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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27089/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo 1) e documentale (capo 2), a lui ascritti nella veste di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società dichiarata fallita il 13 luglio 2020; mentre, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in anni due e mesi due di reclusione (riportata in dispositivo, per un refuso, in anni tre e mesi due).Secondo la ricostruzione dei giudici di merito la bancarotta distrattiva è consistita nella sottrazione della somma di euro 18.300,00 che, su disposizione dell'imputato, la debitrice "[OSCURATO:PERSONA] soc. [OSCURATO:SOCIETA]" ha versato alla fallita, a titolo di pagamento di prestazioni, su un conto estero riferibile all'imputato.

Nell'indicato ammontare è stata circoscritta la sottrazione, in origine contestata per la maggior somma di euro 187.580,00.

La bancarotta documentale si è manifestata nella omessa tenuta della contabilità dal 2018 al 2020.

2. Avverso la decisione ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 133 cod. pen. circa la ritenuta configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo 1).

La Corte di appello ha applicato il principio per cui la distrazione può essere desunta dalla mancata prova, da parte dell'imprenditore, della destinazione dei beni, senza però tenere conto, sostiene la difesa, della necessità di fornire "rigorosa e puntuale motivazione in ordine all'effettiva sottrazione dal patrimonio sociale e all'assenza di destinazioni lecite e funzionali all'impresa".

Secondo il ricorrente non si può qualificare come distrazione ogni operazione compiuta su conto estero allorché l'imputato fornisca "una plausibile giustificazione, quale, ad esempio, la necessità di reinvestimento aziendale e mantenimento familiare", tenuto conto, peraltro, che non è fatto divieto all'amministratore di vivere degli utili della società.

Si sottolinea, poi, come l'esiguità della somma oggetto di condanna rispetto all'ammontare di quella in origine contestata incida "sulla valutazione complessiva del pericolo e dell'intensità del dolo".

2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. sull'elemento soggettivo del delitto bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Il dolo del reato in rassegna consiste, ad opinione della difesa, nella coscienza e volontà di porre in essere una condotta distrattiva idonea a cagionare lo stato di insolvenza della società e ad arrecare un pregiudizio alle ragioni dei creditori.

Tale "evento deve essere concretamente percepito, quantomeno come possibile, dal soggetto agente e da questi voluto".

Il punto non viene affrontato dai giudici di merito che neppure si sono preoccupati di verificare l'eventuale impiego delle somme per esigenze aziendali o familiari.

22.3. Il terzo motivo lamenta l'erronea qualificazione della condotta di cui al capo 2) come bancarotta fraudolenta documentale invece che come bancarotta semplice, in ragione del difetto di accertamento del dolo specifico.

La sentenza impugnata non individua alcun elemento concreto dal quale desumere la finalità di recare pregiudizio ai creditori e di rendere impossibile la ricostruzione degli affari.

2.4. Il quarto motivo contesta l'entità della pena.

La Corte di appello non avrebbe graduato l'aumento di pena applicato a titolo di continuazione fallimentare alla modesta entità del fatto e avrebbe errato nella mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma terzo, legge fall.

3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d.

Igs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta.

Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente alla determinazione della pena principale.

2. Il primo motivo è inammissibile sotto vari concorrenti profili.

2.1. Il ricorrente deduce unicamente il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. che riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta).

Tale vizio non è configurabile quando, come nella specie, si alleghi un'erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta (cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404).

Peraltro il ricorso fa espresso riferimento all'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. che è una norma processuale non stabilita a pena di nullità e quindi insuscettibile di provocare qualsivoglia errore rilevante ai sensi della (non menzionata) lettera c) dell'art. 606 (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). 3L'ulteriore riferimento all'inosservanza dell'art. 133 cod. pen. non è coerente rispetto al tema devoluto con il motivo.

2.2. Ferma la decisività dei rilievi che precedono, le affermazioni difensive si appalesano, comunque, manifestamente infondate, poiché risultano contrastanti con la chiara lettera della legge e con i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

Infatti dal condivisibile principio per cui oggetto di distrazione possono essere solo beni realmente preesistenti alla consumazione della condotta illecita - atteso che altrimenti la stessa non sarebbe in grado di ledere gli interessi del ceto creditorio tutelati all'art. 216 comma primo legge fall. - non discende quello, che il ricorrente pretenderebbe consequenziale, per cui occorrerebbe dimostrare "l'assenza di destinazioni lecite o funzionali all'impresa".

La seconda proposizione, sollecitata dalla difesa, nega la prima.

In merito va innanzi tutto ricordato che la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni a seguito del loro mancato rinvenimento (ex multis Sez. 5 n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv 243295).

La costante elaborazione giurisprudenziale seguita in proposito dal giudice di legittimità si ancora alla peculiare normativa concorsuale.

Innanzi tutto l'imprenditore è posto dal nostro ordinamento in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali ripongono la garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dell'impresa sul patrimonio di quest'ultima.

Donde la diretta responsabilità del gestore di questa ricchezza per la sua conservazione in ragione dell'integrità della garanzia.

La perdita ingiustificata del patrimonio o l'elisione della sua consistenza danneggia le aspettative della massa creditoria ed integra l'evento giuridico sotteso dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta.

In secondo luogo, la legge fall., art. 87, comma 3 (anche prima della sua riforma) assegna al fallito obbligo di verità circa la destinazione dei beni di impresa al momento dell'interpello formulato dal curatore al riguardo, con espresso richiamo alla sanzione penale.

Immediata è la conclusione che le condotte descritte all'art. 216. comma 1, n. 1 (tra loro sostanzialmente equipollenti) hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto dell'interpello.

Queste osservazioni giustificano l'(apparente) inversione dell'onere della prova ascritta al fallito nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura e di assenza di giustificazione al proposito (o di giustificazione resa in termini di spese, perdite ed oneri attinenti o compatibili con le fisiologiche regole di gestione). 4Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato della dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere.

In quest'ottica la prova della effettiva esistenza dei beni — che ovviamente non può dipendere dal loro materiale rinvenimento — può essere fornita con qualsiasi mezzo.

La conclusione non è avversata dalla giurisprudenza menzionata dal ricorrente, che nel ribadire il vincolo di preesistenza dei beni oggetto di distrazione, si limita a rilevare come la prova positiva della effettiva esistenza dei medesimi non possa fondarsi su registrazioni contabili di dubbia attendibilità in quanto ne sia stata accertata la fittizietà (Sez. 5 n. 3616 del 30/11/2006, dep. 2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv 236047) ovvero su documenti ufficiosi non depositati (Sez. 5 n. 22787 del 12/05/2010, Colizza, Rv 247520).

Nella specie, peraltro, è stato dimostrato che quantomeno parte della somma dovuta da [OSCURATO:PERSONA] soc. [OSCURATO:SOCIETA] per l'esecuzione di lavori di "movimento terra" è stata versata dalla committente, su disposizione dell'imputato, su un conto estero di cui non vi era traccia nella contabilità della società.

L'operazione è venuta alla luce, senza possibilità però di recuperare il denaro, grazie alla iniziativa del curatore che, nel richiedere il pagamento delle fatture rimaste apparentemente inevase, ha ottenuto dalla debitrice la documentazione comprovante l'assolvimento dell'onere mediante il versamento suddetto.

La sottrazione, quindi, è stata non solo desunta, ma pienamente provata.

In questa situazione, l'imprenditore doveva dimostrare la destinazione di quelle somme all'interesse della società, onere rimasto totalmente inadempiuto, secondo quanto rilevato dai giudici di merito.

2.3. Infine non è pertinente, per la confusione che ingenera, l'assunto difensivo secondo cui non è fatto divieto all'amministratore di vivere con gli utili della società.

In realtà gli utili della società spettano ai soci, non all'amministratore.

L'imputato era anche socio al 95%, tuttavia vengono in rilievo non utili distribuiti ai soci, ma somme spettanti alla società e sottratte al suo patrimonio che, in una persona giuridica, è diverso e distinto da quello dei soci.

La fattispecie di bancarotta fallimentare semplice per spese personali e familiari eccessive, prevista dall'art. 217, comma 1 n. 1, legge fall., è riferibile tipicamente al solo imprenditore individuale e non ali' amministratore di società di capitali, che non è legittimato a compiere spese personali, pur se non eccessive. (Sez. 5, n. 48198 del 22/06/2017, Maruzzi, Rv. 272030 - 01).

53. Il secondo motivo sull'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale è manifestamente infondato.

La censura si fonda su una erronea ricostruzione dei caratteri del delitto in parola che è reato di pericolo concreto e non di evento.

L'orientamento richiamato dal ricorrente — che evoca anche se non esplicitamente il principio affermati da Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv. 253493 — è rimasto isolato.

Invero la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite (n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli), ha ribadito l'indirizzo, ormai definitivamente consolidato, in forza del quale ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Rv 266804) e che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Rv 266805).

4. Il terzo motivo è infondato.

A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello indica in maniera specifica, e senza cadute logiche, gli elementi da cui trae la sussistenza del dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale: l'imputato ha tralasciato di tenere la contabilità dal 2018 al 2020 proprio in corrispondenza del periodo in cui è avvenuta la sottrazione di denaro oggetto di contestazione al capo 1), così dando prova che il fine dell'omissione era quella di recare pregiudizio ai creditori, nascondendo le tracce delle somme deviate su conti esteri e non annotate in contabilità.

5. Il quarto motivo è fondato nei limiti di seguito indicati.

5.1. La censura inerente alla omessa risposta sul riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 219, terzo comma, legge fall., è generica.

La richiesta si fonda sulla asserita esiguità della somma sottratta (euro 18.300,00), ma non si confronta con la compatibilità della attenuante rispetto all'ulteriore condotta di bancarotta fraudolenta documentale.

Rispetto a quest'ultima fattispecie la giurisprudenza di legittimità è assestata nel senso di escludere l'applicabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità qualora, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione 6dell'impresa fallita, impedisca la stessa dimostrazione del danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori (Sez. 5, n. 25034 del 16/03/2023, Cecere, Rv. 284943 - 01).

5.2. La censura è fondata, invece, in punto di aumento della pena per la continuazione fallimentare nei termini che si vanno a precisare.

L'imputato è stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, aggravati dalla commissione di una pluralità di fatti nell'ambito della medesima procedura concorsuale ex art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall.

5.2.1. [OSCURATO:PERSONA] (n. 21039 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) hanno affermato che, in questo caso, le condotte di bancarotta mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo a un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen. (Rv. 249665).

Nell'occasione, però, il [OSCURATO:PERSONA] ha avuto modo di chiarire che la disposizione menzionata «postula l'unificazione quoad poenam di fatti-reato autonomi e non sovrapponibili tra loro, facendo ricorso alla categoria teorica della circostanza aggravante » aggiungendo altresì che «sul piano formale si è di fronte a una circostanza aggravante».

Circostanza che la sentenza Loy riconosce non corrispondere però sotto il profilo strutturale al paradigma tipico della categoria di formale appartenenza, dovendosi dunque concludere che «l'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall. disciplina, nella sostanza, un'ipotesi di concorso di reati autonomi e indipendenti, che il legislatore unifica fittiziamente agli effetti della individuazione del regime sanzionatorio nel cumulo giuridico, facendo ricorso formalmente allo strumento tecnico della circostanza aggravante».

In definitiva, nella lettura fornita dalle Sezioni Unite, la speciale regolamentazione del concorso di reati fallimentari contenuta nella disposizione menzionata è stata, per esplicita volontà del legislatore, formalmente qualificata come circostanza aggravante.

Qualificazione che, se non è sufficiente per imprimere alla fattispecie descritta nell'art. 219 comma secondo n. 1 legge fall. ilprofilo sostanziale proprio delle circostanze, è funzionale, però, al suo assoggettamento alla disciplina generale dettata per queste ultime, compreso il regime del bilanciamento ex art. 69 cod. pen. 7Va dunque ribadito che, in quanto formalmente circostanza aggravante, alla c.d. continuazione fallimentare deve applicarsi l'art. 69 cod. pen. e che pertanto, nell'ipotesi in cui vengano contestualmente riconosciute una o più attenuanti, la stessa debba essere posta in comparazione con queste ultime, con la conseguente esclusione della possibilità di irrogare l'aumento di pena previsto dall'art. 219 qualora all'esito del giudizio di bilanciamento la "circostanza" in questione venga ritenuta equivalente o minusvalente (Sez. 5 n. 48361 del 17/09/2018, C., Rv. 274182; Sez. 5, n. 50349 del 22/10/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261346; Sez. 5, n. 51194 del 12 novembre 2013, Carrara, Rv. 258675; Sez. 5, n. 21036 del 17 aprile 2013, Bossone, Rv. 255146).

5.2.2. Nella fattispecie in esame la Corte di appello ha violato il principio sopra enucleato, poiché ha sottratto la continuazione fallimentare al giudizio di bilanciamento, operando, a tale titolo, un aumento di pena di mesi due di reclusione in realtà non computabile.

La Corte di appello riconosce la prevalenza delle attenuanti generiche, ma incorre in errore laddove sottrae al bilanciamento la continuazione fallimentare, e determina la pena come segue: pena base anni tre di reclusione, diminuita per effetto delle circostanze attenuanti generiche ad anni due di reclusione, aumentata, ex art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall. ad anni due e mesi due di reclusione.

5.2.3. Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto della pena principale per correggere l'errore sopra evidenziato.

Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite Matrone (n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 271831), la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti.

Ritiene il collegio che, nella specie, il rinvio sia superfluo, essendo possibile determinare la pena sulla base degli elementi e delle valutazioni già esposte dai giudici di merito.

La continuazione fallimentare si comporta come circostanza aggravante e dunque "entra" nel giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche.

Il bilanciamento va necessariamente espresso in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, per i limiti imposti dal divieto di reformatio in peius.

Risulta che la pena rimane fissata in quella "base" di anni tre di reclusione, diminuita ad anni due, secondo il calcolo esposto dalla Corte di appello. 8La pena così rideterminata rientra nella soglia dell'art. 163 cod. pen., tuttavia la sospensione condizionale non può essere concessa di ufficio, in difetto di istanza in tal senso.

6. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena principale, che va rideterminata in anni due di reclusione.

