CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33943/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati giudicati con due sentenze divenute definitive, ex art. 671 cod. proc. pen., la prima (n. 1 dell'istanza), relativa alla condanna per i reati di cui agli artt. 416-bis, cod. pen., tentato omicidio aggravato e detenzione e porto di armi da sparo, la seconda (n. 3 dell'istanza), relativa alla condanna resa in data 19 luglio 2012, dalla Corte di assise di appello di Catanzaro, per due reati di omicidio volontario aggravati (riguardando quella sub 2 dell'istanza - n. 8 del casellario - del 3 luglio 2015 della Corte di assise di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del 19 luglio 2012 della Corte di assise di Catanzaro, gli stessi fatti di cui alla sentenza n. 3 dell'istanza). Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. S. Staiano (violazione dell'art. 81 cod. pen., vizio di motivazione) è inammissibile perché costituito da doglianze in punto di fatto, volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti di prova, operazione estranea al perimetro del sindacato di legittimità, avulso da pertinente travisamento, nonché manifestamente infondato, nella parte in cui prospetta asserito difetto di motivazione, non riscontrato dall'esame del provvedimento impugnato. Ritenuto che è costante l'indirizzo di legittimità secondo il quale il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori e che grava sul condannato, che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato (tra le altre, Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). Rilevato, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dandone conto con motivazione non manifestamente illogica (cfr. p. 3 e 4), dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie dei fatti giudicati con le due sentenze, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata, dando rilievo, in particolare, alla circostanza che l'adesione di Martino al sodalizio giudicato con la prima sentenza, risale a molti anni prima (anno 1995) rispetto ai due reati di omicidio giudicati con la seconda sentenza (anni 1999 e 2000), pur commessi con deliberazione adottata all'interno della cosca di appartenenza per la quale Martino ha riportato la condanna sub 1. /' / 2 Considerato, inoltre, che il Giudice dell'esecuzione ha dato giustificazione in adesione all'indirizzo di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334; 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481) non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab initio, perché legati a circostanze ed eventi contingenti, come viene descritto l'omicidio di Macrì, deliberato dopo l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta nell'anno 1999, nonché quello di Simbari attuato, in attesa del passaggio di Dragone, proprio per impedire che questi, trovatosi sul posto, potesse spargere la notizia della presenza di Martino sul luogo. Ritenuto che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 luglio 2