CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 marzo 1986
Cassazione n. 42207/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/03/1986 avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] P. Maria si riporta alla memoria difensiva gia' depositata in cancelleria; deposita conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di L'Aquila ha confermato il giudizio di responsabilità formulato dal giudice di prima cura a carico di [OSCURATO:PERSONA] per lesioni personali gravi in danno di [OSCURATO:PERSONA] e per lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] e, dichiarati prescritti i reati, ha confermato le statuizioni civili emesse a favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Alla base della decisione vi sono le dichiarazioni delle persone offese e di vari testimoni, consulenze di parte e documentazione medica.2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato con due motivi. Col primo deduce un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità per essere stata sostanzialmente ignorata l'autodenuncia presentata, dopo la sentenza di primo grado, dal teste [OSCURATO:PERSONA], che si era autoaccusato delle lesioni subìte da Giannico, e per essere stata attribuita - con motivazione apparente e in violazione del principio di terzietà del giudice - prevalenza alla consulenza della parte civile rispetto a quella dell'imputato. Quest'ultima, infatti, aveva rideterminato in cinque giorni le lesioni subite da [OSCURATO:PERSONA] e aveva escluso la verificazione di lesioni per D'Alessandro. Col secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 578 cod. proc. pen. e l'omessa valutazione dei motivi d'appello, avendo la Corte d'appello confermato le statuizioni civili senza procedere ad un esame approfondito del compendio probatorio. 3. Con memoria difensiva del 25/8/2021 la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, con un primo motivo, la inammissibilità del ricorso, siccome presentato a mezzo PEC all'indirizzo del Tribunale di Lanciano in data 26/6/2020, allorquando tale forma di deposito non era contemplata dalla legge. Con altro motivo deduca la genericità e manifesta infondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per irritualità e manifesta infondatezza dei motivi proposti. 1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di irritualità del ricorso, avanzata dalla parte civile, siccome presentato a mezzo PEC il 26/6/2020, atteso che - come risulta dallo stesso messaggio di posta elettronica - il ricorrente si era riservata la produzione del ricorso in forma cartacea entro il 29 giugno 2020, in una col deposito degli allegati e delle copie: riserva su cui la parte civile nulla deduce. 2. Il ricorso è, però, manifestamente infondato. Quanto al motivo sulla responsabilità, è puramente assertiva - e contrastante col chiaro tenore della sentenza impugnata - l'affermazione che non sia stata valutata, dalla Corte d'appello, l'autodenuncia di [OSCURATO:PERSONA]. Al contrario, la Corte di merito l'ha espressamente considerata e ritenuta, con valutazione ineccepibile, inidonea a sovvertire il giudizio di condanna, essendo l'autodenuncia suddetta intervenuta a reato prescritto, e quindi in un momento che rivela, da solo, la sua strumentalità alla tesi difensiva. Né corrisponde a verità che l'autodenuncia proveniente da Tumini riproduca il racconto reso dallo stesso Tumini a dibattimento, stante il diverso tenore della ricostruzione operata dal giudicante e non contestata (Tumini aveva invece sostenuto - in contrasto con tutte le evidenze probatorie - di essere stato morso da Giannico e di aver determinato, con lo strappo della mano, l'avulsione degli incisivi). Per il resto, il giudizio formulato a carico di Ficorilli poggia su molteplici elementi probatori (dichiarazioni di testi e persone offese, oltre che sulla documentazione medica acquisita), compiutamente e logicamente esaminati, sicché nessun intervento correttivo o rivalutativo è consentito a questa Corte di legittimità. Del tutto generico è, invece, l'appunto, mosso al giudicante di aver adottato le conclusioni del consulente di parte civile, atteso che niente viene detto, in ricorso, circa la maggiore pregnanza valutativa della consulenza prodotta dall'imputato. Parimenti generico è l'ulteriore motivo di ricorso, con cui viene lamentata "l'omessa valutazione dei motivi d'appello in relazione alle statuizioni civili", atteso che, salvo riproporre il contenuto di giurisprudenza nota e consolidata, nessun argomento è stato speso per contrastare, sul punto, gli argomenti sviluppati in sentenza. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che, tenuto conto della natura delle doglianze sollevate, si reputa equo quantificare in C 3.000. L'imputato va anche condannato alla rifusione delle spese in favore delle parti civili, che si liquidano in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 4.200, olt