Il ricorso va rigettato nel resto.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo 1) e documentale (capo 2), a lui ascritti nella veste di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società dichiarata fallita il 13 luglio 2020; mentre, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in anni due e mesi due di reclusione (riportata in dispositivo, per un refuso, in anni tre e mesi due).Secondo la ricostruzione dei giudici di merito la bancarotta distrattiva è consistita nella sottrazione della somma di euro 18.300,00 che, su disposizione dell'imputato, la debitrice "[OSCURATO:PERSONA] soc. [OSCURATO:SOCIETA]" ha versato alla fallita, a titolo di pagamento di prestazioni, su un conto estero riferibile all'imputato. Nell'indicato ammontare è stata circoscritta la sottrazione, in origine contestata per la maggior somma di euro 187.580,00. La bancarotta documentale si è manifestata nella omessa tenuta della contabilità dal 2018 al 2020. 2. Avverso la decisione ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 133 cod. pen. circa la ritenuta configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo 1). La Corte di appello ha applicato il principio per cui la distrazione può essere desunta dalla mancata prova, da parte dell'imprenditore, della destinazione dei beni, senza però tenere conto, sostiene la difesa, della necessità di fornire "rigorosa e puntuale motivazione in ordine all'effettiva sottrazione dal patrimonio sociale e all'assenza di destinazioni lecite e funzionali all'impresa". Secondo il ricorrente non si può qualificare come distrazione ogni operazione compiuta su conto estero allorché l'imputato fornisca "una plausibile giustificazione, quale, ad esempio, la necessità di reinvestimento aziendale e mantenimento familiare", tenuto conto, peraltro, che non è fatto divieto all'amministratore di vivere degli utili della società. Si sottolinea, poi, come l'esiguità della somma oggetto di condanna rispetto all'ammontare di quella in origine contestata incida "sulla valutazione complessiva del pericolo e dell'intensità del dolo". 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. sull'elemento soggettivo del delitto bancarotta fraudolenta patrimoniale. Il dolo del reato in rassegna consiste, ad opinione della difesa, nella coscienza e volontà di porre in essere una condotta distrattiva idonea a cagionare lo stato di insolvenza della società e ad arrecare un pregiudizio alle ragioni dei creditori. Tale "evento deve essere concretamente percepito, quantomeno come possibile, dal soggetto agente e da questi voluto". Il punto non viene affrontato dai giudici di merito che neppure si sono preoccupati di verificare l'eventuale impiego delle somme per esigenze aziendali o familiari. 22.3. Il terzo motivo lamenta l'erronea qualificazione della condotta di cui al capo 2) come bancarotta fraudolenta documentale invece che come bancarotta semplice, in ragione del difetto di accertamento del dolo specifico. La sentenza impugnata non individua alcun elemento concreto dal quale desumere la finalità di recare pregiudizio ai creditori e di rendere impossibile la ricostruzione degli affari. 2.4. Il quarto motivo contesta l'entità della pena. La Corte di appello non avrebbe graduato l'aumento di pena applicato a titolo di continuazione fallimentare alla modesta entità del fatto e avrebbe errato nella mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma terzo, legge fall. 3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. Igs. n. 150 del 2022 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla determinazione della pena principale. 2. Il primo motivo è inammissibile sotto vari concorrenti profili. 2.1. Il ricorrente deduce unicamente il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. che riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta). Tale vizio non è configurabile quando, come nella specie, si alleghi un'erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta (cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404). Peraltro il ricorso fa espresso riferimento all'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. che è una norma processuale non stabilita a pena di nullità e quindi insuscettibile di provocare qualsivoglia errore rilevante ai sensi della (non menzionata) lettera c) dell'art. 606 (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). 3L'ulteriore riferimento all'inosservanza dell'art. 133 cod. pen. non è coerente rispetto al tema devoluto con il motivo. 2.2. Ferma la decisività dei rilievi che precedono, le affermazioni difensive si appalesano, comunque, manifestamente infondate, poiché risultano contrastanti con la chiara lettera della legge e con i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti dal condivisibile principio per cui oggetto di distrazione possono essere solo beni realmente preesistenti alla consumazione della condotta illecita - atteso che altrimenti la stessa non sarebbe in grado di ledere gli interessi del ceto creditorio tutelati all'art. 216 comma primo legge fall. - non discende quello, che il ricorrente pretenderebbe consequenziale, per cui occorrerebbe dimostrare "l'assenza di destinazioni lecite o funzionali all'impresa". La seconda proposizione, sollecitata dalla difesa, nega la prima. In merito va innanzi tutto ricordato che la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni a seguito del loro mancato rinvenimento (ex multis Sez. 5 n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv 243295). La costante elaborazione giurisprudenziale seguita in proposito dal giudice di legittimità si