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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21801/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• 125/RG. 39865 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di calunnia; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le memori/(e difensive; OSSERVA Le censure difensive attengono esclusivamente a questioni in fatto che richiedono valutazioni alternative ed in merito circa le fonti di prova che sono precluse a questa Corte alla luce della non manifesta illogicità degli argomenti adottati dalla sentenza impugnata (pagine da 4 a 10) che per accertare la sussistenza del reato ha preso in esame, in modo completo e coerente, il quadro complessivo degli elementi probatori emersi, anche di natura documentale, con diretto confronto con le dichiarazioni dell'imputata (pagg. 7-8), facendo propri gli argomenti del Tribunale ed adottando una motivazione fondata anche sulla prova logica alla luce delle censure difensive che in questa sede vengono riproposte in termini sostanzialmente identici.

Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

D P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• 125/RG. 39865 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di calunnia; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le memori/(e difensive; OSSERVA Le censure difensive attengono esclusivamente a questioni in fatto che richiedono valutazioni alternative ed in merito circa le fonti di prova che sono precluse a questa Corte alla luce della non manifesta illogicità degli argomenti adottati dalla sentenza impugnata (pagine da 4 a 10) che per accertare la sussistenza del reato ha preso in esame, in modo completo e coerente, il quadro complessivo degli elementi probatori emersi, anche di natura documentale, con diretto confronto con le dichiarazioni dell'imputata (pagg. 7-8), facendo propri gli argomenti del Tribunale ed adottando una motivazione fondata anche sulla prova logica alla luce delle censure difensive che in questa sede vengono riproposte in termini sostanzialmente identici. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. D P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 21801/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris