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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 luglio 1964

Cassazione n. 37139/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 19/07/1964 avverso la sentenza del 13/06/2019 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, per quanto qui interessa, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], decidendo quale giudice di rinvio, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Messina, all'esito di giudizio abbreviato, ha rideterminato in complessivi anni undici e mesi due di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per aver fatto parte della associazione mafiosa denominata cosa nostra, nella articolazione territoriale dei "barcellonesi" operante sul versante tirrenico della provincia di Messina (art. 416- bis, primo comma, cod. pen., di cui al capo 1), già ritenuta la continuazione con il reato giudicato con la sentenza della Corte di appello di Messina pronunciata il 28 novembre 2009.

A questa decisione si è pervenuti dopo che, con sentenza n. 8316 del 14/01/2016, la prima sezione penale della Corte di cassazione aveva annullato la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], senza rinvio, limitatamente al ruolo contestatogli ai sensi del secondo comma dell'art. 416-bis cod. pen. (promotore, organizzatore) e, con rinvio, per la determinazione della pena in ordine al reato di cui al primo comma dell'art. 416-bis cod. pen. (partecipe), rigettando nel resto il ricorso.

2. Ricorre l'imputato tramite il difensore, articolando due motivi.

2.1. Con il primo lamenta vizio argomentativo sul punto della determinazione della pena ex art. 133 cod. pen..

In sede di rinvio, la difesa aveva prodotto una memoria con la quale si domandava che l'entità della pena tenesse conto delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]Amico; costui ha riferito che [OSCURATO:PERSONA] aveva reciso il legame associativo sin dal 1992, vale a dire a partire dal momento immediatamente successivo al periodo coperto dal giudicato della sentenza di condanna resa nel processo c.d.

Mare nostrum.

Sostiene il ricorrente che la Corte di appello avrebbe tenuto conto del fatto nuovo solo nel senso di escludere la possibilità di rivedere la condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., quando invece la richiesta della difesa era volta non a tornare sulla affermazione di responsabilità, ma alla attenuazione del trattamento sanzionatorio in ragione del ruolo marginale ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio, dopo il 1992.

2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in merito alla individuazione del reato più grave ai fini della applicazione della disciplina del reato continuato.

La Corte di appello ha ritenuto che il reato sub iudice (art. 416-bis, comma primo, cod. pen.) fosse più grave rispetto a quello già giudicato e posto in continuazione come reato satellite (art. 416-bis, comma secondo, cod. pen.).

Si tratterebbe, però, di valutazione errata in quanto il reato già giudicato, concernente il ruolo di capo della organizzazione mafiosa, sarebbe più grave della condotta di mera partecipazione.Peraltro, nella determinazione della pena, la Corte dì appello avrebbe valorizzato il ruolo di "grande consigliore" dell'imputato, così da attribuirgli, di fatto, una qualifica contrastante con la sentenza di annullamento che aveva escluso la configurabilità del reato di cui all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen..

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche, in quanto la richiesta di discussione orale presentata dal difensore è stata respinta dal Presidente titolare della sezione perché tardiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. La sentenza rescindente ha annullato senza rinvio la condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla figura di capo della organizzazione mafiosa ex art. 416- bis, comma secondo, cod. pen. (capo 1), quindi ha riconosciuto la sussistenza della condotta di partecipazione mafiosa nel periodo dal 1995 al 24 giugno 2011 di cui al primo comma del citato art. 416-bis, aggravata dall'essere l'associazione armata (quarto comma), demandando al giudice di rinvio il compito di determinare il conseguente trattamento sanzionatorio.

Il giudice di rinvio ha stabilito la pena complessiva in anni undici e mesi due di reclusione, calcolata come segue: - pena base per il reato più grave oggetto di questo procedimento: anni dieci di reclusione; - aumentata di anni tre di reclusione per la recidiva; - ridotta per il rito ad anni otto e mesi otto di reclusone; - aumentata di anni due e mesi sei di reclusione a titolo di continuazione con il reato di cui all'art. 416-bis, commi secondo e quarto, cod. pen,, commesso dal 1986 al 1995, oggetto di condanna definitiva pronunciata nel processo c.d.

"Marenostrum" all'esito di giudizio ordinario.

3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte di appello valuta la memoria difensiva e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia e perviene alla conclusione che tali nuove circostanze (che addirittura metterebbero in dubbio l'affermazione di responsabilità dell'imputato) non presentino un'affidabilità tale da poter incidere sul ruolo del ricorrente all'interno del sodalizio mafioso, ruolo accertato in via definitiva in questo processo; di talché esclude che, in ragione della ritenuta inaffidabilità, esse possono assumere rilievo ai fini del trattamento sanzionatorio.

La misura della pena risulta motivata in modo ampio e congruo (pagine 12- 14 della sentenza impugnata).