ancora alla peculiare normativa concorsuale. Innanzi tutto l'imprenditore è posto dal nostro ordinamento in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali ripongono la garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dell'impresa sul patrimonio di quest'ultima. Donde la diretta responsabilità del gestore di questa ricchezza per la sua conservazione in ragione dell'integrità della garanzia. La perdita ingiustificata del patrimonio o l'elisione della sua consistenza danneggia le aspettative della massa creditoria ed integra l'evento giuridico sotteso dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta. In secondo luogo, la legge fall., art. 87, comma 3 (anche prima della sua riforma) assegna al fallito obbligo di verità circa la destinazione dei beni di impresa al momento dell'interpello formulato dal curatore al riguardo, con espresso richiamo alla sanzione penale. Immediata è la conclusione che le condotte descritte all'art. 216. comma 1, n. 1 (tra loro sostanzialmente equipollenti) hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto dell'interpello. Queste osservazioni giustificano l'(apparente) inversione dell'onere della prova ascritta al fallito nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura e di assenza di giustificazione al proposito (o di giustificazione resa in termini di spese, perdite ed oneri attinenti o compatibili con le fisiologiche regole di gestione). 4Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato della dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere. In quest'ottica la prova della effettiva esistenza dei beni — che ovviamente non può dipendere dal loro materiale rinvenimento — può essere fornita con qualsiasi mezzo. La conclusione non è avversata dalla giurisprudenza menzionata dal ricorrente, che nel ribadire il vincolo di preesistenza dei beni oggetto di distrazione, si limita a rilevare come la prova positiva della effettiva esistenza dei medesimi non possa fondarsi su registrazioni contabili di dubbia attendibilità in quanto ne sia stata accertata la fittizietà (Sez. 5 n. 3616 del 30/11/2006, dep. 2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv 236047) ovvero su documenti ufficiosi non depositati (Sez. 5 n. 22787 del 12/05/2010, Colizza, Rv 247520). Nella specie, peraltro, è stato dimostrato che quantomeno parte della somma dovuta da [OSCURATO:PERSONA] soc. [OSCURATO:SOCIETA] per l'esecuzione di lavori di "movimento terra" è stata versata dalla committente, su disposizione dell'imputato, su un conto estero di cui non vi era traccia nella contabilità della società. L'operazione è venuta alla luce, senza possibilità però di recuperare il denaro, grazie alla iniziativa del curatore che, nel richiedere il pagamento delle fatture rimaste apparentemente inevase, ha ottenuto dalla debitrice la documentazione comprovante l'assolvimento dell'onere mediante il versamento suddetto. La sottrazione, quindi, è stata non solo desunta, ma pienamente provata. In questa situazione, l'imprenditore doveva dimostrare la destinazione di quelle somme all'interesse della società, onere rimasto totalmente inadempiuto, secondo quanto rilevato dai giudici di merito. 2.3. Infine non è pertinente, per la confusione che ingenera, l'assunto difensivo secondo cui non è fatto divieto all'amministratore di vivere con gli utili della società. In realtà gli utili della società spettano ai soci, non all'amministratore. L'imputato era anche socio al 95%, tuttavia vengono in rilievo non utili distribuiti ai soci, ma somme spettanti alla società e sottratte al suo patrimonio che, in una persona giuridica, è diverso e distinto da quello dei soci. La fattispecie di bancarotta fallimentare semplice per spese personali e familiari eccessive, prevista dall'art. 217, comma 1 n. 1, legge fall., è riferibile tipicamente al solo imprenditore individuale e non ali' amministratore di società di capitali, che non è legittimato a compiere spese personali, pur se non eccessive. (Sez. 5, n. 48198 del 22/06/2017, Maruzzi, Rv. 272030 - 01). 53. Il secondo motivo sull'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale è manifestamente infondato. La censura si fonda su una erronea ricostruzione dei caratteri del delitto in parola che è reato di pericolo concreto e non di evento. L'orientamento richiamato dal ricorrente — che evoca anche se non esplicitamente il principio affermati da Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv. 253493 — è rimasto isolato. Invero la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite (n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli), ha ribadito l'indirizzo, ormai definitivamente consolidato, in forza del quale ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Rv 266804) e che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Rv 266805). 4. Il terzo motivo è infondato. A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello indica in maniera specifica, e senza cadute logiche, gli elementi da cui trae la sussistenza del dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale: l'imputato ha tralasciato di tenere la contabilità dal 2018 al 2020 proprio in corrispondenza del periodo in cui è avvenuta la sottrazione di denaro oggetto di contestazione al capo 1), così dando prova che il fine dell'omissione era quella di recare pregiudizio ai creditori, nascondendo le tracce delle somme deviate su conti esteri e non annotate in contabilità. 5. Il quarto motivo è fondato nei limiti di seguito indicati. 