CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 ottobre 2024
Cassazione n. 43722/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2024 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate dal Procuratore Generale, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria. Lette le conclusioni scritte del difensore dell'imputato che si è associato a quelle del P.G. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 maggio 2024, il GIP del Tribunale di Bergamo, con giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile delle contravvenzioni previste dagli artt. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo A) e dall'art. 187, comma'1, d.lgs. n. 285 del 1992 (capo B), condannandolo alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1500,00 di ammenda, con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni 1. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione, censurando, con un unico motivo, l'inosservanza degli artt. 186, comma 1, e 187, comma 1, cod. strada, in ordine alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Ad avviso del ricorrente, infatti, il giudice di merito si è discostato, per difetto, dal cumulo materiale delle sanzioni amministrative nella misura minima prevista per ciascuna delle due violazioni. Ciò avrebbe determinato un'applicazione illegale della suddetta sanzione. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. 4. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte, conformi a quelle del P.G. 5. Il ricorso è fondato, per l'effetto dovendo essere disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla contestata statuizione. 6. Il giudice di merito, infatti, è incorso nella lamentata violazione di legge. Nel caso di specie, vale il principio per cui se il giudice pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva, effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8, legge 24 novembre 1981, n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia della disciplina penalistica di cui all'art. 81 cod. pen. (cfr., in questi termini, Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021, Castelli, Rv. 280544-01; Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, Khairi, Rv. 266704-01; Sez. 4, n. 12363 del 04/12/2013, dep. 2014, Capobianco, Rv. 262136-01). 7. Orbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha - come detto - riguardato i reati di cui agli artt. 186, comma 1, e 187, comma 1, cod. strada, rispetto ai quali è prevista un'autonoma durata minima e massima della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida - fissata in una misura compresa tra sei mesi ed un anno per la prima e tra un anno e due anni per la seconda.8.Ne consegue, pertanto, che la statuizione relativa alla sospensione della patente di guida per la durata di anni uno deve ritenersi illegittima, in quanto inferiore al cumulo materiale delle sanzioni previste per ciascun reato, pur se applicate nel minimo, pari anni 1 e mesi 6. 9. Deve, conseguentemente, essere disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla sospensione della patente di guida, affinché il Tribunale di Bergamo provveda, in applicazione degli indicati principi, alla corretta determinazione della durata di tale sanzione amministrativa accessoria. P.Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia al Tribunale di Bergamo per nuovo giudizio sul punto. Così deciso il 30 ottobre 2024 Il consig