4. Il secondo motivo è infondato.

4.1. Ad opinione del ricorrente, il giudice di rinvio avrebbe errato nell'individuare il reato più grave in quello oggetto del presente processo, dato che reato più grave sarebbe quello già giudicato, essendo stata riconosciuta la qualifica apicale.

La tesi è manifestamente infondata.

4.2. Come di recente rilevato anche dalle Sezioni Unite (n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, in motivazione), nella giurisprudenza di legittimità si registrano differenti interpretazioni riguardo al criterio di individuazione della violazione più grave allorquando il giudice della cognizione sia chiamato ad applicare la disciplina del reato continuato per reati alcuni dei quali sub iudice e altri definitivamente giudicati.

Alcune pronunce propendono per l'ordinario criterio valevole per il giudizio di cognizione: la violazione più grave va comunque identificata in ragione delle previsioni edittali di ciascun reato (Sez. 3, n. 432.39 del 04/05/2.016, G., Rv. 2.6792.7; Sez. 4, n. 19561 del 28/01/2021, Dedej, Rv. 281172), ferme le pene già definitivamente stabilite.

Altre decisioni sostengono «che il giudice della cognizione, che sia chiamato a pronunciarsi sulla continuazione tra uno o più fatti sottoposti al suo giudizio ed altri ormai irrevocabili, ove ritenga di esprimersi positivamente sul punto, ben potrà fare riferimento al criterio della pena - rispettivamente, da irrogarsi e già irrogata - onde apprezzarne e compararne la gravità» (Sez. 6, n. 29404 del 06/06/2018, Assinnata, Rv. 273447). [OSCURATO:PERSONA]. 6, n. 36402 del 04/06/2015, Fragnoli, Rv. 264582, la regola ordinaria non trova applicazione nel caso in cui si tratti di reati già giudicati con sentenza irrevocabile, poiché in tale ipotesi va considerata la previsione dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., per la quale "si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave anche quando per alcuni dei reati si è proceduto con giudizio abbreviato".

Pertanto, ove «si tratti di fatti in parte decisi con pronuncia irrevocabile, in parte sub iudice, ferma la duplice necessità di rispettare le valutazioni in punto di determinazione della pena già coperte da giudicato e di confrontare grandezze omogenee, la valutazione circa la maggiore gravità delle violazioni dovrà essere compiuta dal decidente di merito confrontando tra loro, per un verso, la pena irrogata per i fatti già sentenziati in via definitiva, per altro verso, la pena irroganda per i reati sottoposti al proprio vaglio» (conforme Sez. 2., n. 935 del 2.3/09/2015, dep. 2016, Velia, Rv. 265733).

Osservano le Sezioni Unite Pizzone (n. 47127 del 24/06/2021 cit.) che, qualunque sia l'interpretazione preferibile, «in ogni caso ne discende l'obbligo per il giudice della cognizione di indicare esplicitamente le grandezze in considerazione, onde assicurare il controllo sull'osservanza della regola adottata, sul rispetto della definitività delle pene inflitte con la decisione passata in giudicato, sulla corretta applicazione delle prescrizioni dell'art. 81 cod. pen. (da quella relativa alla pena complessiva, che non può essere superiore al triplo di quella inflitta per il reato più grave, a quella prevista per il caso di recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., insieme a quella che vieta un surrettizio cumulo materiale di pene), sulla ragionevolezza della valutazione del valore ponderale dei reati satellite».

4.3. Nella specie la scelta del giudice di rinvio - di individuare il reato più grave in quello sub iudice - è pienamente conforme alle regole appena esposte.

Invero, ponendo a raffronto le pene edittali previste dalle norme in vigore al momento delle condotte, risulta che: - la pena edittale stabilita per il reato sub iudice (partecipazione ad associazione mafiosa armata, commesso sino al 24 giugno 2011) va da nove a quindici anni di reclusione (per effetto degli interventi della legge n. 251 del 2005 e del d.l. n. 92 del 2008); - la pena edittale prevista il reato già giudicato (capo di associazione mafiosa armata, commesso fino al 1995) va da cinque a quindici anni di reclusione.

A parità di massimo, il reato sub iudíce presenta il minimo più elevato.

Alla medesima conclusione si giunge confrontando la pena irrogata con quella irroganda: - la pena da irrogarsi in base alla legge in vigore al momento del fatto per il reato sub iudice (art. 416-bis commi primo e quarto cod. pen., commesso sino al 24 giugno 2011) è stata determinata in anni dieci di reclusione a fronte di un minimo edittale pari ad anni nove di reclusione (così innalzato, rispetto alla previsione precedente, ad opera del d.l. n. 92 del 2008); mentre la pena irrogata per il reato già giudicato (art. 416-bis commi secondo e quarto cod. pen., commesso sino al 1995) era pari ad anni sette di reclusione.

5. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 19/07/1964 avverso la sentenza del 13/06/2019 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, per quanto qui interessa, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], decidendo quale giudice di rinvio, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Messina, all'esito di giudizio abbreviato, ha rideterminato in complessivi anni undici e mesi due di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per aver fatto parte della associazione mafiosa denominata cosa nostra, nella articolazione territoriale dei "barcellonesi" operante sul versante tirrenico della provincia di Messina (art. 416- bis, primo comma, cod. pen., di cui al capo 1), già ritenuta la continuazione con il reato giudicato con la sentenza della Corte di appello di Messina pronunciata il 28 novembre 2009. A questa decisione si è pervenuti dopo che, con sentenza n. 8316 del 14/01/2016, la prima sezione penale della Corte di cassazione aveva annullato la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], senza rinvio, limitatamente al ruolo contestatogli ai sensi del secondo comma dell'art. 416-bis cod. pen. (promotore, organizzatore) e, con rinvio, per la determinazione della pena in ordine al reato di cui al primo comma dell'art. 416-bis cod. pen. (partecipe), rigettando nel resto il ricorso. 2. Ricorre l'imputato tramite il difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo lamenta vizio argomentativo sul punto della determinazione della pena ex art. 133 cod. pen.. In sede di rinvio, la difesa aveva prodotto una memoria con la quale si domandava che l'entità della pena tenesse conto delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]Amico; costui ha riferito che [OSCURATO:PERSONA] aveva reciso il legame associativo sin dal 1992, vale a dire a partire dal momento immediatamente successivo al periodo coperto dal giudicato della sentenza di condanna resa nel processo c.d. Mare nostrum. Sostiene il ricorrente che la Corte di appello avrebbe tenuto conto del fatto nuovo solo nel senso di escludere la possibilità di rivedere la condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., quando invece la richiesta della difesa era volta non a tornare sulla affermazione di responsabilità, ma alla attenuazione del trattamento sanzionatorio in ragione del ruolo marginale ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio, dopo il 1992. 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in merito alla individuazione del reato più grave ai fini della applicazione della disciplina del reato continuato. La Corte di appello ha ritenuto che il reato sub iudice (art. 416-bis, comma primo, cod. pen.) fosse più grave rispetto a quello già giudicato e posto in continuazione come reato satellite (art. 416-bis, comma secondo, cod. pen.). Si tratterebbe, però, di valutazione errata in quanto il reato già giudicato, concernente il ruolo di capo della organizzazione mafiosa, sarebbe più grave della condotta di mera partecipazione.Peraltro, nella determinazione della pena, la Corte dì appello avrebbe valorizzato il ruolo di "grande consigliore" dell'imputato, così da attribuirgli, di fatto, una qualifica contrastante con la sentenza di annullamento che aveva escluso la configurabilità del reato di cui all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen.. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche, in quanto la richiesta di discussione orale presentata dal difensore è stata respinta dal Presidente titolare della sezione perché tardiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La sentenza rescindente ha annullato senza rinvio la condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla figura di capo della organizzazione mafiosa ex art. 416- bis, comma secondo, cod. pen. (capo 1), quindi ha riconosciuto la sussistenza della condotta di partecipazione mafiosa nel periodo dal 1995 al 24 giugno 2011 di cui al primo comma del citato art. 416-bis, aggravata dall'essere l'associazione armata (quarto comma), demandando al giudice di rinvio il compito di determinare il conseguente trattamento sanzionatorio. Il giudice di rinvio ha stabilito la pena complessiva in anni undici e mesi due di reclusione, calcolata come segue: - pena base per il reato più grave oggetto di questo procedimento: anni dieci di reclusione; - aumentata di anni tre di reclusione per la recidiva; - ridotta per il rito ad anni otto e mesi otto di reclusone; - aumentata di anni due e mesi sei di reclusione a titolo di continuazione con il reato di cui all'art. 416-bis, commi secondo e quarto, cod. pen,, commesso dal 1986 al 1995, oggetto di condanna definitiva pronunciata nel processo c.d. "Marenostrum" all'esito di giudizio ordinario. 3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello valuta la memoria difensiva e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia e perviene alla conclusione che tali nuove circostanze (che addirittura metterebbero in dubbio l'affermazione di responsabilità dell'imputato) non presentino un'affidabilità tale da poter incidere sul ruolo del ricorrente all'interno del sodalizio mafioso, ruolo accertato in via definitiva in questo processo; di talché esclude che, in ragione della ritenuta inaffidabilità, esse possono assumere rilievo ai fini del trattamento sanzionatorio. La misura della pena risulta motivata in modo ampio e congruo (pagine 12- 14 della sentenza impugnata). 