5.1. La censura inerente alla omessa risposta sul riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 219, terzo comma, legge fall., è generica. La richiesta si fonda sulla asserita esiguità della somma sottratta (euro 18.300,00), ma non si confronta con la compatibilità della attenuante rispetto all'ulteriore condotta di bancarotta fraudolenta documentale. Rispetto a quest'ultima fattispecie la giurisprudenza di legittimità è assestata nel senso di escludere l'applicabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità qualora, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione 6dell'impresa fallita, impedisca la stessa dimostrazione del danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori (Sez. 5, n. 25034 del 16/03/2023, Cecere, Rv. 284943 - 01). 5.2. La censura è fondata, invece, in punto di aumento della pena per la continuazione fallimentare nei termini che si vanno a precisare. L'imputato è stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, aggravati dalla commissione di una pluralità di fatti nell'ambito della medesima procedura concorsuale ex art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall. 5.2.1. [OSCURATO:PERSONA] (n. 21039 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) hanno affermato che, in questo caso, le condotte di bancarotta mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo a un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen. (Rv. 249665). Nell'occasione, però, il [OSCURATO:PERSONA] ha avuto modo di chiarire che la disposizione menzionata «postula l'unificazione quoad poenam di fatti-reato autonomi e non sovrapponibili tra loro, facendo ricorso alla categoria teorica della circostanza aggravante » aggiungendo altresì che «sul piano formale si è di fronte a una circostanza aggravante». Circostanza che la sentenza Loy riconosce non corrispondere però sotto il profilo strutturale al paradigma tipico della categoria di formale appartenenza, dovendosi dunque concludere che «l'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall. disciplina, nella sostanza, un'ipotesi di concorso di reati autonomi e indipendenti, che il legislatore unifica fittiziamente agli effetti della individuazione del regime sanzionatorio nel cumulo giuridico, facendo ricorso formalmente allo strumento tecnico della circostanza aggravante». In definitiva, nella lettura fornita dalle Sezioni Unite, la speciale regolamentazione del concorso di reati fallimentari contenuta nella disposizione menzionata è stata, per esplicita volontà del legislatore, formalmente qualificata come circostanza aggravante. Qualificazione che, se non è sufficiente per imprimere alla fattispecie descritta nell'art. 219 comma secondo n. 1 legge fall. ilprofilo sostanziale proprio delle circostanze, è funzionale, però, al suo assoggettamento alla disciplina generale dettata per queste ultime, compreso il regime del bilanciamento ex art. 69 cod. pen. 7Va dunque ribadito che, in quanto formalmente circostanza aggravante, alla c.d. continuazione fallimentare deve applicarsi l'art. 69 cod. pen. e che pertanto, nell'ipotesi in cui vengano contestualmente riconosciute una o più attenuanti, la stessa debba essere posta in comparazione con queste ultime, con la conseguente esclusione della possibilità di irrogare l'aumento di pena previsto dall'art. 219 qualora all'esito del giudizio di bilanciamento la "circostanza" in questione venga ritenuta equivalente o minusvalente (Sez. 5 n. 48361 del 17/09/2018, C., Rv. 274182; Sez. 5, n. 50349 del 22/10/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261346; Sez. 5, n. 51194 del 12 novembre 2013, Carrara, Rv. 258675; Sez. 5, n. 21036 del 17 aprile 2013, Bossone, Rv. 255146). 5.2.2. Nella fattispecie in esame la Corte di appello ha violato il principio sopra enucleato, poiché ha sottratto la continuazione fallimentare al giudizio di bilanciamento, operando, a tale titolo, un aumento di pena di mesi due di reclusione in realtà non computabile. La Corte di appello riconosce la prevalenza delle attenuanti generiche, ma incorre in errore laddove sottrae al bilanciamento la continuazione fallimentare, e determina la pena come segue: pena base anni tre di reclusione, diminuita per effetto delle circostanze attenuanti generiche ad anni due di reclusione, aumentata, ex art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall. ad anni due e mesi due di reclusione. 5.2.3. Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto della pena principale per correggere l'errore sopra evidenziato. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite Matrone (n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 271831), la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti. Ritiene il collegio che, nella specie, il rinvio sia superfluo, essendo possibile determinare la pena sulla base degli elementi e delle valutazioni già esposte dai giudici di merito. La continuazione fallimentare si comporta come circostanza aggravante e dunque "entra" nel giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche. Il bilanciamento va necessariamente espresso in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, per i limiti imposti dal divieto di reformatio in peius. Risulta che la pena rimane fissata in quella "base" di anni tre di reclusione, diminuita ad anni due, secondo il calcolo esposto dalla Corte di appello. 8La pena così rideterminata rientra nella soglia dell'art. 163 cod. pen., tuttavia la sospensione condizionale non può essere concessa di ufficio, in difetto di istanza in tal senso. 6. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena principale, che va rideterminata in anni due di reclusione. Il ricorso va rigettato nel resto. P P.Q.M