse (Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019 - dep. 02/01/2020, in motivazione), impedendo se, del caso, la sola consumazione del reato (Sez. 5, n. 47570 del 23/09/2015, in motivazione). Tanto consente di ritenere assorbito il rilievo di incompletezza della motivazione ed impone la declaratoria di inammissibilità del primo e del secondo motivo.2. Deve essere parimenti dichiarata l'inammissibilità del terzo e del quarto motivo. Le deduzioni cui essi sono affidati risultano, infatti, generiche, perché formulate senza svolgere alcuna consentita ed effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata in punto di all'applicazione all'imputato della contestata recidiva (cfr. pag. 7, penultimo capoverso); motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690. 3. Non si sottrae alla sorte dei motivi che precedono il quinto motivo. La censura di omessa considerazione nel giudizio di bilanciamento delle circostanze della diminuente del vizio parziale di mente è aspecificamente articolata, nulla emergendo nella sentenza impugnata e nulla essendo stato puntualmente dimostrato dal ricorrente in ordine al riconoscimento della stessa. 4. S'impone, dunque, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.00
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