4. Il secondo motivo è infondato. 4.1. Ad opinione del ricorrente, il giudice di rinvio avrebbe errato nell'individuare il reato più grave in quello oggetto del presente processo, dato che reato più grave sarebbe quello già giudicato, essendo stata riconosciuta la qualifica apicale. La tesi è manifestamente infondata. 4.2. Come di recente rilevato anche dalle Sezioni Unite (n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, in motivazione), nella giurisprudenza di legittimità si registrano differenti interpretazioni riguardo al criterio di individuazione della violazione più grave allorquando il giudice della cognizione sia chiamato ad applicare la disciplina del reato continuato per reati alcuni dei quali sub iudice e altri definitivamente giudicati. Alcune pronunce propendono per l'ordinario criterio valevole per il giudizio di cognizione: la violazione più grave va comunque identificata in ragione delle previsioni edittali di ciascun reato (Sez. 3, n. 432.39 del 04/05/2.016, G., Rv. 2.6792.7; Sez. 4, n. 19561 del 28/01/2021, Dedej, Rv. 281172), ferme le pene già definitivamente stabilite. Altre decisioni sostengono «che il giudice della cognizione, che sia chiamato a pronunciarsi sulla continuazione tra uno o più fatti sottoposti al suo giudizio ed altri ormai irrevocabili, ove ritenga di esprimersi positivamente sul punto, ben potrà fare riferimento al criterio della pena - rispettivamente, da irrogarsi e già irrogata - onde apprezzarne e compararne la gravità» (Sez. 6, n. 29404 del 06/06/2018, Assinnata, Rv. 273447). [OSCURATO:PERSONA]. 6, n. 36402 del 04/06/2015, Fragnoli, Rv. 264582, la regola ordinaria non trova applicazione nel caso in cui si tratti di reati già giudicati con sentenza irrevocabile, poiché in tale ipotesi va considerata la previsione dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., per la quale "si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave anche quando per alcuni dei reati si è proceduto con giudizio abbreviato". Pertanto, ove «si tratti di fatti in parte decisi con pronuncia irrevocabile, in parte sub iudice, ferma la duplice necessità di rispettare le valutazioni in punto di determinazione della pena già coperte da giudicato e di confrontare grandezze omogenee, la valutazione circa la maggiore gravità delle violazioni dovrà essere compiuta dal decidente di merito confrontando tra loro, per un verso, la pena irrogata per i fatti già sentenziati in via definitiva, per altro verso, la pena irroganda per i reati sottoposti al proprio vaglio» (conforme Sez. 2., n. 935 del 2.3/09/2015, dep. 2016, Velia, Rv. 265733). Osservano le Sezioni Unite Pizzone (n. 47127 del 24/06/2021 cit.) che, qualunque sia l'interpretazione preferibile, «in ogni caso ne discende l'obbligo per il giudice della cognizione di indicare esplicitamente le grandezze in considerazione, onde assicurare il controllo sull'osservanza della regola adottata, sul rispetto della definitività delle pene inflitte con la decisione passata in giudicato, sulla corretta applicazione delle prescrizioni dell'art. 81 cod. pen. (da quella relativa alla pena complessiva, che non può essere superiore al triplo di quella inflitta per il reato più grave, a quella prevista per il caso di recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., insieme a quella che vieta un surrettizio cumulo materiale di pene), sulla ragionevolezza della valutazione del valore ponderale dei reati satellite». 4.3. Nella specie la scelta del giudice di rinvio - di individuare il reato più grave in quello sub iudice - è pienamente conforme alle regole appena esposte. Invero, ponendo a raffronto le pene edittali previste dalle norme in vigore al momento delle condotte, risulta che: - la pena edittale stabilita per il reato sub iudice (partecipazione ad associazione mafiosa armata, commesso sino al 24 giugno 2011) va da nove a quindici anni di reclusione (per effetto degli interventi della legge n. 251 del 2005 e del d.l. n. 92 del 2008); - la pena edittale prevista il reato già giudicato (capo di associazione mafiosa armata, commesso fino al 1995) va da cinque a quindici anni di reclusione. A parità di massimo, il reato sub iudíce presenta il minimo più elevato. Alla medesima conclusione si giunge confrontando la pena irrogata con quella irroganda: - la pena da irrogarsi in base alla legge in vigore al momento del fatto per il reato sub iudice (art. 416-bis commi primo e quarto cod. pen., commesso sino al 24 giugno 2011) è stata determinata in anni dieci di reclusione a fronte di un minimo edittale pari ad anni nove di reclusione (così innalzato, rispetto alla previsione precedente, ad opera del d.l. n. 92 del 2008); mentre la pena irrogata per il reato già giudicato (art. 416-bis commi secondo e quarto cod. pen., commesso sino al 1995) era pari ad anni sette di reclusione. 5. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spes
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